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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07184/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il calcolo del trattamento di fine rapporto spettante a un dirigente biologo di una struttura ospedaliera privata. La Corte d'appello aveva corretto un errore di calcolo del primo giudice, rideterminando in misura inferiore l'importo dovuto, ma aveva confermato l'inclusione nella base di computo di varie voci retributive: emolumenti ritenuti dall'ospedale occasionali, somme indicate come compartecipazioni e/o incentivazioni, e importi denominati "camere singole". L'ospedale ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) vizio di motivazione apparente e violazione di norme processuali per mancata valutazione di elementi probatori sulla occasionalità di alcuni emolumenti; 2-4) omesso esame di fatti e violazione di norme su prova, non contestazione e giudicato, sostenendo che un precedente giudicato del Tribunale di Foggia avrebbe riguardato anche il dipendente; 5-6) violazione della disciplina del TFR e della normativa fiscale per avere la Corte d'appello imposto il ricalcolo al lordo e per asserita contraddizione sulla qualità di sostituto d'imposta; 7) violazione del contratto collettivo e degli artt. 2120, 1362 e 1363 c.c. per l'inclusione delle somme "camere singole", che l'ospedale riteneva escluse dal CCNL e connesse ad attività libero-professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva dichiarato generico il motivo di impugnazione dell'ospedale sulla occasionalità degli emolumenti; inoltre, le censure miravano in realtà a rivalutare il merito probatorio. I motivi dal secondo al quarto sono stati dichiarati inammissibili, sia perché sollecitavano una nuova valutazione delle prove in presenza di doppia conforme, sia perché il dedotto giudicato esterno non era stato adeguatamente documentato con deposito della sentenza invocata e della sua attestazione di irrevocabilità. Il quinto e il sesto motivo sono stati respinti: il calcolo delle differenze retributive e del TFR deve avvenire al lordo, e la motivazione della corte territoriale non era contraddittoria, perché il datore conserva la funzione di sostituto d'imposta ma vi è una disciplina particolare per l'imposta sulla rivalutazione del TFR. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un presupposto fattuale non accertato, ossia la natura libero-professionale dell'attività remunerata con l'emolumento "camere singole", mentre la sentenza impugnata aveva ritenuto che tali somme trovassero causa nel rapporto di lavoro subordinato. L'ospedale è stato condannato alle spese e, per effetto del rigetto, è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    la doglianza per motivazione apparente è infondata se la sentenza di merito espone un percorso logico comprensibile e non ricorre un'anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della motivazione della sentenza

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    non consente di trasformare in vizio di motivazione apparente una critica alla valutazione delle prove

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per censurare omissioni estranee al perimetro del vizio dedotto

  • artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.

    non autorizzano una rivalutazione del merito probatorio in cassazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nelle censure sulla prova, ma la Corte evidenzia che la doglianza in realtà chiedeva un riesame dei fatti

  • art. 2727 c.c. e segg.

    richiamati nelle censure sulle presunzioni, senza che ciò conduca a una diversa valutazione dei fatti in sede di legittimità

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno o riflesso deve essere specificamente dedotto e documentato; non basta una mera allegazione

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    ai fini della prova del giudicato esterno occorre depositare la sentenza completa di motivazione e munita di attestazione di irrevocabilità

  • art. 11, comma 3 e 4, d.lgs. 47/2000

    richiamato per sostenere la tesi del calcolo netto, ma la Corte ribadisce che le somme per differenze retributive e TFR vanno calcolate al lordo

  • artt. 2 e 3, commi 15 e 16, L. 297/1982

    richiamati in tema di trattamento di fine rapporto e del relativo calcolo

  • art. 2120 c.c.

    la base di calcolo del TFR comprende gli emolumenti collegati al rapporto di lavoro secondo i criteri applicabili, e il relativo computo va effettuato al lordo

  • art. 39 CCNL Comparto Sanità Dirigenza 94-97

    richiamato per contestare l'inclusione di alcune voci, ma ritenuto non decisivo perché la censura presupponeva un fatto non accertato e non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata

  • art. 87 del contratto collettivo recepito dal D.P.R. 270/1987

    richiamato come base normativa dei compensi denominati "camere singole", ritenuti dalla Corte di merito causa del rapporto di lavoro subordinato

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    disciplina il procedimento camerale seguito dalla Corte

  • art. 373 c.p.c.

    richiamato per la liquidazione delle spese della procedura di sospensione/esecuzione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    il rigetto del ricorso determina i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se attacca un profilo diverso o solo marginale, è infondato o inammissibile.
  • La deduzione del giudicato esterno richiede che la sentenza invocata sia prodotta integralmente, con attestazione di irrevocabilità; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di rivalutare le prove né di sostituire l'apprezzamento del merito con quello della parte ricorrente.
  • Le differenze retributive e il trattamento di fine rapporto devono essere calcolati al lordo delle ritenute di legge, salvo specifiche discipline particolari già rimesse al sostituto d'imposta secondo le regole applicabili.
  • Per includere o escludere una voce dalla base di calcolo del TFR occorre confrontarsi con l'accertamento di merito sulla sua natura causale e sulla sua effettiva connessione al rapporto di lavoro, non con mere deduzioni astratte sul contratto collettivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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