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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11983/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica a una società di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, per omesso versamento IRAP relativo all'anno d'imposta 2009 e per il recupero di una differenza di credito IVA dichiarato. La società ha impugnato la cartella davanti al giudice tributario di primo grado, che ha accolto il ricorso annullando l'atto; l'appello dell'Agenzia è stato poi respinto, con conferma della decisione e condanna alle spese. In cassazione l'Ufficio ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2 e 3 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la sentenza d'appello avesse deciso su una pretesa diversa da quella effettivamente dedotta, confondendo l'IRAP con un presunto omesso versamento IVA e recupero di credito d'imposta; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 6 della L. 212/2000 e dell'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, censurando l'affermazione della CTR secondo cui vi sarebbe un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale anche per l'IRAP, tributo non armonizzato e accertato a tavolino.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha rilevato, anzitutto, l'erronea ricostruzione dell'oggetto del giudizio da parte del giudice di merito, che aveva motivato come se si trattasse di IVA e credito d'imposta, mentre la cartella riguardava invece esclusivamente IRAP non versata. Ha quindi richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per gli accertamenti IRAP e IRPEG eseguiti a tavolino, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; la sentenza impugnata, applicando a un tributo non armonizzato una regola pensata per l'IVA, ha dunque errato in diritto. Per queste ragioni la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per censurare la decisione di merito che avrebbe esaminato una pretesa diversa da quella oggetto della cartella

  • artt. 2 e 3 d.lgs. 546/1992

    evocati dal ricorrente per sostenere che il giudice tributario debba decidere nei limiti della pretesa fiscale effettivamente dedotta in giudizio

  • art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato per contestare l'affermazione di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale nel caso concreto

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato quale base del controllo automatizzato; la Corte ribadisce che, per i tributi non armonizzati come l'IRAP, in tale ambito non sussiste un generale obbligo di contraddittorio preventivo

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1977, n. 633

    indicato nel fatto quale riferimento al controllo automatizzato, ma la decisione finale chiarisce che la controversia riguardava IRAP e non IVA

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per error in procedendo relativo alla motivazione e alla corrispondenza tra oggetto del giudizio e decisione

  • Cass., Sez. U., n. 24823 del 9 dicembre 2015

    richiamata come precedente dirimente: per IRPEG e IRAP, in accertamenti a tavolino, non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; per i tributi armonizzati come l'IVA l'obbligo discende dal diritto unionale, con necessità della prova di resistenza

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice deve mantenere esatta corrispondenza tra la pretesa impositiva effettivamente contenuta nell'atto impugnato e la decisione, senza sostituire d'ufficio un diverso tributo o un diverso presupposto impositivo.
  • Per gli accertamenti automatizzati relativi a tributi non armonizzati, come l'IRAP, non sussiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in mancanza di una specifica previsione normativa.
  • Il principio del contraddittorio preventivo opera in modo diverso per i tributi armonizzati, come l'IVA, per i quali l'eventuale invalidità dell'atto richiede anche la verifica della prova di resistenza, ossia della concreta incidenza delle deduzioni che il contribuente avrebbe potuto svolgere in sede procedimentale.
  • L'erronea qualificazione del tributo o dell'oggetto dell'atto impositivo da parte del giudice di merito integra un vizio decisivo della motivazione e del percorso logico-giuridico della sentenza, giustificando la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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