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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25252/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento e corrispondenti atti sanzionatori emessi in relazione a dieci importazioni di tazze in ceramica/gres effettuate nel 2015 presso la dogana di Trieste. L’Ufficio aveva riclassificato le merci, dichiarate dall’importatrice come oggetti ornamentali, nelle voci doganali relative a vasellame/oggetti per uso domestico e da tavola e cucina, con applicazione del dazio antidumping del 36,1% e recupero dei diritti evasi, oltre a sanzioni ex art. 303 TULD. In un secondo episodio collegato, l’Ufficio aveva contestato una sottofatturazione della merce, ritenendo che lo sconto dichiarato fosse in realtà una compensazione per una precedente fornitura difettosa e non uno sconto commerciale. La CTP aveva annullato gli atti per motivazione insufficiente; la CTR aveva confermato l’annullamento, richiamando anche una precedente sentenza della stessa CTR in un caso identico, e aggiungendo che l’assenza di N.O. sanitario rendeva non plausibile l’uso alimentare. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2909 c.c. per avere la CTR richiamato una sentenza non passata in giudicato; 2) ultrapetizione/extrapetizione per avere la CTR deciso su questioni non dedotte; 3) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e della normativa doganale sulla classificazione, sostenendo che gli avvisi fossero adeguatamente motivati e che, in base alle caratteristiche oggettive e alla regola della voce più specifica, la classificazione operata fosse corretta; 4) violazione della normativa doganale comunitaria sulle regole di classificazione; 5) violazione di norme doganali in tema di rimborso per merce difettosa e di valore in dogana, assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso il danno erariale senza considerare la mancata attivazione della procedura di rimborso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché il richiamo della CTR alla precedente sentenza n. 42/2021 era solo argomentativo e non fondato su un giudicato esterno; inammissibile il secondo, per mancata riferibilità alla reale motivazione della sentenza impugnata; in parte inammissibili e comunque manifestamente infondati il terzo e il quarto, perché gli stessi non coglievano la ratio decidendi della CTR e tendevano a sollecitare una nuova valutazione di merito sulla classificazione doganale; inammissibile il quinto, perché privo di precisione e non idoneo a dimostrare che la questione della mancata attivazione della procedura di rimborso fosse stata ritualmente dedotta nei giudizi di merito. Per effetto del rigetto, è stata confermata la decisione di merito che aveva annullato gli avvisi di accertamento e gli atti sanzionatori.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il richiamo a una precedente sentenza della medesima CTR non integra necessariamente giudicato esterno; se utilizzato solo come supporto argomentativo, non produce effetti preclusivi nella lite.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione va valutato con riferimento alla reale motivazione della sentenza impugnata; non sussiste se il giudice decide su questioni effettivamente pertinenti alla controversia, anche se ricostruite in modo diverso dalla parte ricorrente.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato dall’Agenzia per sostenere l’adeguatezza della motivazione degli avvisi di accertamento; la Corte non entra nel merito della portata generale della norma, ritenendo i motivi comunque inammissibili o infondati.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato dall’Agenzia per sostenere la sufficienza della motivazione amministrativa; la Corte esclude che le censure demoliscano la ratio decidendi della CTR.

  • Regolamento (CEE) n. 2658/87, Allegato I

    Le regole di classificazione doganale devono essere applicate in base ai criteri della nomenclatura combinata; tuttavia, nel caso concreto, la censura dell’Agenzia è stata reputata inammissibile o volta a ottenere una rivalutazione di merito.

  • artt. 91 e 10, capitolo 69, voce 6912003010, Regolamento (CEE) n. 2658/87

    Richiamati quale base della pretesa corretta classificazione doganale delle merci come oggetti per tavola e cucina.

  • art. 303 TULD

    Richiamato quale base delle sanzioni irrogate a seguito del recupero dei diritti doganali evasi.

  • art. 144 del Codice doganale comunitario

    Invocato dalla CTR e discusso dall’Agenzia in tema di valore doganale e saldo effettivo della merce; la Corte non sviluppa un principio autonomo sulla norma, limitandosi a rilevare l’inidoneità del motivo di ricorso.

  • art. 83 c.d.c.

    Richiamato nel quinto motivo dall’Agenzia in tema di rimborso per merci difettose; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di precisione.

  • art. 238, comma 4, c.d.c.

    Richiamato dall’Agenzia quale base della pretesa disciplina del rimborso; la Corte non ne afferma un’interpretazione sostanziale, ritenendo il motivo inammissibile.

Massime di principio

  • Il richiamo da parte del giudice di merito a una precedente decisione di merito può essere meramente argomentativo: non configura violazione del giudicato se la sentenza non attribuisce a tale precedente efficacia preclusiva esterna.
  • La censura di ultrapetizione è inammissibile quando non si confronta con la concreta motivazione della sentenza impugnata e con le questioni realmente decise dal giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento delle caratteristiche del bene o della sua classificazione doganale, se la sentenza impugnata ha fondato il decisum su un difetto di motivazione e sulla mancata deduzione di elementi decisivi.
  • Quando la motivazione del giudice di merito individua una specifica ragione decisiva, il ricorso deve censurarla direttamente; la mancata contestazione di quel passaggio rende il motivo inidoneo a scalfire la ratio decidendi.
  • Le censure che si fondano su documenti o allegazioni non specificamente riprodotti o descritti, o su questioni non dimostrate come ritualmente dedotte nei gradi di merito, sono inammissibili per difetto di autosufficienza e precisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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