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Sentenza

Sentenza del 23/04/2024 n. 10887 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Sicilia, sezione distaccata di Catania, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della CTP di Catania. La controversia originaria riguardava l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, con cui erano stati rideterminati i ricavi da vendite immobiliari e contestato un maggior importo complessivo di imposte pari a 265.831 euro. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso della società, rideterminando l’accertamento mediante confronto con i valori OMI. L’unico motivo di cassazione denunciava violazione degli artt. 16, comma 5, 22, comma 1, e 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992: secondo l’Agenzia, l’appello era stato ricevuto dal difensore della società il 4 aprile 2012, prima della scadenza del termine per impugnare, e la prova della ricezione era stata depositata il 18 aprile 2012, entro trenta giorni dalla ricezione. La CTR aveva invece ritenuto insufficiente la documentazione perché non dimostrava, con attestazione postale, la data di spedizione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia e cassato la sentenza della CTR, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per un nuovo esame e per la decisione sulle spese. Ha stabilito che, nel processo tributario, il documento che prova la spedizione o la ricezione dell’atto può essere depositato anche dopo la costituzione in giudizio, purché entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992. Nel caso concreto, l’avviso di ricevimento attestava che l’appello era stato ricevuto il 4 aprile 2012, prima della scadenza del termine per impugnare fissata al 10 aprile 2012; il suo deposito il 18 aprile era tempestivo rispetto ai trenta giorni decorrenti dalla ricezione. Tale attestazione forniva prova idonea della tempestività della notifica, anche in assenza della ricevuta di spedizione. La Cassazione non ha deciso nel merito la controversia tributaria.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 22, commi 1 e 5

    Nel processo tributario, qualora il ricorso sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, non costituisce motivo d'inammissibilità dello stesso, ai sensi dell' art. 22 D.Lgs. n. 546 del 1992 , il fatto che il ricorrente depositi la ricevuta di spedizione, o altro atto equipollente, non al momento della - o comunque contestualmente alla - sua costituzione in giudizio, ma successivamente, purché, tuttavia, entro il termine di trenta giorni previsto dal predetto art. 22, la sola inosservanza del quale, in quanto perentorio, determina, in rapporto al suddetto adempimento, la sanzione dell'inammissibilità del ricorso.

    Il termine perentorio di trenta giorni riguarda il deposito della prova della notificazione e decorre dalla ricezione dell’atto da parte del destinatario. La prova della spedizione o un documento equipollente non deve necessariamente essere depositata contestualmente alla costituzione in giudizio: è sufficiente che venga prodotta entro quel termine. La ricezione certificata entro il termine per impugnare può inoltre dimostrare che la spedizione era stata avviata tempestivamente.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 16, comma 5, e 53, comma 2

    Le disposizioni relative alle notificazioni e all’appello tributario si applicano insieme all’art. 22: l’assenza della ricevuta di spedizione al momento della costituzione non determina automaticamente l’inammissibilità, se la prova idonea è depositata entro il termine perentorio previsto per la costituzione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l’impugnazione è notificata direttamente per posta, il termine di trenta giorni per costituirsi decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla spedizione.
  • La ricevuta di spedizione o un documento equipollente può essere depositato dopo la costituzione, ma deve comunque essere prodotto entro il termine perentorio di trenta giorni; il giudice non può prorogarlo.
  • Un avviso di ricevimento che certifichi la consegna al destinatario entro il termine per impugnare può provare la tempestività della notificazione anche se non riporta una data di spedizione asseverata: la consegna tempestiva presuppone che il plico sia stato affidato alle Poste prima.
  • Se l’avviso di ricevimento non certifica una consegna avvenuta entro il termine per impugnare, per supplire alla ricevuta di spedizione occorre una data di spedizione attestata dall’ufficio postale con timbro datario o stampigliatura meccanografica; una data scritta a mano o dattiloscritta non offre, da sola, la necessaria certezza.
  • La decisione riguarda la regolarità procedurale dell’appello dell’Agenzia: l’accoglimento del ricorso per cassazione non definisce il merito dell’accertamento fiscale, che deve essere nuovamente esaminato dal giudice di rinvio.

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