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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25982/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da un istituto di credito per far dichiarare inefficace verso di esso una donazione con cui una debitrice aveva trasferito al figlio un magazzino di sua proprietà. La banca deduceva di essere creditrice della donante in forza di rapporti di garanzia prestati a favore di una società e di un conto corrente, avendo già ottenuto un decreto ingiuntivo per un rilevante importo. In primo grado la convenuta rimaneva contumace e il Tribunale accoglieva la domanda revocatoria. In appello la soccombente contestava soprattutto la validità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado, sostenendo che fosse stata eseguita in luogo diverso dalla residenza e consegnata al marito, con il quale non coabitava più. La corte territoriale dichiarava l'appello inammissibile per tardività, ritenendo non provata l'inesistenza della convivenza con il consegnatario e valorizzando inoltre il fatto che l'indirizzo della notifica coincideva con quello indicato dalla stessa parte in un contratto di mutuo. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: violazione dell'art. 140 c.p.c. sulla notificazione; violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per asserita errata distribuzione dell'onere della prova e mancata ammissione dei mezzi istruttori; e violazione degli artt. 141, comma 2, c.p.c., 47 c.c. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione alla seconda ratio decidendi dell'appello. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché non si confrontavano con entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata e, in particolare, perché le censure miravano a una diversa valutazione del materiale istruttorio o erano formulate in modo generico e non autosufficiente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva dichiarato tardivo, e quindi inammissibile, l'appello della parte contumace in primo grado. Secondo la Cassazione, il primo motivo non colpiva la reale base della decisione perché la corte territoriale non aveva fondato la validità della notificazione sull'art. 140 c.p.c., ma sulla dimora di fatto, sulla convivenza con il consegnatario e sull'indicazione contrattuale del domicilio; il secondo motivo era inammissibile perché pretendeva una rivalutazione del merito e non indicava alcun errore giuridico nella distribuzione dell'onere probatorio; il terzo motivo era inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché non spiegava in modo puntuale perché l'applicazione degli artt. 141 c.p.c. e 47 c.c. sarebbe stata errata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    fonte dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal creditore per far dichiarare inefficace l'atto dispositivo compiuto dal debitore.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che la censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per sostenere un'erronea valutazione delle prove; la Corte nega che vi sia stata violazione apprezzabile in sede di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato in relazione al giudizio sulle prove; la Corte afferma che non è consentito in cassazione sostituire una diversa lettura del materiale probatorio a quella del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge, richiamata per formulare le censure poi dichiarate inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    norma sul vizio motivazionale, evocata ma non utilmente sviluppata dalla ricorrente.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente rispetto alle rationes decidendi effettivamente poste a base della sentenza d'appello.

  • art. 141, comma 2, c.p.c.

    invocato per contestare la seconda ratio decidendi relativa all'indirizzo della notifica; la censura è stata ritenuta generica e non autosufficiente.

  • art. 47 c.c.

    richiamato in tema di residenza/dimora; la Corte osserva che la valutazione del luogo effettivo di dimora è rimessa al giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per denunciare un vizio motivazionale, ma senza specifica e autosufficiente critica alla motivazione impugnata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 3 della Legge 130/99

    menzionato nella qualifica societaria della controricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini della validità della notificazione, il luogo rilevante è quello della dimora abituale di fatto del destinatario; le risultanze anagrafiche hanno valore meramente presuntivo e possono essere superate da prova contraria.
  • Se la notificazione avviene mediante consegna a persona indicata come convivente dal pubblico ufficiale notificante, grava sul destinatario l'onere di provare l'inesistenza del rapporto di convivenza; la sola certificazione anagrafica non basta.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata: la mancata censura anche di una sola di esse rende il motivo inidoneo a scalfire la decisione.
  • Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione delle prove né una diversa attribuzione del loro valore probatorio; occorre denunciare un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale specifico.
  • Le censure devono essere specifiche e autosufficienti: non è sufficiente contestare apoditticamente la motivazione senza indicare in modo puntuale gli elementi di fatto e di diritto decisivi trascurati o mal valutati dal giudice di merito.
  • L'indicazione di un indirizzo contrattuale da parte della stessa persona interessata può costituire elemento idoneo a confermare il luogo della notificazione e a superare le risultanze anagrafiche, se valutato congruamente dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioni
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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