Cassazione Civile, Ordinanza n. 05116/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente ospedaliero)
La controversia
L'ente ospedaliero ha agito per ottenere il rilascio di una serie di unità immobiliari detenute dal Comune, sostenendo di esserne proprietario in forza della disciplina normativa sul trasferimento dei beni a favore delle aziende ospedaliere. Il Comune, costituitosi in giudizio, ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale di usucapione delle medesime unità immobiliari. Dopo il rigetto di entrambe le domande in primo grado, la Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda dell'ente ospedaliero ritenendo non provata la proprietà, poiché non risultavano dimostrate le condizioni cui la normativa richiamata subordinava il trasferimento ex lege. In cassazione l'ente ospedaliero ha dedotto: violazione dell'art. 5 d.lgs. 502/1992 e dell'art. 55 l.r. siciliana 30/1993 per omessa valutazione del decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 dicembre 1998 che avrebbe disposto il trasferimento dei beni inventariati; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.; violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione alle norme sul trasferimento e all'art. 948 c.c., assumendo che spettasse al Comune provare l'assenza dei presupposti del trasferimento; violazione dell'art. 112 c.p.c. per il mancato esame della richiesta di c.t.u. sull'indennizzo per l'occupazione; violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, perché la sentenza impugnata non aveva considerato il decreto regionale del 18 dicembre 1998, allegato in atti, il quale poteva essere decisivo per accertare l'intervenuto trasferimento dei beni rivendicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Palermo e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché verifichi, alla luce del decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 dicembre 1998 e dei relativi allegati, se possa ritenersi accertata la proprietà dei beni rivendicati dall'ente ospedaliero. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di cassazione è quindi avvenuta con rinvio, poiché occorre un nuovo esame del fatto documentale decisivo omesso dal giudice di merito.
Norme richiamate
È richiamato come base normativa del trasferimento dei beni immobili a favore delle aziende ospedaliere; la sua corretta applicazione impone di considerare anche gli atti regionali attuativi e la documentazione inventariale pertinente.
art. 55 l.r. Sicilia n. 30/1993
È richiamato insieme alla disciplina statale sul trasferimento dei beni; il giudice di merito deve valutarne il coordinamento con l'atto regionale di trasferimento.
Viene invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
È richiamato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel decreto regionale del 18 dicembre 1998.
È invocato per contestare il riparto dell'onere della prova, sostenendo che spettasse al Comune provare l'insussistenza dei presupposti del trasferimento.
È richiamato in relazione all'azione di rivendicazione esercitata dall'ente ospedaliero.
È invocato per lamentare che la corte di merito avrebbe ingiustamente disatteso la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio sull'indennizzo.
È richiamato in punto spese di lite, quale conseguenza della soccombenza.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla proprietà di beni trasferiti ex lege a enti pubblici o a aziende sanitarie, il giudice di merito deve esaminare non solo la norma primaria ma anche gli atti attuativi e gli allegati documentali che concretamente dispongono il trasferimento dei singoli beni.
- L'omesso esame di un decreto amministrativo che, in attuazione della disciplina di settore, individui e trasferisca beni determinati può integrare vizio decisivo di motivazione o violazione di legge se quel documento è potenzialmente idoneo a fondare l'accertamento della proprietà.
- In un'azione di rivendicazione, il riparto dell'onere probatorio va valutato alla luce della disciplina speciale sul trasferimento del bene; quando la lite ruota attorno a un trasferimento normativamente previsto, la prova non può essere apprezzata ignorando gli atti che realizzano quel trasferimento.
- Se il motivo principale di ricorso è accolto perché decisivo, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non richiedono autonoma trattazione da parte della Corte di cassazione.
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