Cassazione Civile, Ordinanza n. 11994/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di rimborso, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002, del 90% di quanto versato a titolo di IRPEF, ritenute alla fonte e IVA negli anni 1991 e 1992 da parte di una professionista residente in area colpita dagli eventi sismici del dicembre 1990. Dopo un iniziale accoglimento in primo grado, la CTR aveva in appello riconosciuto il rimborso solo per IRPEF e ritenute, negandolo per l'IVA. Tale statuizione sull'IVA non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato. In sede di rinvio, la CTR ha però nuovamente confermato integralmente il primo grado. L'Agenzia ha quindi dedotto: 1) violazione del giudicato interno e degli artt. 56, 57 e 63, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR di rinvio non poteva reintrodurre il rimborso IVA già escluso con statuizione definitiva, e inoltre che la contribuente aveva chiesto in riassunzione una somma maggiore rispetto a quella originariamente domandata; 2) violazione dei principi della decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final, dell'art. 6 del Reg. UE n. 1407/2013 e dell'art. 2697 c.c., contestando l'idoneità dell'autocertificazione prodotta dalla contribuente a dimostrare il rispetto dei requisiti per gli aiuti de minimis.
La decisione
La Corte accoglie solo il primo motivo nei limiti relativi all'IVA e respinge il secondo. Cassando la sentenza impugnata, la Corte rileva che sulla domanda di rimborso dell'IVA si era formato giudicato interno, perché il precedente capo di sentenza di appello che ne aveva escluso il riconoscimento non era stato impugnato dalla contribuente. Per il resto, esclude la violazione dei limiti al giudizio di rinvio, ritenendo che l'eventuale profilo di ius novorum relativo alla quantificazione richiesta non abbia inciso in concreto sulla decisione, poiché il primo giudice aveva condannato al rimborso del 90% delle somme effettivamente versate, senza fissare un importo preciso. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene infondato perché la stessa precedente ordinanza di cassazione aveva indicato l'autocertificazione come documento indispensabile per provare i presupposti del beneficio, e richiama il successivo principio affermato da Cass. n. 34530/2024 sulla possibilità di provare con autodichiarazione il rispetto della disciplina de minimis fino alla piena funzionalità del registro centrale degli aiuti di Stato. Decidendo nel merito sul punto, la Corte lascia ferma la statuizione già resa in appello che negava il rimborso IVA. Le spese dell'intero processo sono compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
norma posta a fondamento della richiesta di rimborso del 90% delle imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma del 1990
richiamato per affermare il vincolo del giudicato interno formatosi sul capo relativo al rimborso IVA
artt. 56, 57 e 63, comma 4, D. Lgs. n. 546 del 1992
evocati per denunciare i limiti delle domande e del thema decidendum nel processo tributario e nel giudizio di rinvio
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale che delimita il vizio dedotto con i motivi di ricorso per cassazione
art. 6 Regolamento UE 18 dicembre 2013, n. 1407
richiamato in tema di prova del rispetto della disciplina de minimis e di registro centrale degli aiuti di Stato
richiamato per contestare l'idoneità probatoria dell'autocertificazione prodotta dalla contribuente
artt. 384, ultimo comma, c.p.c. e 62, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamati per escludere la mera correzione della motivazione quando il dispositivo della sentenza è contrario a diritto
art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992
utilizzati per decidere la causa nel merito in assenza di ulteriori accertamenti di fatto
art. 107 TFUE, par. 2, lett. b)
richiamato come base di compatibilità degli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturali
art. 92 TFUE, n. 1
menzionato nella ricostruzione della regola de minimis come disposizione resa inapplicabile sotto una certa soglia di aiuto
richiamato insieme al regolamento UE sul registro centrale degli aiuti di Stato per individuare il sistema di prova degli aiuti pubblici
individuato come atto che segna l'entrata in vigore del regolamento sul funzionamento del registro centrale degli aiuti di Stato
Massime di principio
- Se un capo della sentenza di appello non viene impugnato dalla parte interessata, su quel punto si forma giudicato interno e il giudice del rinvio non può rimetterlo in discussione confermando integralmente la decisione di primo grado in senso incompatibile con quel giudicato.
- Nel giudizio di rinvio il divieto di ius novorum rileva solo se la nuova domanda o la nuova allegazione incida concretamente sulla decisione; la doglianza è irrilevante quando il dispositivo di primo grado non quantifica un importo diverso da quello effettivamente versato e la questione non altera l'esito sostanziale.
- In materia di rimborsi fiscali collegati alla disciplina europea degli aiuti di Stato, l'autodichiarazione può essere strumento idoneo a dimostrare il rispetto della regola de minimis secondo i limiti temporalmente e normativamente individuati dalla Corte, almeno fino alla piena operatività del registro centrale degli aiuti di Stato.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito sul capo coinvolto, lasciando ferma la statuizione definitiva già formatasi su una specifica domanda.
- La prova del diritto al beneficio fiscale deve essere rapportata al complesso dei presupposti richiesti dalla normativa UE sugli aiuti di Stato, non al solo importo del rimborso richiesto nel singolo giudizio.
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