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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17167/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (paziente)

La controversia

La controversia nasce dal ricovero ospedaliero di un paziente, durante il quale egli cadde dal letto e riportò una frattura al gomito destro. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata; in appello, invece, la Corte territoriale accolse la pretesa ritenendo che la domanda introduttiva comprendesse non solo l’addebito relativo alla mancata predisposizione di sbarre o altri dispositivi di protezione del letto, ma anche l’addebito relativo al ritardo con cui, dopo la caduta, furono eseguiti gli accertamenti clinici e strumentali necessari a diagnosticare la frattura, ritardo che avrebbe aggravato la lesione e quindi il danno biologico. L’azienda ospedaliera ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle norme sul contraddittorio, sostenendo che l’originaria domanda riguardasse solo la caduta per assenza di barriere e non anche il ritardo diagnostico; 2) nullità e violazione delle regole sulla prova e sulla consulenza tecnica, perché il CTU avrebbe accertato un fatto non allegato e avrebbe svolto un’indagine esplorativa; 3) inammissibilità dell’appello per carenza di specificità e per proposta di domanda nuova; 4) violazione delle norme sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, perché la Corte d’appello avrebbe applicato un principio sulla non rigidità dell’allegazione nelle cause di responsabilità sanitaria a un caso che, secondo la ricorrente, riguardava fatti del tutto diversi; 5) illegittimità della liquidazione del danno biologico, perché effettuata in base all’art. 139 cod. ass. richiamato per una norma entrata in vigore dopo il fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta l’interpretazione della domanda compiuta dalla Corte d’appello, la quale aveva desunto dall’atto introduttivo e dalle memorie ex art. 183 c.p.c. che il paziente avesse allegato sin dall’inizio entrambi i profili di inadempimento: sia l’omessa predisposizione delle protezioni al letto sia il ritardo degli accertamenti diagnostici successivi alla caduta. Da ciò ha fatto discendere che non vi era stata né extra-petizione né violazione del contraddittorio. Ha inoltre escluso che la consulenza tecnica avesse accertato fatti principali estranei al thema decidendum, poiché il CTU aveva indagato una circostanza di fatto già allegata. Sono state dichiarate inammissibili o comunque infondate le ulteriori censure che miravano a rimettere in discussione la valutazione di merito, la lettura dell’appello e la liquidazione del danno. Quanto al criterio di liquidazione, la Corte ha ribadito che, in assenza di diverse disposizioni, il danno alla persona va liquidato secondo le regole vigenti al momento della liquidazione e non al momento del fatto illecito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché l’intimato non ha svolto difese in Cassazione. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per qualificare la pretesa come responsabilità da cosa in custodia; la Corte non vi ravvisa la base decisiva della decisione d’appello, che si fonda invece sull’inadempimento sanitario allegato e accertato.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice interpreta la domanda nel senso che i fatti costitutivi allegati comprendano già il profilo di responsabilità poi accertato.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate; la Corte esclude che vi sia stata violazione idonea a determinare nullità.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sull’utilizzo della prova peritale è respinta perché il giudice di merito ha valutato prove e CTU nei limiti del thema decidendum.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute decisive appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se logicamente motivate.

  • art. 164 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente nel contesto delle nullità processuali; la Corte non ne accoglie la violazione.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Le memorie istruttorie sono state considerate dalla Corte d’appello come conferma delle allegazioni originarie circa il ritardo diagnostico.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale; le censure sono ritenute infondate o inammissibili.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare nullità della sentenza e del procedimento; le relative doglianze vengono respinte.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel quadro della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria; la Corte conferma la correttezza dell’impostazione d’appello.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato ai fini del nesso tra inadempimento e danno risarcibile; la Corte non ravvisa errori nella liquidazione del danno biologico.

  • art. 1227 c.c.

    Citato dalla ricorrente nel tentativo di contestare la quantificazione del danno; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla natura della responsabilità; la decisione non ruota su un illecito aquiliano diverso da quello contrattuale accertato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l’onere della prova e l’uso della CTU; la Corte esclude che vi sia stata indebita inversione o esonero dall’onere allegatorio.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato con riferimento alle presunzioni; non incide sull’esito, poiché la motivazione si fonda sull’interpretazione della domanda e sulla valutazione delle prove.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato con riferimento alle presunzioni semplici; la Corte non ravvisa vizi nel ragionamento probatorio del giudice di merito.

  • art. 345 c.p.c.

    La censura di inammissibilità dell’appello per introduzione di domanda nuova è respinta o dichiarata non decisiva.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte ritiene inammissibile la doglianza sulla specificità dei motivi di appello per difetto di adeguata illustrazione nel ricorso.

  • art. 191 c.p.c. ss.

    Richiamati per contestare la consulenza tecnica d’ufficio; la Corte esclude che il CTU abbia ecceduto il mandato in modo rilevante.

  • art. 194 c.p.c. ss.

    Richiamati insieme agli artt. 191 ss. c.p.c. per contestare la CTU; la censura non è accolta.

  • art. 139 d.lgs. n. 209/2005

    La Corte ribadisce che, in assenza di diverse disposizioni, il danno alla persona si liquida secondo le regole vigenti al momento della liquidazione e non del fatto illecito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo il rigetto del ricorso, viene dato atto dell’obbligo per la ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    Disposta l’oscurazione dei dati identificativi dell’intimato in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La domanda risarcitoria va interpretata avendo riguardo al contenuto complessivo dell’atto introduttivo e delle allegazioni svolte nel processo; il giudice di merito può ravvisare nella domanda più profili di inadempimento se essi emergono chiaramente dai fatti principali allegati.
  • La violazione dell’art. 112 c.p.c. sussiste solo se il giudice attribuisce tutela a un fatto costitutivo o a una causa petendi realmente estranei alla domanda; non vi è extra-petizione quando la decisione si fonda su fatti già allegati, ancorché letti diversamente dalla parte soccombente.
  • Nelle controversie di responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica può valorizzare circostanze di fatto già dedotte dalla parte anche se la loro qualificazione tecnico-scientifica emerga pienamente solo all’esito dell’istruttoria; il CTU non può però introdurre fatti principali del tutto non allegati.
  • La valutazione della domanda, delle prove e della loro decisività è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente e non illogica.
  • Le censure in cassazione contro argomentazioni svolte ad abundantiam o obiter dictum sono inammissibili per difetto di interesse, poiché non incidono sulla ratio decidendi.
  • In mancanza di una diversa disciplina legislativa, il danno alla persona deve essere liquidato secondo i criteri vigenti al momento della liquidazione giudiziale, e non necessariamente secondo quelli esistenti al momento del fatto dannoso.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità medicaImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieConsenso informato
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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