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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25464/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un procedimento di equa riparazione: in sede di merito, a seguito di opposizione, era stato liquidato un indennizzo di euro 1.000. Il ricorrente ha impugnato in cassazione il decreto della corte territoriale limitatamente alla regolazione delle spese di lite. Con il primo motivo ha denunciato vizi di motivazione nella liquidazione dei compensi, deducendo la violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. Con il secondo motivo, subordinato, ha censurato la liquidazione della fase monitoria sostenendo che, in caso di accoglimento dell’opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001, non potesse esservi una nuova regolazione integrale delle spese in contrasto con l’effetto espansivo interno e il divieto di reformatio in peius, richiamando varie norme processuali e convenzionali. Con il terzo motivo, ancora subordinato, ha contestato la quantificazione dei compensi in relazione alla fase monitoria per violazione delle norme sui parametri forensi e sulla liquidazione dei compensi. Con il quarto motivo ha dedotto omessa pronuncia sulla richiesta di maggiorazione dei compensi per manifesta fondatezza degli argomenti dell’opponente; con il quinto ha prospettato violazione delle norme che disciplinano tale maggiorazione. La Corte di cassazione ha esaminato i motivi alla luce del principio secondo cui, in caso di accoglimento dell’opposizione nel procedimento di equa riparazione, le spese vanno regolate sull’intera vicenda processuale, con liquidazione complessiva e unitaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi: la motivazione del decreto impugnato era sufficiente e non apparente; la corte territoriale aveva correttamente liquidato le spese dell’intero procedimento, poiché l’opposizione nel procedimento di equa riparazione costituisce una seconda fase di un unico grado di merito e, in caso di accoglimento, impone una nuova regolazione integrale delle spese secondo soccombenza; la liquidazione complessiva sopra i minimi tariffari non era censurabile in cassazione. Quanto ai motivi quarto e quinto, la Corte ha rilevato che la censura per omessa pronuncia era in astratto fondata, ma ha deciso nel merito escludendo la maggiorazione richiesta, non ravvisandone i presupposti; di conseguenza il quinto motivo è stato assorbito. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, poiché il Ministero era intimato.

Norme richiamate

  • art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro del requisito di motivazione del provvedimento; la motivazione deve esistere ed essere comprensibile, non necessariamente analitica punto per punto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per affermare che la motivazione può essere concisa o succinta purché logicamente e giuridicamente adeguata.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 5-ter l. 89/2001

    L’opposizione nel procedimento di equa riparazione è qualificata come seconda fase, a contraddittorio pieno, di un unico grado di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale base del criterio di soccombenza nella regolazione delle spese.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato sia come limite del thema decidendum sia come norma violata per omessa pronuncia sulla maggiorazione dei compensi.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione all’effetto espansivo interno e alla preclusione da acquiescenza.

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo tra le norme processuali invocate contro la reformatio in peius.

  • art. 334 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo tra le norme processuali invocate contro la reformatio in peius.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo con riferimento all’effetto espansivo interno.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo tra le norme processuali invocate contro la reformatio in peius.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo come parametro di legittimità, senza autonoma specificazione decisoria.

  • art. 6 par. 1 CEDU

    Richiamato nel secondo motivo quale parametro convenzionale, senza autonoma statuizione specifica.

  • art. 47 co. 2 Carta dei diritti fondamentali UE

    Richiamato nel secondo motivo quale parametro sovranazionale, senza autonoma statuizione specifica.

  • art. 2233 co. 2 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo come norma sui compensi professionali.

  • art. 24 co. 1 l. 794/1942

    Richiamato nel terzo motivo come norma relativa alla liquidazione dei compensi.

  • art. 13 co. 6 l. 247/2012

    Richiamato nel terzo e nel quinto motivo in tema di parametri e possibile maggiorazione dei compensi.

  • art. 2 co. 1 d.m. 55/2014

    Richiamato nel terzo motivo per i criteri di liquidazione dei compensi.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    La Corte lo richiama come parametro generale di liquidazione dei compensi e, al comma 8, come base della maggiorazione richiesta.

  • art. 5 d.m. 55/2014

    Richiamato per la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione, l’opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 non costituisce un autonomo grado di impugnazione, ma una seconda fase a contraddittorio pieno di un unico grado di merito; se l’opposizione è accolta, le spese devono essere regolate sull’intera vicenda processuale e non solo sulla fase di opposizione.
  • La liquidazione delle spese, quando sia complessivamente coerente con i parametri di legge e superiore ai minimi, non è censurabile in cassazione solo perché il giudice non abbia risposto analiticamente a ciascuna voce della nota spese prodotta dalla parte vittoriosa.
  • Il dovere di motivazione sui compensi professionali non impone una confutazione puntuale di ogni singola voce della nota specifica; è sufficiente una motivazione complessivamente idonea, logicamente e giuridicamente coerente, che dia conto dei criteri applicati e del risultato finale.
  • In presenza di omessa pronuncia su una specifica domanda di maggiorazione dei compensi, la Corte di cassazione può decidere nel merito quando l’errore processuale consenta l’accesso diretto agli atti e non emergano i presupposti sostanziali per accogliere la pretesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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