Cassazione Civile, Ordinanza n. 15457/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per IRES, IRAP e IVA, a seguito di PVC della Guardia di finanza. L'Ufficio aveva rideterminato maggiori ricavi per gli anni 2007 e 2008 sulla base di documentazione extracontabile (rapportini giornalieri) rinvenuta in verifica, dalla quale risultava il quantitativo di calcestruzzo effettivamente prodotto e venduto. La società aveva contestato la pretesa sostenendo che quei documenti si riferissero a ordini non necessariamente corrispondenti alle quantità commercializzate, per problemi di cantiere e per limiti della capacità produttiva. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con riconoscimento di maggiori ricavi ma detrazione forfetaria dei costi. In appello la CTR aveva invece annullato gli accertamenti ritenendo insufficiente il solo materiale extracontabile e non adeguatamente contrastate le difese della contribuente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 23 e 57 d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR avesse fondato la decisione su una asserita non contestazione delle difese della società e non avesse valutato specificamente l'assenza di riscontri alle allegazioni difensive; (2) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che il rinvenimento di contabilità in nero legittima di per sé l'accertamento induttivo e che incombeva sulla contribuente l'onere di fornire prova contraria, non assolta nel caso di specie. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha depositato domanda di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ex L. 197/2022, con prova del versamento delle prime rate, chiedendo l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato che la contribuente aveva depositato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente ai sensi dell'art. 1, commi 186 e ss., L. 197/2022, con prova del pagamento delle somme dovute o della prima rata. Richiamando la disciplina della definizione agevolata e il principio secondo cui l'estinzione del processo consegue al solo deposito della domanda e della prova del pagamento, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio, precisando che non risultava comunicato alcun diniego della definizione. Ha inoltre affermato che non si trattava di cessazione della materia del contendere, perché non era stata provata l'integrale corresponsione di tutte le rate. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate e non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata per censurare la valutazione delle allegazioni difensive e il presunto ricorso al principio di non contestazione.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in relazione alla disciplina delle deduzioni difensive nel processo tributario.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo come limite alle eccezioni e alle domande nuove in appello.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo per sostenere la legittimità dell'accertamento induttivo fondato su contabilità in nero.
Richiamato dalla ricorrente per fondare l'accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti tratte dalla documentazione extracontabile.
art. 1, commi 186-205, L. 197/2022
La Corte applica la disciplina di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ritenendo che il deposito della domanda e della prova del pagamento della prima rata determini l'estinzione del giudizio.
art. 1, commi 197-198, L. 197/2022
depositare, entro il 10 ottobre 2023, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata
L'estinzione del processo consegue al deposito della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento, senza attendere il diniego dell'Ufficio.
art. 1, comma 200, L. 197/2022
È richiamato per precisare che l'eventuale diniego della definizione è impugnabile e che, in mancanza di diniego comunicato, opera l'estinzione del giudizio.
Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato poiché la declaratoria è di estinzione e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti, la definizione agevolata prevista dalla legge speciale determina l'estinzione del processo quando siano depositati la domanda di definizione e la prova del pagamento degli importi dovuti o della prima rata; non è necessario attendere il decorso del termine assegnato all'Amministrazione per il diniego.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata non equivale a cessazione della materia del contendere: quest'ultima richiede la prova dell'integrale pagamento di tutte le rate o somme dovute.
- L'eventuale mancata comunicazione del diniego della definizione entro il termine previsto consente di dichiarare estinto il processo sulla base della documentazione prodotta dalla parte aderente.
- L'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per i soli esiti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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