Sentenza del 23/04/2024 n. 10878 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava le importazioni effettuate da LD FASTENERS Srl tra novembre 2010 e maggio 2013 di elementi di fissaggio dichiarati come viti, bulloni e dadi. Dopo un controllo documentale, l’Agenzia, con avviso di rettifica dell’accertamento e contestuale atto sanzionatorio del 10 gennaio 2014, notificati il 13 febbraio 2014, aveva ritenuto che alcune merci dovessero essere classificate alla voce doganale 7318.15, con conseguente applicazione del dazio antidumping previsto dal Regolamento (CE) n. 91/2009. La società sosteneva invece che i prodotti, per le loro caratteristiche e per l’irreversibilità dell’applicazione, fossero classificabili alla voce residuale 7318.19 e non rientrassero nell’ambito del dazio. In cassazione l’Agenzia ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione della Nomenclatura combinata e dei Regolamenti n. 91/2009 e n. 2/2012: secondo l’Ufficio, le caratteristiche descritte anche nella perizia della contribuente conducevano alla voce 7318.15, mentre l’irreversibilità sarebbe stata affermata senza adeguata verifica. Ha inoltre invocato l’effetto del danneggiamento che normalmente si verifica estraendo viti e bulloni.
La decisione
La CTP di Milano, riuniti i ricorsi della società, aveva annullato gli atti impositivi; la CTR della Lombardia aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo provata l’irreversibilità dell’applicazione e confermata la classificazione 7318.19. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha rilevato che la CTR aveva fondato la decisione sulla valutazione della documentazione e delle caratteristiche concrete dei prodotti, non sulla sola perizia di parte; le censure, oltre a non confrontarsi adeguatamente con la motivazione, erano in parte inammissibili perché imprecise e carenti di autosufficienza e, nel merito, chiedevano una nuova valutazione dei fatti. La Cassazione ha inoltre chiarito che, ai fini del capitolo 7318, rileva se i pezzi assemblati possano essere ulteriormente smontati senza danneggiare i singoli pezzi e gli elementi di fissaggio: non è decisivo il danneggiamento del prodotto finito. Nel caso concreto, l’accertamento non censurabile della CTR era che gli elementi, una volta applicati, formavano un corpo unico e non erano riutilizzabili dopo lo smontaggio. L’abrogazione successiva del dazio antidumping non aveva effetto retroattivo e non comportava il rimborso dei dazi riscossi prima della sua entrata in vigore. L’Agenzia è stata condannata a rifondere alla società 3.000 euro per spese, 200 euro per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori dovuti.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 91/2009
L'abrogazione delle misure "antidumping" sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ad opera del reg. (UE) n. 278 del 2016, non ha effetto retroattivo prevedendo espressamente l'art. 2 del regolamento citato che detta abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data, con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio del "favor rei".
Istituiva il dazio antidumping per determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina. La sua applicabilità dipendeva dalla corretta classificazione doganale delle merci; nel caso concreto la Corte ha lasciato ferma la classificazione accolta dai giudici di merito.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012
Il motivo, che presenta profili di inammissibilità, comunque è infondato.
È stato richiamato dall’Agenzia insieme al Regolamento n. 91/2009 a sostegno della classificazione e dell’applicazione del dazio; la Corte non ha accolto la censura dell’Ufficio e non ha formulato una distinta interpretazione di questa norma.
Nomenclatura combinata e Sistema armonizzato, capitolo 7318
Ai fini della classificazione degli elementi di assemblaggio sotto il capitolo in questione, quindi, a venire in linea di conto è la possibilità di ulteriore smontaggio dei singoli pezzi - una volta, per mezzo di essi, assemblati - senza danneggiamento. L'assenza di danneggiamento, attesa la genericità dell'espressione utilizzata in fine di periodo, deve ritenersi riferita sia ai singoli pezzi che agli elementi di assemblaggio, giammai al prodotto finito, che "naturaliter" vien meno per effetto dell'estrazione di questi ultimi.
Per classificare gli elementi di fissaggio considerati dal capitolo 7318 occorre verificare se consentano di smontare ulteriormente i pezzi assemblati senza danneggiare né i pezzi né gli elementi di fissaggio. Il riferimento al danneggiamento riguarda i componenti assemblati e l’elemento di fissaggio, non il prodotto finito, che viene meno quando il fissaggio è estratto. La valutazione concreta delle caratteristiche della merce, se adeguatamente compiuta dal giudice di merito, non può essere sostituita in cassazione da una diversa ricostruzione fattuale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
In ultima analisi, alla luce di una prospettazione meramente alternativa rispetto alle valutazioni espresse da dette Commissioni, il motivo sollecita una più favorevole, per l'Agenzia, riedizione del giudizio di merito, in violazione di canoni e limiti del giudizio di legittimità, quale momento di controllo della mera legittimità degli atti oggetto di ricorso.
Il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge non consente di ottenere una nuova valutazione del merito. La censura deve confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza e rispettare i requisiti di precisione e autosufficienza.
Massime di principio
- Per la classificazione doganale dei sistemi di fissaggio non basta la denominazione commerciale o tecnica dell’oggetto: contano le caratteristiche oggettive della merce e la descrizione prevista dalla nomenclatura tariffaria.
- Quando una voce tariffaria richiede che i pezzi possano essere smontati senza danneggiamento, occorre verificare se lo smontaggio danneggi i singoli componenti assemblati o il fissaggio stesso; il solo danno al prodotto finito non è determinante.
- L’irreversibilità dell’applicazione può essere rilevante per la classificazione, ma deve risultare da un accertamento concreto delle caratteristiche dei prodotti e dalla documentazione esaminata dal giudice di merito.
- In cassazione non si può ottenere una nuova valutazione delle prove o delle caratteristiche materiali della merce mediante una lettura alternativa della perizia: il ricorso deve contestare puntualmente la motivazione della sentenza e riportare in modo adeguato gli elementi necessari alla censura.
- L’abrogazione successiva di un dazio antidumping non opera retroattivamente quando la norma che la dispone ne fissa l’efficacia dalla data di entrata in vigore; non determina quindi, per il solo fatto dell’abrogazione, il rimborso dei dazi precedentemente riscossi.
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