Cassazione Civile, Ordinanza n. 03341/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune per le annualità 2013-2016 relativi a un immobile del Consorzio. Il Consorzio ha impugnato gli atti sostenendo, in via principale, di non essere soggetto passivo dell'imposta perché era soltanto nudo proprietario dell'immobile, mentre dal 25 marzo 2013 era stato costituito in favore di una società assegnataria un diritto di superficie sull'area/immobile; in subordine, ha invocato l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, in appello del Comune, ha riformato la decisione. In cassazione il Consorzio ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 8 d.lgs. n. 23/2011, 1 d.lgs. n. 504/1992 e 36 d.lgs. n. 546/1992, deducendo che soggetto passivo IMU è il possessore e non il nudo proprietario, e che la società assegnataria era titolare del diritto di superficie; con il secondo ha censurato la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011, sostenendo l'operatività dell'esenzione; con il terzo ha denunciato omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per non avere la CTR esaminato l'eccezione secondo cui il bene sarebbe stato un fabbricato costruito e destinato dall'impresa costruttrice alla vendita e non locato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato perché, per il periodo d'imposta oggetto di causa, la società assegnataria era titolare del diritto di superficie sull'immobile e il Consorzio era solo nudo proprietario; quindi il Consorzio non era soggetto passivo IMU. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del Consorzio contro gli avvisi di accertamento. Le spese del merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico del Comune, con distrazione in favore dei difensori antistatari del Consorzio.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere che, ai fini IMU, il soggetto passivo è il possessore del bene e non il nudo proprietario; la Corte, pur citandolo nel motivo, fonda la decisione sull'art. 9 d.lgs. 23/2011 e sulla soggettività passiva del titolare del diritto reale di superficie.
Viene richiamato per il principio per cui il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; la Corte lo usa in combinazione con la giurisprudenza precedente per affermare che rileva il soggetto che effettivamente possiede/titolarizza il diritto reale rilevante.
Richiamato nei motivi come vizio della sentenza tributaria; nel caso deciso il suo esame è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992
Invocato dal ricorrente quale esenzione in via subordinata; la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo resta assorbito.
La Corte afferma che soggetti passivi dell'IMU sono il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; applicando tale regola conclude che, essendo la società assegnataria titolare del diritto di superficie, il Consorzio nudo proprietario non è soggetto passivo.
art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011
Richiamato nei motivi come norma sull'esenzione/assetto del tributo; il suo esame resta assorbito.
Richiamato per dedotta omessa pronuncia della CTR; la censura resta assorbita.
Richiamato nei motivi insieme alla disciplina IMU; il relativo esame resta assorbito.
Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, di decidere la causa nel merito accogliendo il ricorso originario.
Massime di principio
- Ai fini dell'IMU, è soggetto passivo non il mero nudo proprietario del bene, ma il titolare del diritto reale che integra il presupposto dell'imposta, incluso il diritto di superficie.
- Quando, per l'intero periodo d'imposta, l'immobile è gravato da diritto di superficie in capo a un terzo, il nudo proprietario non può essere chiamato al pagamento dell'IMU per quel bene.
- Se il motivo accolto definisce integralmente la questione decisiva e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
- I motivi subordinati relativi a esenzioni o a vizi processuali restano assorbiti quando l'accertamento sulla soggettività passiva è sufficiente a definire la lite.
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