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Sentenza

Sentenza del 23/04/2024 n. 10883 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia contestava la classificazione doganale attribuita dai giudici di merito a merci importate da LD FASTENERS tra novembre 2010 e maggio 2013, dichiarate al capitolo 7318. A seguito di controlli documentali, l’Ufficio aveva ritenuto che alcuni articoli fossero assoggettati al dazio antidumping previsto dal Regolamento (CE) n. 91/2009, emettendo avvisi di rettifica e atti sanzionatori per gli anni 2011 e 2012. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione del Regolamento n. 91/2009 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012: sosteneva che, per classificare i prodotti, occorresse considerare la possibilità di smontare i singoli elementi assemblati, e non l’irreversibilità del fissaggio al supporto, e contestava inoltre che la CTR avesse dato rilievo all’abrogazione del dazio nel 2016.

La decisione

La CTP di Milano, riuniti i ricorsi e sulla base anche di una consulenza tecnica, aveva accolto le impugnazioni di LD FASTENERS e degli spedizionieri; la CTR della Lombardia aveva confermato l’esito. La Cassazione ha riconosciuto che l’abrogazione del Regolamento n. 91/2009, intervenuta nel 2016, non ha efficacia retroattiva e non giustifica il rimborso dei dazi riscossi prima della sua entrata in vigore; ha quindi ritenuto irrilevante tale argomento della CTR, che costituiva una ragione aggiuntiva della decisione. Ha tuttavia rigettato il ricorso dell’Agenzia: la censura sulla classificazione era inammissibile per difetto di autosufficienza e precisione, perché non descriveva adeguatamente i singoli prodotti né riportava in modo congruo gli elementi della CTU, ed era comunque infondata. La CTR aveva accertato, sulla base delle prove, che i prodotti erano realizzati su disegno, costituiti da parti indivisibili e destinati a un fissaggio irreversibile, non smontabile senza danneggiare i pezzi e gli elementi di assemblaggio; l’Agenzia chiedeva invece una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione. Confermata la classificazione ritenuta corretta dai giudici di merito e, di conseguenza, l’esclusione del dazio antidumping contestato. L’Agenzia è stata condannata a rifondere alle controricorrenti le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 10.800,00, oltre euro 200,00 per spese, rimborso forfettario del 15% e accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 91/2009

    L'abrogazione delle misure "antidumping" sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ad opera del reg. (UE) n. 278 del 2016, non ha effetto retroattivo prevedendo espressamente l'art. 2 del regolamento citato che detta abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data, con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio del "favor rei".

    L’abrogazione delle misure antidumping disposta nel 2016 opera solo dalla data di entrata in vigore del regolamento abrogativo: non elimina retroattivamente dazi dovuti per importazioni anteriori e non comporta il rimborso di quelli già riscossi. La Cassazione precisa che questo argomento non decide però la controversia sulla corretta classificazione dei prodotti.

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012

    È indicato dall’Agenzia come norma della cui violazione lamentava la sentenza impugnata, ma il provvedimento non ne espone né applica una specifica interpretazione autonoma.

  • Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, capitolo 7318, nota esplicativa relativa a bulloni, dadi e viti

    Essi permettono di unire tra di loro uno o più pezzi in modo che sia possibile smontarli ulteriormente senza danneggiamento.

    Rientrano nella descrizione considerata gli elementi che consentono di smontare i pezzi assemblati senza danneggiare né i pezzi stessi né gli elementi di assemblaggio. Il criterio non riguarda l’integrità del prodotto finito, che viene meno quando si estraggono gli elementi di fissaggio. Nel caso concreto, l’accertata impossibilità di smontare i prodotti senza danno ha sostenuto la classificazione accolta dai giudici di merito.

Massime di principio

  • La classificazione doganale va determinata considerando le caratteristiche concrete e la destinazione dei singoli prodotti, non la sola denominazione o il fatto che siano genericamente elementi di fissaggio. Quando la merce comprende articoli diversi, occorre descriverne le caratteristiche tecniche in modo sufficiente a giustificare la voce attribuita.
  • Per la classificazione secondo il capitolo 7318, il criterio indicato dalla nota esplicativa è la possibilità di smontare ulteriormente i pezzi assemblati senza danneggiare né i pezzi né gli elementi di fissaggio; non è necessario che resti integro il prodotto finito.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati in modo conforme dai giudici di merito. Una censura che richiami genericamente una perizia o gli esiti dell’istruttoria, senza riprodurne e contestualizzarne adeguatamente i passaggi rilevanti e senza descrivere i prodotti, può essere inammissibile o infondata.
  • L’abrogazione di una misura antidumping non opera retroattivamente se il regolamento abrogativo ne fissa l’efficacia dalla propria entrata in vigore; pertanto, da sola, non fonda il rimborso dei dazi riscossi per periodi precedenti.

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