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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07163/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia originava dall'impugnazione, da parte della società datrice di lavoro, della sentenza con cui la Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda volta a ottenere una declaratoria di legittimità di una sanzione disciplinare conservativa applicata a un dipendente con comunicazione del 23 maggio 2016. La società proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma nel testo dell'ordinanza non sono riportati nel dettaglio i contenuti di tali motivi. Successivamente, entrambe le parti depositavano atto di rinuncia congiunta al ricorso e al controricorso, con regolazione delle spese mediante compensazione.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, formulata in modo univocamente abdicativo e accettata dalla parte controricorrente, ritenendo integrati i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il processo di cassazione. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, poiché le parti le avevano compensate, e ha escluso il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per difetto dei presupposti processuali.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve essere rituale e formulata in atto univocamente abdicativo per produrre effetti processuali.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia accettata dalla parte controricorrente produce l'effetto estintivo del giudizio; se le altre parti aderiscono personalmente o tramite avvocati muniti di mandato speciale, non si provvede sulle spese.

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    Quando alla rinuncia hanno aderito le altre parti nei modi richiesti, non va pronunciata condanna alle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se non sussistono i relativi presupposti processuali.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre l'effetto estintivo, deve essere espressa in modo chiaro e univoco e rispettare i requisiti formali previsti dal codice di rito.
  • L'effetto estintivo della rinuncia si perfeziona quando essa è accettata dalla parte intimata/controricorrente, secondo la disciplina dell'art. 391 c.p.c.
  • Se le parti regolano espressamente tra loro le spese mediante compensazione, la Corte non deve provvedere ulteriormente su tale capo.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non sussiste automaticamente il presupposto per l'ulteriore contributo unificato, dovendo verificarsi in concreto le condizioni previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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