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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31534/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'A.S.P. di Cosenza impugnava la sentenza d'appello che aveva rigettato il suo gravame avverso il lodo arbitrale del 30.8.2010 (con cui il collegio arbitrale aveva condannato l'A.S.P. al pagamento di euro 2.557.766,99). L'A.S.P. deduceva la nullità della clausola compromissoria e del lodo per trattarsi di arbitrato irrituale fra pubblico ente e casa di cura (sosteneva l'incompromettibilità di tali controversie nelle forme dell'arbitrato irrituale e la conseguente nullità della clausola), denunciando violazione di norme costituzionali e codicistiche e di principio di trasparenza (artt. 97 e 103 Cost.; artt. 11, 1321, 1322 c.c.; artt. 808 ter e 824 bis c.p.c.; legge n. 241/1990, ecc.). Chiedeva la cassazione della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, posto che l'arbitrato è di natura irrituale, la contestazione della validità della clausola compromissoria e la domanda volta a far valere la nullità dovevano essere svolte nel momento processuale e nel rimedio adeguato (ossia nel giudizio arbitrale o con gli ordinari mezzi di impugnazione/azione previsti per l'arbitrato irrituale), non con l'impugnazione del lodo avanti alla corte d'appello. La Corte ha condiviso che il Tribunale e la Corte d'appello avevano correttamente ricostruito la concreta volontà delle parti e che la dedotta nullità non poteva essere esaminata con il motivo di cassazione prospettato né avrebbe potuto produrre un vantaggio utile per la ricorrente. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate; è stata inoltre richiamata la possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 97

    Citato dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo di trasparenza e corretto esercizio delle funzioni amministrative; la Corte non ha ravvisato che la denuncia costituzionale potesse rendere ammissibile l'impugnazione del lodo in via straordinaria

  • Costituzione, art. 103

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio del doppio grado di giurisdizione e tutela giurisdizionale; la Corte ha confermato che l'assetto rimediale previsto per l'arbitrato irrituale non consente l'impugnazione del lodo davanti alla corte d'appello come tentato dalla ricorrente

  • Codice civile, art. 11

    Riferito alla negoziazione e alla volontà delle parti; la Corte ha valutato la clausola compromissoria nel contesto e nel comportamento delle parti per accertarne la concreta volontà

  • Codice civile, art. 1321

    Richiamato nella prospettazione delle cause di invalidità del negozio, ma la Corte ha ritenuto che eventuali vizi della convenzione arbitrale dovessero essere dedotti nel corretto rimedio/processo e non mediante l'impugnazione del lodo davanti alla corte d'appello

  • Codice civile, art. 1322

    Citato in relazione all'autonomia negoziale delle parti; la Corte ha comunque ritenuto prevalente il principio processuale circa i rimedi esperibili per l'arbitrato irrituale

  • Codice di procedura civile, art. 808 ter

    Fondamentale per la decisione: la norma distingue l'arbitrato irrituale e disciplina i rimedi esperibili. La Corte ha specificato che il secondo comma prefigura in via esclusiva l'annullabilità (e non l'impugnazione tipica dell'arbitrato rituale) e che i vizi della convenzione di arbitrato devono essere fatti valere nei modi e nei termini previsti, non mediante l'impugnazione del lodo avanti alla corte d'appello

  • Codice di procedura civile, art. 824 bis

    Richiamato tra le norme evocate dalla ricorrente; la Corte non ha ritenuto che la sua evocazione modificasse il regime rimediale applicabile all'arbitrato irrituale nel caso concreto

  • Legge n. 241/1990, art. 1 e 1-bis

    Invocata dalla ricorrente in relazione ai principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa; la Corte non ha ritenuto che tali principi autorizzassero il mezzo processuale utilizzato per impugnare il lodo

  • Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)

    La ricorrente aveva denunciato violazioni e falsa applicazione di norme (art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5). La Corte ha ritenuto infondati tali motivi, perché il quadro normativo e giurisprudenziale impedisce la via utilizzata dalla ricorrente per far valere la nullità

  • D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 13

    Richiamato in relazione al contributo unificato: la Corte ha dato atto del presupposto per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo se dovuto

Massime di principio

  • Se la convenzione di arbitrato è qualificata come arbitrato irrituale, i vizi della clausola compromissoria (compresa la presunta nullità per incompromettibilità) vanno fatti valere nel modo e nei termini previsti per l'arbitrato irrituale: in genere nel giudizio arbitrale o con gli ordinari rimedi civili, non mediante l'impugnazione del lodo innanzi alla corte d'appello come se fosse un arbitrato rituale.
  • L'impugnazione del lodo avanti alla corte d'appello ai sensi degli artt. 827 ss. c.p.c. è tipicamente riservata all'arbitrato rituale; tentare di utilizzare quella via per far valere nullità attinenti all'arbitrato irrituale rischia di essere inammissibile per difetto di interesse o inopportunità processuale.
  • La natura concreta della clausola compromissoria si determina valutando il contenuto testuale, il contesto contrattuale e il comportamento delle parti successivo al deferimento: la ricostruzione della volontà delle parti è decisiva per qualificare l'arbitrato come rituale o irrituale.
  • Se la presunta invalidità della clausola arbitrale non viene eccepita tempestivamente (in prima difesa o nel primo atto processuale successivo all'accettazione degli arbitri), la dedotta nullità può considerarsi sanata e preclusa in sede di successiva impugnazione del lodo.
  • Quando la questione riguarda rapporti tra pubblica amministrazione (che agisce anche iure privatorum) e soggetti privati, l'eccezione di inammissibilità dell'arbitrato irrituale per ragioni di trasparenza e pubblicità deve essere autonoma e sostenuta nel percorso processuale corretto; non automaticamente risolve l'ammissibilità di un ricorso in Cassazione o di un'impugnazione del lodo.

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