Cassazione Civile, Ordinanza n. 27499/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un reddito complessivo ritenuto incongruo rispetto al tenore di vita, valorizzando il possesso di quattro autovetture, tra cui due di lusso. In primo grado e in appello aveva sostenuto che alcuni veicoli erano beni già strumentali di un'impresa individuale cessata, che uno era stato acquistato anche dal figlio, che l'acquisto era avvenuto tramite autofattura dopo la cessazione dell'impresa, che taluni mezzi erano stati concessi in comodato a terzi con facoltà di noleggio e che il proprio mantenimento sarebbe stato sostenuto anche da economie del figlio. In cassazione ha proposto cinque motivi: (1) mancata applicazione della disciplina dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 come modificato dal d.l. 78/2010, invocando il favor rei; (2) violazione dell'art. 38 per asserita mancanza dei presupposti applicativi, in particolare scostamento minimo e incongruità per due anni; (3) violazione dell'art. 38, comma 3, per erronea valutazione degli indici di capacità contributiva e per irrilevanza della disponibilità dei veicoli, del loro originario uso aziendale e delle economie terze; (4) vizio di motivazione per omessa disamina di fatti e difese rilevanti; (5) omesso esame di fatti decisivi relativi alla provenienza dei veicoli dall'impresa cessata e alla documentazione prodotta.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la disciplina modificata dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 si applica solo agli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del d.l. 78/2010, quindi non al periodo d'imposta 2004. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché fondato su questioni non risultanti come dedotte nei gradi di merito. Ha rigettato il terzo motivo affermando che la disponibilità dei veicoli nel patrimonio del contribuente è di per sé indice sufficiente ai fini del redditometro, salvo prova contraria, e che il comodato con facoltà di noleggio conferma la disponibilità; anche il pregresso uso aziendale e l'asserito acquisto forzato dopo la cessazione dell'impresa sono stati ritenuti irrilevanti, così come le dedotte economie terze, non specificamente prospettate nei gradi precedenti. Il quarto motivo è stato in parte assorbito e in parte ritenuto infondato; il quinto è stato assorbito dal rigetto del terzo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
terzo comma; disciplina dell'accertamento sintetico/redditometro
La disponibilità di beni indice di capacità contributiva è sufficiente a fondare la presunzione relativa, salvo prova contraria del contribuente; la disciplina modificata non si applica retroattivamente al periodo d'imposta 2004.
art. 22, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78
applicabilità della pregressa disciplina limitatamente agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto
La norma transitoria limita l'applicazione della nuova disciplina redditometrica ai redditi per i quali il termine dichiarativo non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di fatti decisivi
Non è più deducibile come vizio la mera insufficienza motivazionale; sono ammissibili solo censure per omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico, la disponibilità di beni o mezzi di rilevante valore costituisce indice di capacità contributiva e genera una presunzione relativa superabile solo con prova contraria specifica e convincente.
- La disciplina sopravvenuta più favorevole in materia di redditometro non si applica automaticamente ai periodi d'imposta anteriori, se la norma transitoria ne limita l'efficacia ai redditi per i quali il termine dichiarativo non era ancora scaduto.
- La concessione in comodato di un bene, soprattutto se accompagnata da facoltà di utilizzo economico da parte di terzi, non esclude la disponibilità del bene ai fini dell'accertamento sintetico; anzi, può confermarla.
- La deduzione di fatti impeditivi o giustificativi dell'accertamento deve essere specificamente allegata e provata nei gradi di merito; in cassazione non è consentito introdurre questioni nuove.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più ammissibile censurare la sentenza per mera insufficienza della motivazione, ma solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
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