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Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 19901 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino n. 55/15/10, pubblicata il 24 settembre 2010, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e riformato la decisione favorevole della Commissione tributaria provinciale di Vercelli. La controversia riguardava un accertamento fondato sugli studi di settore e la sufficienza degli elementi addotti dalla contribuente, che aveva richiamato il non pieno utilizzo dei macchinari. Con il primo motivo, la società ha denunciato violazione del D.L. n. 331/1993, art. 62-sexies, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d), dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 53 Cost., sostenendo che non fossero rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni derivanti dagli studi di settore. Con il secondo motivo ha lamentato omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezione Quinta Civile, con decisione del 19 settembre 2016 depositata il 5 ottobre 2016, ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, perché il ricorso non riportava il contenuto della motivazione dell’avviso di accertamento. Il secondo motivo è stato respinto perché la sentenza impugnata aveva esaminato la questione dei macchinari e rilevato che la contribuente non aveva fornito elementi concreti; non risultavano né l’omesso esame di elementi decisivi né un’obiettiva carenza del ragionamento. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in 6.500 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di cassazione per violazione o falsa applicazione di legge deve essere formulato in modo autosufficiente; nel caso concreto, l’omessa riproduzione della motivazione dell’avviso di accertamento ha reso inammissibile la censura.

  • Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Il motivo di ricorso è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza atteso che non riporta il contenuto della motivazione dell'avviso di accertamento (Cass. 2928/15).

    Il ricorrente deve riportare nel ricorso gli elementi dell’atto impugnato necessari a comprendere e verificare la censura; in questa controversia doveva trascrivere la motivazione dell’avviso di accertamento.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta la totale obliterazione di elementi che avrebbero potuto ad una diversa decisione o l'obiettiva carenza del procedimento logico (Cass. SU 24184/13).

    La censura motivazionale è fondata solo quando emergano l’omesso esame di elementi potenzialmente decisivi o un’effettiva carenza del percorso logico; non basta contestare la valutazione di merito se la sentenza espone una ragione comprensibile.

  • D.L. n. 331/1993, art. 62-sexies, comma 3

    La disposizione è stata invocata dalla contribuente in relazione all’accertamento basato sugli studi di settore e ai requisiti delle presunzioni, ma la Corte non ne ha esaminato il merito, avendo dichiarato inammissibile il relativo motivo.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lettera d)

    La disposizione è stata invocata dalla contribuente rispetto all’accertamento analitico-induttivo, ma la Corte non ha deciso nel merito la relativa censura, dichiarandola inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Art. 2729 c.c.

    La norma sulle presunzioni è stata richiamata dalla società per contestare i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi desunti dagli studi di settore; la Corte non ha valutato tale doglianza nel merito perché il motivo era inammissibile.

  • Art. 53 Cost.

    La disposizione è stata citata dalla ricorrente a sostegno della contestazione dell’accertamento, ma la Corte non ne ha svolto un’applicazione o interpretazione, essendo il primo motivo inammissibile.

  • Art. 91 c.p.c.

    La soccombenza comporta la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 6.500 euro oltre spese prenotate a debito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, chi denuncia vizi dell’accertamento deve indicare o riprodurre in modo autosufficiente i passaggi dell’atto necessari a verificare la censura; la loro omissione può comportare l’inammissibilità senza esame del merito.
  • Una contestazione della motivazione non è sufficiente se la sentenza ha affrontato il punto controverso e indicato una ragione comprensibile, come la mancanza di elementi concreti a sostegno del mancato utilizzo dei macchinari.
  • Quando l’accertamento si fonda sugli studi di settore, la decisione di merito può dipendere anche dalla concretezza degli elementi contrari offerti dal contribuente; allegazioni generiche, da sole, possono non bastare a superare la valutazione dell’Ufficio.
  • La parte soccombente in cassazione può essere condannata a rifondere le spese del giudizio.

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