Cassazione Civile, Ordinanza n. 17542/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia traeva origine da una cartella di pagamento notificata nel 2016, con cui venivano iscritte a ruolo imposte IRPEF, addizionale comunale e regionale, IRAP e IVA riferite al 2004, a seguito di un avviso di accertamento del 2009. Il contribuente aveva impugnato la cartella; in primo grado la CTP aveva dichiarato estinto il giudizio per mancata riassunzione dopo una sospensione disposta in attesa dell’esito di una querela di falso relativa alla notifica dell’avviso di accertamento. La CTR aveva poi rigettato l’appello confermando la cartella. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi: con il primo lamentava la violazione delle norme sulla notificazione e sui termini processuali, sostenendo l’inesistenza della notifica dell’avviso di deposito della sentenza resa nel giudizio di querela di falso; con il secondo deduceva che, nonostante tale vizio di notifica, la CTR avesse erroneamente dichiarato l’estinzione del giudizio in violazione delle regole sulla riassunzione del processo tributario sospeso; con il terzo denunciava omesso esame di fatto decisivo, richiamando quanto già esposto nei primi due motivi. Prima della decisione, il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, allegando di avere aderito alla definizione agevolata del ruolo e di non avere più interesse a coltivare l’impugnazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia depositata dal solo difensore, ma ha escluso che essa potesse determinare l’estinzione del giudizio ex art. 390 c.p.c. perché la procura non conferiva specificamente il potere di rinunciare agli atti del giudizio. Ha quindi rilevato che la rinuncia, pur inefficace come causa estintiva, evidenziava comunque il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Le spese sono rimaste a carico del ricorrente, mentre è stato escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura si applica all’inammissibilità originaria e non a quella sopravvenuta per difetto di interesse.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
norma richiamata per articolare i motivi di ricorso per cassazione rispettivamente per violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatto decisivo
artt. 133, 295, 297, 323 e 327 c.p.c.
richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure sulla notificazione, sulla sospensione del processo e sulla riassunzione
artt. 115, 116, 156, 159, 183, 295, 297, 323 e 327 c.p.c.
invocati dal ricorrente per contestare la declaratoria di estinzione del giudizio e il preteso errore procedurale della CTR
richiamati nel terzo motivo come norme asseritamente violate per omesso esame di un fatto decisivo
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del processo tributario sospeso e della riassunzione
la rinuncia al ricorso in cassazione richiede la sottoscrizione della parte o di un difensore munito di procura speciale a rinunciare; in difetto non produce estinzione del giudizio
richiamato insieme all’art. 390 c.p.c. per escludere che la procura generica al difensore comprendesse il potere di rinunciare agli atti
richiamato dal ricorrente per documentare l’adesione alla definizione agevolata del ruolo e il sopravvenuto venir meno dell’interesse all’impugnazione
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ne esclude l’applicazione al caso di inammissibilità sopravvenuta, ritenendo che il raddoppio del contributo unificato operi solo per l’inammissibilità originaria dell’impugnazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del giudizio solo se è validamente formulata dalla parte o da un difensore munito di procura speciale specificamente conferita a rinunciare agli atti; una procura generica alla difesa non basta.
- Se la rinuncia non è idonea a determinare l’estinzione per difetto dei requisiti formali, essa può comunque essere valorizzata come indice univoco del sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio, con declaratoria di inammissibilità sopravvenuta.
- La sopravvenuta cessazione dell’interesse all’impugnazione comporta l’inammissibilità del ricorso anche quando la controparte non si sia costituita.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e si applica solo all’inammissibilità originaria del ricorso, non a quella sopravvenuta per difetto di interesse.
- Quando la parte ricorrente manifesta di avere definito agevolmente la pretesa tributaria e di non volere più coltivare l’impugnazione, il giudizio di legittimità non prosegue nel merito se permane il difetto di interesse processuale.
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