Cassazione Civile, Ordinanza n. 06243/2025 del 09/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato il recupero a tassazione dell'IVA relativa all'anno 2014 per operazioni commerciali con un fornitore ritenute soggettivamente inesistenti. La controversia nasceva da un avviso di accertamento notificato nel 2019, con recupero di IVA per euro 81.038,98 su imponibile di euro 368.359,00. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e delle direttive IVA, sostenendo che, per il principio di neutralità fiscale, l'acquirente soggetto passivo avrebbe sempre diritto alla detrazione dell'IVA a monte anche se il venditore non ha versato l'imposta all'erario. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, assumendo che la Corte di merito avesse illegittimamente posto a suo carico la prova della propria incolpevole ignoranza della frode anziché gravare l'Ufficio della prova piena dei presupposti della pretesa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice d'appello non aveva negato in astratto il principio di neutralità IVA, ma aveva escluso il diritto alla detrazione perché l'Ufficio aveva provato, con elementi indiziari, la soggettiva inesistenza delle operazioni e la società non aveva dimostrato né la reale operatività del fornitore né la propria incolpevole estraneità alla frode. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha ribadito che, nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, la prova della frode può essere data dall'Amministrazione anche per presunzioni semplici; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente dimostrare di aver agito con la massima diligenza e di essere incappato nella frode incolpevolmente. È stato inoltre richiamato l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, precisando che non introduce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti e, comunque, non era applicabile ratione temporis ai giudizi introdotti prima del 16 settembre 2022. Sono state poste le spese a carico della soccombente e applicata la condanna ex art. 96 c.p.c. in relazione alla definizione accelerata.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
norma invocata dalla ricorrente a sostegno del diritto alla detrazione IVA, ma non decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata
art. 17 della Direttiva 77/388/CE
richiamato dalla ricorrente in tema di neutralità IVA e detrazione a monte
art. 168, lett. a), Direttiva 2006/112/CE
richiamato dalla ricorrente in tema di diritto alla detrazione dell'IVA
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che, provata la frode dall'Ufficio, spetta al contribuente dimostrare la propria incolpevole estraneità
richiamato insieme all'art. 2729 c.c. per censurare l'uso delle presunzioni; la Corte ritiene legittimo l'uso di presunzioni semplici per provare l'inesistenza soggettiva delle operazioni
richiamato insieme all'art. 2727 c.c. sul valore delle presunzioni semplici; la Corte afferma che la prova presuntiva può essere completa e anche esclusiva
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte precisa che, come norma sostanziale, si applica ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022 e non introduce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per affermare l'inammissibilità del motivo che non si confronta con la ratio decidendi, integrando un 'non motivo'
richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso
applicato per la condanna aggravata conseguente alla definizione in conformità alla proposta accelerata
richiamata per l'introduzione del comma 5-bis dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 e per la sua applicazione temporale
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; un motivo che si limiti a enunciare principi astratti senza confrontarsi con la concreta motivazione del giudice di merito è inammissibile come 'non motivo'.
- In tema di IVA, il principio di neutralità fiscale non consente la detrazione quando l'Amministrazione abbia provato, anche mediante presunzioni semplici, la soggettiva inesistenza delle operazioni e il contribuente non dimostri la propria incolpevole estraneità alla frode e l'uso della massima diligenza.
- Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, le presunzioni semplici possono costituire prova piena dell'inesistenza delle operazioni; una volta assolto tale onere dall'Ufficio, il contribuente deve fornire la prova contraria della propria buona fede e dell'adeguata diligenza nella selezione del fornitore.
- L'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, introdotto dalla L. 130/2022, ha natura sostanziale e si applica solo ai giudizi introdotti successivamente alla sua entrata in vigore; in ogni caso non muta il contenuto dell'onere probatorio già ricavabile dai principi previgenti.
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