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Sentenza

Sentenza del 23/04/2024 n. 10880 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il rimborso dei dazi versati da PMP per importazioni di mobility scooter effettuate tra il 2013 e il 2016. ADM aveva classificato i veicoli alla voce tariffaria (omissis), soggetta a un dazio del 10%, anziché alla voce (omissis), esente per i veicoli destinati a persone invalide. Dopo che la CTP di Napoli aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso, la CTR della Campania aveva accolto l’appello di PMP, ritenendo che la presenza di un piantone dello sterzo separato non escludesse l’uso principale e logico dei mezzi da parte di persone con limitazioni non marginali della capacità di camminare. ADM ha proposto tre motivi: violazione delle regole della nomenclatura combinata e mancata applicazione del regolamento CE n. 718/2009; mancata considerazione della validità e dei requisiti fissati da tale regolamento, che ADM assume tassativi; omesso esame delle caratteristiche tecniche specifiche degli otto modelli importati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto complessivamente tutti e tre i motivi, cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Ha chiarito che la classificazione dipende dall’uso previsto del prodotto, valutato sulla base delle sue caratteristiche e proprietà oggettive alla data dell’importazione, non dal suo possibile utilizzo da parte di persone non invalide. La CTR aveva basato la decisione essenzialmente sulla presenza del piantone centrale, senza valutare nel dettaglio ciascun modello né applicare il regolamento CE n. 718/2009; tale caratteristica potrebbe anzi escludere la classificazione nella voce esente. La Corte ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Non è stata definita in via definitiva la classificazione dei veicoli né l’esito della domanda di rimborso: la causa è stata rinviata per il nuovo esame.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2658/87 e nomenclatura combinata

    In tema di dazi all'importazione, ai fini della classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata (cd. codice NC), secondo la giurisprudenza unionale (Corte di giustizia UE, sentenza 26 maggio 2016, causa C-198/15, punti 24 e 26), rileva non già l'uso possibile, bensì l'uso previsto dello specifico prodotto, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive alla data della sua importazione.

    La classificazione tariffaria va determinata in base all’uso previsto del prodotto e alle sue caratteristiche e proprietà oggettive al momento dell’importazione, non in base a impieghi meramente possibili.

  • Regolamento (CE) n. 718/2009 della Commissione

    Orbene, le caratteristiche oggettive sono descritte nelle note esplicative della nomenclatura combinata, inserite il 4 gennaio 2005, nonché nel successivo regolamento CE n. 718 del 2009.

    Nel classificare gli scooter, il giudice del rinvio deve considerare i criteri e le caratteristiche oggettive indicati dal regolamento; non è sufficiente fondarsi sulla sola presenza del piantone, che secondo la Corte potrebbe escludere la voce tariffaria invocata per l’esenzione.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

    Le disposizioni sono richiamate quali parametri dei motivi di ricorso per cassazione: violazione o falsa applicazione di norme e omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha ritenuto fondati complessivamente i motivi relativi alla mancata applicazione dei criteri normativi e alla mancata valutazione delle caratteristiche dei modelli importati.

Massime di principio

  • Per classificare doganalmente un prodotto occorre individuare l’uso previsto sulla base delle sue caratteristiche e proprietà oggettive al momento dell’importazione; il fatto che il prodotto possa essere utilizzato anche da soggetti diversi da quelli cui è principalmente destinato non è, da solo, decisivo.
  • Quando la normativa tariffaria stabilisce caratteristiche specifiche per accedere a una voce agevolata o esente, il giudice deve esaminare tali criteri e le caratteristiche concrete dei singoli modelli. Una valutazione fondata su un solo elemento tecnico, senza confronto con l’intero quadro normativo e fattuale, può risultare insufficiente.
  • La pronuncia di cassazione con rinvio non decide definitivamente la spettanza dell’esenzione o del rimborso: il giudice di rinvio deve svolgere il nuovo esame applicando i criteri indicati dalla Cassazione.

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