Cassazione Civile, Ordinanza n. 10361/2025 del 19/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condomino aveva chiesto l’annullamento o la nullità della delibera assembleare del 18 luglio 2010 con cui erano stati approvati consuntivi e riparti di spesa, dal 1995 al 2010, per lavori straordinari di riparazione e ristrutturazione della piscina del complesso. In primo grado deduceva soprattutto la mancata valida convocazione dell’assemblea e sosteneva che la piscina non fosse di proprietà comune, così da non potergli essere addebitate le spese. In appello aggiungeva ulteriori profili: difetto di quorum costitutivo e deliberativo, violazione del limite regolamentare alle deleghe, mancato deposito delle tabelle millesimali, assenza di prova della convocazione di tutti i comproprietari. Nel ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per asserito omesso esame della nullità della delibera per difetto di quorum e per ritenuta novità in appello; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per non aver considerato una precedente comunicazione dell’amministratore e una sua dichiarazione in udienza, che avrebbero dimostrato l’esistenza di un diverso ufficio/studio e la correttezza dell’indirizzo comunicato; 3) violazione dell’art. 116 c.p.c. per avere attribuito valore di prova legale alle annotazioni postali sulla raccomandata di convocazione, ritenendo valido il rifiuto del plico; 4) violazione del principio del contraddittorio e dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice di merito affrontato la relazione di accessorietà tra piscina e proprietà esclusiva, questione che il ricorrente assumeva non proposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione delle censure sui quorum, sulle deleghe e sulla regolarità formale della convocazione come doglianze che, secondo la giurisprudenza consolidata, attengono a vizi di annullabilità e non di nullità; pertanto dovevano essere dedotte nei termini e nei modi propri dell’impugnazione della delibera, non potendo essere introdotte per la prima volta in appello. Ha inoltre ritenuto inammissibile, o comunque infondata, la censura ex art. 115 c.p.c. e n. 5 dell’art. 360 c.p.c., sia perché la sentenza d’appello era conforme alla decisione di primo grado, sia perché le prove indicate non erano decisive, essendo stata accertata la rituale conoscenza della convocazione per il rifiuto del plico. Quanto alla raccomandata, la Corte ha affermato che, nel regime applicabile ratione temporis, l’avviso di convocazione assembleare non è soggetto a forme vincolate e può essere provato anche tramite elementi presuntivi idonei a dimostrare la concreta ricezione della notizia; nel caso concreto, le annotazioni postali e il rifiuto del plico sono stati considerati sufficienti a integrare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. Infine, ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c. in tema di accessorietà della piscina, osservando che l’accertamento della natura condominiale del bene era logicamente necessario per decidere sulla validità della delibera impugnata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte ha escluso l’omessa pronuncia, rilevando che il giudice di merito aveva esaminato la questione rilevante per decidere sulla validità della delibera.
Le nuove contestazioni sul quorum e sulle deleghe sono state considerate questioni nuove, quindi non proponibili in appello.
È stato richiamato come parametro del vizio processuale denunciato nei motivi di ricorso.
La censura di omesso esame di fatti decisivi è stata ritenuta inammissibile anche per il regime del cd. doppio conforme.
La sua violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei casi consentiti, non quando valuti diversamente le prove offerte.
La diversa valutazione del materiale probatorio rientra nel libero apprezzamento del giudice e non integra, di per sé, violazione della norma.
Nel testo ratione temporis applicabile non prevedeva una forma vincolata per l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale; vale il principio di libertà delle forme, salvo diversa previsione regolamentare.
L’avviso di convocazione può essere validamente dato con modalità idonee al raggiungimento dello scopo; i vizi relativi ai quorum sono stati ricondotti all’annullabilità, non alla nullità.
La Corte ha applicato la presunzione di conoscenza dell’atto quando il plico è giunto nella sfera di disponibilità del destinatario ed è stato rifiutato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È stato richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato applicato per l’ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel condominio, i vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, alla formazione della maggioranza, ai quorum costitutivi e deliberativi, nonché alle irregolarità del procedimento di convocazione, integrano di regola annullabilità della delibera e non nullità.
- La domanda di impugnazione di una delibera condominiale per uno specifico vizio non consente di ottenere l’annullamento per ragioni diverse e ulteriori non dedotte tempestivamente: il giudice deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- La deduzione in cassazione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata sia conforme a quella di primo grado sui fatti decisivi, secondo il regime del doppio conforme.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non consiste nella mera difformità tra valutazione del giudice e tesi di parte, ma solo nell’utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei casi consentiti.
- L’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, per il regime previgente all’attuale art. 66 disp. att. c.c., non richiede una forma vincolata: è sufficiente qualsiasi modalità idonea a portare la notizia nella sfera di conoscibilità del condomino, anche tramite presunzioni.
- Quando il plico raccomandato giunge nella sfera di disponibilità del destinatario e viene da questi rifiutato, opera la presunzione di conoscenza dell’atto ex art. 1335 c.c.
- L’accertamento della natura condominiale o pertinenziale di un bene comune può essere logicamente preliminare e necessario per decidere sulla validità della delibera che approva spese relative a quel bene.
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