Cassazione Penale, Sentenza n. 26035/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, deducendo che il reato si era estinto per prescrizione. Ha contestato il calcolo del termine prescrizionale (applicazione della disciplina prevista dagli artt. 157 e ss. cod. pen. come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005 n.251 per i fatti commessi il 20 maggio 2015) e ha sollevato la questione del computo dei periodi di sospensione, richiamando anche il periodo di sospensione connesso alla pandemia (art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020 n.18). In particolare il difensore ha evidenziato che, al momento della decisione di appello (13/12/2024), il termine di prescrizione era già maturato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione. La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina ex Cirielli (termine minimo di 6 anni, massimo 7 anni e 6 mesi) per il fatto commesso il 20/05/2015; ha inoltre accertato che il processo era stato sospeso per irreperibilità dell'imputato dal 1/03/2017 al 26/01/2022 ai sensi dell'art. 420‑quater c.p.p., con conseguente proroga del termine prescrizionale di un quarto (cioè 18 mesi) ai sensi del richiamo operato dall'art. 159 ultimo comma all'art. 161 c.p. (secondo comma). Effettuato il calcolo, la prescrizione è intervenuta il 20/05/2024, anteriore alla pronuncia di appello; dunque la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Individuazione del reato per cui è stata pronunciata la condanna (reato commesso il 20/05/2015).
Determinano i termini ordinari di prescrizione; applicazione della disciplina vigente per i fatti commessi fino al 2/08/2017 (ex 'Cirielli'), dando luogo ai termini minimo e massimo (6 anni e 7 anni e 6 mesi).
legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. ex Cirielli)
La Corte ha applicato la disciplina della prescrizione così come riformulata da questa legge per i reati commessi il 20/05/2015.
Prevede la maggiorazione del termine prescrizionale in caso di sospensione o altre cause; la Corte ha applicato la frazione prevista (un quarto) al termine ordinario, aggiungendo 18 mesi al termine massimo.
art. 159, ultimo comma, cod. pen.
Richiama l'art. 161 per le ipotesi di sospensione del processo; la Corte l'ha invocato per giustificare la proroga del termine prescrizionale durante la sospensione per irreperibilità.
art. 420‑quater cod. proc. pen.
Norma che consente la sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato; la Corte ha accertato la sospensione dal 01/03/2017 al 26/01/2022 e ne ha fatto decorrere la conseguente proroga prescrizionale.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (conv. nella legge 24/04/2020 n.27)
Riferita dal difensore come elemento da considerare nel computo dei termini (sospensione collegata alla pandemia); la Corte ha comunque basato la decisione sulla sospensione per irreperibilità e sulla relativa proroga prevista dagli artt. 159 e 161 c.p.
Richiamato come norma che ha successivamente modificato l'art. 420‑quater; la Corte ha applicato il testo vigente al tempo dell'ordinanza di sospensione (precedente alla modifica).
Menzi onata quale modifica successiva alla disciplina della prescrizione: la Corte ha precisato che per i reati commessi fino al 02/08/2017 si applica la disciplina previgente (ex Cirielli).
art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.
Consente il motivo di ricorso per cassazione relativo all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto ammissibile la doglianza ai sensi di questa norma.
C richiamata nella disciplina dell'art. 420‑quater (eccezione che impedisce la sospensione quando si debba pronunciare sentenza ex art.129); la Corte ha precisato che la sospensione è stata disposta secondo le previsioni allora vigenti.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia impugnata, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato anche se i giudici di merito non l'hanno dichiarata.
- Per i fatti commessi fino al 2/8/2017 va applicata la disciplina della prescrizione anteriore alle modifiche del 2017 (ex Cirielli): controllare sempre quale regime è applicabile in funzione della data del fatto.
- La sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato (art. 420‑quater c.p.p.) comporta, ai fini della prescrizione, una proroga del termine in forza del richiamo all'art. 161 c.p.; tale proroga può essere pari a un quarto del termine ordinario (o altra frazione prevista) e deve essere computata nel calcolo della prescrizione.
- Le sospensioni straordinarie (es. misure connesse alla pandemia) devono essere valutate nel calcolo dei termini prescrizionali, ma la loro incidenza va comparata con altre cause di sospensione già operate nel processo (es. irreperibilità).
- Occorre sempre verificare con precisione le date di inizio e fine delle sospensioni processuali e applicare le frazioni previste dagli artt. 159 e 161 c.p. per determinare il giorno in cui la prescrizione si perfeziona.
- Il difensore può proporre in Cassazione un motivo unico che deduca l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della decisione impugnata: è un motivo ammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b).
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