Cassazione Civile, Ordinanza n. 16198/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società ha impugnato in sede di legittimità la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso contro una cartella di pagamento emessa per imposte relative all'anno 2005, liquidate ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. In cassazione ha dedotto quattro censure: (1) la notifica della cartella sarebbe stata inesistente, perché la relata era stata dichiarata falsa con sentenza passata in giudicato; (2) la pretesa sarebbe decaduta perché la cartella non era stata notificata entro il termine previsto dall'art. 25 d.P.R. n. 600/1973; (3) la CTR avrebbe errato sul riparto dell'onere della prova e sull'ammissibilità di deduzioni e documenti nuovi dell'Ufficio in appello, ritenendo sufficiente la mera indicazione dell'omesso versamento di imposte dichiarate; (4) vi sarebbe stata omessa pronuncia sui motivi di nullità dedotti in appello e integrati con memoria. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e quattro i motivi per difetto di specificità, chiarezza e autosufficienza; in particolare, per i primi due non erano stati trascritti gli elementi necessari a verificare la dedotta falsità della relata o la pretesa decadenza, mentre per il terzo e quarto motivo le censure erano formulate in modo generico e non consentivano di individuare con precisione la norma violata o il vizio denunciato. In via aggiuntiva, la Corte ha anche osservato che, per una cartella emessa ex art. 36-bis, è sufficiente l'indicazione dell'omesso versamento di imposte dichiarate e che il contribuente ha l'onere di provare l'avvenuto pagamento; ha inoltre richiamato l'ammissibilità dei documenti nuovi in appello nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il paradigma formale utilizzato per dedurre violazioni di legge, ma le censure sono state dichiarate inammissibili perché generiche o non autosufficienti.
Impongono specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, con riproduzione degli atti e degli elementi rilevanti, così da consentire il controllo della censura dalla sola lettura del ricorso.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la decadenza dal potere di riscossione; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di allegazione e specificità.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
La cartella emessa in sede di liquidazione automatizzata delle imposte dichiarate può essere motivata con l'indicazione dell'omesso versamento di imposte risultanti dalla dichiarazione.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario consente la produzione di nuovi documenti in appello nella versione applicabile ratione temporis.
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Il divieto di nuove domande ed eccezioni in appello non si estende alle mere difese e argomentazioni dell'Amministrazione.
È evocato implicitamente come possibile paradigma del vizio di omessa pronuncia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata individuazione del vizio e mancata trascrizione delle istanze.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne ha dato atto ai fini dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate con precisione, indicando puntualmente le norme violate, il vizio denunciato e il contenuto degli atti rilevanti; la mancanza di specificità e autosufficienza comporta l'inammissibilità del motivo.
- La deduzione di una nullità o inesistenza della notifica richiede la riproduzione degli elementi fattuali e documentali necessari a verificare il vizio; non è sufficiente il mero richiamo a una sentenza esterna o ad allegati non trascritti.
- In materia di cartelle emesse ex art. 36-bis, la motivazione è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere che si tratta di imposte dichiarate ma non versate, essendo tali dati già noti al destinatario perché desumibili dalla dichiarazione.
- Nel giudizio tributario il contribuente, ove contesti un omesso versamento di somme indicate in dichiarazione, deve provare l'avvenuto pagamento; l'onere probatorio non grava sull'Amministrazione per il solo fatto della contestazione.
- Nel processo tributario sono ammissibili in appello nuovi documenti, mentre il divieto di domande o eccezioni nuove non impedisce all'Ufficio di svolgere difese e argomentazioni anche in replica alle contestazioni della controparte.
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