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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25799/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva proposto opposizione all'estratto di ruolo di cui era venuto a conoscenza recandosi spontaneamente presso gli sportelli dell'agente della riscossione. La domanda era diretta a far accertare la prescrizione e la decadenza dei crediti indicati nell'estratto, assumendo l'inesistenza o la nullità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito presupposti, nonché delle intimazioni di pagamento e delle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione; in cassazione il ricorrente ha sostenuto l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo in relazione alla riscossione di crediti previdenziali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, alla luce della sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 e del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente dimostri uno specifico interesse ad agire nelle ipotesi tipizzate dalla legge. Nel caso concreto tale interesse non risultava allegato né provato, poiché la domanda mirava in sostanza a contestare la pretesa senza un atto concretamente lesivo rientrante nelle ipotesi previste dall'ordinamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione nomofilattica, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4-bis

    introdotto dal D.L. n. 146 del 2021, art. 3-bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021

    tipizza e concretizza l'interesse ad agire in materia di estratto di ruolo; si applica anche ai processi pendenti e richiede la dimostrazione di uno specifico pregiudizio nelle ipotesi previste dalla norma

  • D.L. n. 146 del 2021, art. 3-bis

    come convertito dalla L. n. 215 del 2021

    ha introdotto nell'ordinamento la disciplina che tipizza l'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo

  • L. n. 215 del 2021

    conversione del D.L. n. 146 del 2021

    ha convertito la norma che ha inserito l'art. 12, comma 4-bis, nel D.P.R. n. 602 del 1973

  • D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 80, comma 4

    è indicato come esempio di pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a procedure di appalto

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis

    è richiamato come fonte della verifica che può determinare il pregiudizio per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici

  • D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, art. 1, comma 1, lett. a)

    individua i soggetti pubblici rilevanti ai fini delle verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973

  • art. 363 c.p.c., comma 3

    richiamato come base del principio enunciato nell'interesse della legge dalle Sezioni Unite

  • art. 372 c.p.c.

    consente in cassazione il deposito di documentazione utile a dimostrare lo specifico interesse ad agire

  • art. 617 c.p.c.

    l'irregolarità della sequenza procedimentale va fatta valere con opposizione agli atti esecutivi nel termine di venti giorni dal primo atto conosciuto

  • D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24

    richiamato quale tutela recuperatoria nei crediti previdenziali in caso di mancata o invalida notifica della cartella

  • artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.

    sono richiamati per escludere la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della nuova disciplina

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel quadro delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate

  • art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU

    richiamato nel quadro delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo non è ammissibile in via generale: il ricorso è proponibile solo se il contribuente dimostra uno specifico interesse ad agire, nelle ipotesi tipizzate dall'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973.
  • L'interesse ad agire in materia di estratto di ruolo ha natura dinamica e può essere incisa da una norma sopravvenuta fino al momento della decisione; la nuova disciplina si applica quindi anche ai giudizi pendenti.
  • Quando si contesta la riscossione per omessa o invalida notificazione della cartella o dell'atto presupposto, la tutela va cercata attraverso gli strumenti tipici dell'ordinamento: impugnazione dell'iscrizione ipotecaria o del fermo, opposizione all'esecuzione o opposizione agli atti esecutivi, secondo il tipo di vizio e il momento di conoscenza dell'atto.
  • La mera conoscenza dell'esistenza del debito tramite estratto di ruolo, senza un concreto atto lesivo rientrante nelle ipotesi previste dalla legge, non integra di per sé la condizione dell'azione richiesta per ottenere un accertamento negativo della pretesa.
  • In cassazione, lo specifico interesse ad agire può essere dimostrato con documentazione depositata ai sensi dell'art. 372 c.p.c. entro i limiti temporali consentiti dal rito di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiProcesso civileTributiPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiInterposizione fittiziaGiudicato

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