Cassazione Civile, Ordinanza n. 32211/2024 del 12/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da alcuni privati per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di procedere alla sdemanializzazione di un’area facente parte del demanio marittimo, area sulla quale gli stessi avevano realizzato un manufatto. In primo grado la domanda è stata dichiarata inammissibile perché già coperta da un precedente giudicato di rigetto di una diversa domanda, ma connessa, di usucapione fondata sulla pretesa natura di relitto del bene e sulla dedotta sdemanializzazione tacita. La corte d’appello ha confermato la decisione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione dell’art. 124 disp. att. c.p.c. e dell’art. 101, comma 2, c.p.c., per avere il giudice rilevato o comunque valorizzato il giudicato senza rituale produzione e senza contraddittorio; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la nuova domanda aveva petitum diverso da quella coperta da giudicato, perché volta non all’usucapione per sdemanializzazione tacita ma all’accertamento dell’obbligo di sdemanializzazione ex art. 35 cod. nav.; 3) violazione degli artt. 324 e 343 c.p.c. e 2909 c.c., contestando un passaggio della sentenza d’appello secondo cui la pretesa sarebbe comunque sottratta al giudice ordinario per il carattere discrezionale dell’attività amministrativa; 4) violazione dell’art. 35 cod. nav., assumendo che l’inerzia dell’amministrazione nel verificare i presupposti del bene avrebbe dovuto poter essere sindacata in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la censura sulla ritualità della produzione della sentenza precedente era inammissibile in cassazione perché avrebbe dovuto essere fatta valere con specifico motivo di appello; inoltre il giudicato esterno, per il suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d’ufficio ove risultante dagli atti e non è soggetto a preclusioni di allegazione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: la domanda successiva, pur formulata in termini diversi, perseguiva comunque il medesimo bene della vita, cioè l’acquisto della proprietà dell’area per usucapione, sicché il giudicato di rigetto formatosi sulla precedente domanda precludeva la riproposizione della stessa pretesa sulla base di un diverso titolo. La Corte ha richiamato il principio per cui i diritti reali sono diritti autodeterminati e la diversità del titolo dedotto non muta l’identità del diritto azionato. Assorbiti il terzo e il quarto motivo, il ricorso è stato rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la doglianza sulla mancata rituale produzione della sentenza precedente è stata ritenuta inammissibile in cassazione perché la questione andava dedotta come motivo di appello, trattandosi di vizio già attinente alla decisione di primo grado
invocato dai ricorrenti per sostenere la lesione del contraddittorio; la Corte non lo ha ritenuto decisivo, valorizzando invece che il giudicato era stato tempestivamente eccepito e comunque era rilevabile d’ufficio
norma processuale utilizzata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione
il giudicato sostanziale preclude la riproposizione della medesima pretesa sullo stesso diritto, anche se sostenuta da un diverso titolo
richiamato per dedurre la stabilità del giudicato formale e il preteso errore della corte territoriale
richiamato nel terzo motivo, poi assorbito
richiamato dai ricorrenti per sostenere un obbligo dell’amministrazione di avviare o concludere il procedimento di sdemanializzazione; la Corte ha ritenuto assorbita ogni ulteriore verifica perché la pretesa risultava preclusa dal giudicato
art. 375, secondo comma, c.p.c.
indicato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la memoria depositata e per la trattazione camerale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L’eccezione di giudicato esterno, per la sua natura pubblicistica, non è soggetta a preclusioni assolute di allegazione e può essere rilevata d’ufficio dal giudice se il precedente giudicato risulta dagli atti.
- La contestazione della regolarità della produzione documentale del giudicato nel giudizio di primo grado non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata dedotta con specifico motivo di appello; il relativo vizio resta coperto da giudicato interno.
- Nei diritti reali, che hanno natura autodeterminata, l’identità della domanda si individua sul diritto fatto valere e sul bene della vita richiesto, non sul titolo giuridico dedotto a fondamento della pretesa.
- Il giudicato di rigetto formatosi su una domanda di accertamento relativa a un diritto autodeterminato preclude la riproposizione della medesima pretesa, anche se la parte prospetta successivamente un diverso titolo di acquisto o una diversa qualificazione giuridica dei fatti.
- Quando la nuova domanda mira in concreto allo stesso risultato sostanziale già negato con sentenza passata in giudicato, la diversità del petitum immediato o della prospettazione argomentativa non basta a escludere l’efficacia preclusiva del giudicato.
- Se una domanda è preclusa dal giudicato, viene meno anche l’interesse ad agire su ulteriori pretese strettamente funzionali a quell’accertamento.
- rami
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