Cassazione Civile, Ordinanza n. 11983/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica a una società di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, per omesso versamento IRAP relativo all'anno d'imposta 2009 e per il recupero di una differenza di credito IVA dichiarato. La società ha impugnato la cartella davanti al giudice tributario di primo grado, che ha accolto il ricorso annullando l'atto; l'appello dell'Agenzia è stato poi respinto, con conferma della decisione e condanna alle spese. In cassazione l'Ufficio ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2 e 3 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la sentenza d'appello avesse deciso su una pretesa diversa da quella effettivamente dedotta, confondendo l'IRAP con un presunto omesso versamento IVA e recupero di credito d'imposta; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 6 della L. 212/2000 e dell'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, censurando l'affermazione della CTR secondo cui vi sarebbe un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale anche per l'IRAP, tributo non armonizzato e accertato a tavolino.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha rilevato, anzitutto, l'erronea ricostruzione dell'oggetto del giudizio da parte del giudice di merito, che aveva motivato come se si trattasse di IVA e credito d'imposta, mentre la cartella riguardava invece esclusivamente IRAP non versata. Ha quindi richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per gli accertamenti IRAP e IRPEG eseguiti a tavolino, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; la sentenza impugnata, applicando a un tributo non armonizzato una regola pensata per l'IVA, ha dunque errato in diritto. Per queste ragioni la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per censurare la decisione di merito che avrebbe esaminato una pretesa diversa da quella oggetto della cartella
evocati dal ricorrente per sostenere che il giudice tributario debba decidere nei limiti della pretesa fiscale effettivamente dedotta in giudizio
art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato per contestare l'affermazione di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale nel caso concreto
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base del controllo automatizzato; la Corte ribadisce che, per i tributi non armonizzati come l'IRAP, in tale ambito non sussiste un generale obbligo di contraddittorio preventivo
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1977, n. 633
indicato nel fatto quale riferimento al controllo automatizzato, ma la decisione finale chiarisce che la controversia riguardava IRAP e non IVA
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per error in procedendo relativo alla motivazione e alla corrispondenza tra oggetto del giudizio e decisione
Cass., Sez. U., n. 24823 del 9 dicembre 2015
richiamata come precedente dirimente: per IRPEG e IRAP, in accertamenti a tavolino, non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; per i tributi armonizzati come l'IVA l'obbligo discende dal diritto unionale, con necessità della prova di resistenza
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice deve mantenere esatta corrispondenza tra la pretesa impositiva effettivamente contenuta nell'atto impugnato e la decisione, senza sostituire d'ufficio un diverso tributo o un diverso presupposto impositivo.
- Per gli accertamenti automatizzati relativi a tributi non armonizzati, come l'IRAP, non sussiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in mancanza di una specifica previsione normativa.
- Il principio del contraddittorio preventivo opera in modo diverso per i tributi armonizzati, come l'IVA, per i quali l'eventuale invalidità dell'atto richiede anche la verifica della prova di resistenza, ossia della concreta incidenza delle deduzioni che il contribuente avrebbe potuto svolgere in sede procedimentale.
- L'erronea qualificazione del tributo o dell'oggetto dell'atto impositivo da parte del giudice di merito integra un vizio decisivo della motivazione e del percorso logico-giuridico della sentenza, giustificando la cassazione con rinvio.
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