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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07177/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una lavoratrice per ottenere l’ammissione di crediti di lavoro, quantificati in euro 24.668,30, composti da indennità di preavviso e quota di TFR su tale indennità. Il tribunale aveva respinto l’opposizione, rilevando che, in seguito al trasferimento del ramo d’azienda e del personale a una cessionaria, non vi era stata cessazione del rapporto nei termini prospettati dalla creditrice e dunque non maturava il credito azionato. In cassazione la ricorrente ha dedotto: nullità del provvedimento per vizi nella formazione del giudice e del collegio; violazione delle norme sulla competenza/funzione della sezione fallimentare e sull’art. 25 Cost.; apparenza della motivazione; violazione dell’art. 47, comma 5, L. n. 428/1990, dell’art. 2112 c.c. e della direttiva 2001/23/CE, sostenendo che il rapporto si fosse estinto con la cedente e che il credito per preavviso fosse esigibile; violazione dei criteri di interpretazione contrattuale in relazione a CCNL, atto di cessione e accordo sindacale; erronea valutazione delle prove e omesso esame di un fatto decisivo; illegittimità della condanna alle spese e richiesta di compensazione integrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha escluso nullità del decreto per la formazione del giudice e del collegio, ritenendo irrilevanti le deduzioni sulla destinazione interna dei magistrati e comunque inidonei gli atti richiamati a dimostrare un vizio costituzionale dell’organo giudicante. Ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente, poiché il decreto esponeva chiaramente domanda, opposizione e ragioni del rigetto. Sul merito, ha confermato che il trasferimento del ramo d’azienda aveva comportato il transito dei lavoratori alla cessionaria senza soluzione di continuità, secondo l’atto di cessione e l’accordo sindacale, con conseguente insussistenza della cessazione del rapporto alla cedente e quindi del diritto all’indennità di preavviso pretesa. Ha inoltre giudicato inammissibili le doglianze sulla valutazione delle prove e sul vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., anche per la presenza di doppia conforme. Infine ha respinto la censura sulle spese, applicando il criterio della soccombenza e ritenendo insussistenti i presupposti per la compensazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    delimita i vizi deducibili in cassazione; alcune censure sono state ritenute infondate o inammissibili perché dirette a un riesame di merito o prive di specifica deduzione del vizio.

  • art. 99 legge fallimentare

    richiamato dai motivi sul procedimento di opposizione allo stato passivo e sulla formazione del giudice, ma le censure sono state ritenute infondate.

  • art. 136 c.p.c.

    le comunicazioni di cancelleria previste dalla norma, integrate dall’art. 16 L. n. 221/2012, sono richiamate come parametro per ritenere insussistente il dedotto vizio di costituzione del collegio.

  • art. 158 c.p.c.

    invocato per sostenere la nullità del provvedimento, ma escluso perché non risultava un vizio di costituzione del giudice in senso rilevante.

  • art. 24 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale a sostegno delle censure sulla competenza/funzione giudiziaria e sulle spese, ma non ritenuto violato.

  • art. 25 Cost.

    la garanzia del giudice naturale non è violata da mere variazioni interne di assegnazione o composizione del collegio; rileva solo la decisione resa da soggetto estraneo all’ufficio e non investito della funzione.

  • art. 111 Cost.

    il vizio di motivazione è sindacabile solo entro il “minimo costituzionale”; la motivazione apparente integra nullità solo se non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nella censura di motivazione apparente, ma non è emerso alcun vizio decisorio per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione apparente è ricondotta alla nullità per difetto del contenuto essenziale della sentenza/decreto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alla sufficienza della motivazione, ma la Corte ha ritenuto il provvedimento adeguatamente motivato.

  • art. 47, comma 5, L. n. 428/1990

    nel trasferimento di impresa soggetta a procedura concorsuale consente, tramite accordo sindacale, condizioni derogatorie rispetto all’art. 2112 c.c.; nel caso concreto l’accordo prevedeva la continuità dei rapporti alle condizioni pattuite.

  • art. 5 direttiva 2001/23/CE

    richiamato come cornice di tutela nel trasferimento d’impresa, ma non idoneo a sovvertire l’esito del caso concreto, in cui il rapporto era proseguito con la cessionaria.

  • art. 2112 c.c.

    il trasferimento del ramo ha comportato il subentro della cessionaria nel rapporto di lavoro senza soluzione di continuità; non è stata riconosciuta la cessazione del rapporto con la cedente ai fini del preavviso.

  • art. 2118 c.c.

    la pretesa all’indennità di preavviso è stata esclusa perché mancava una cessazione del rapporto con il datore cedente.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    invocati per censurare l’interpretazione dell’atto di cessione e del verbale sindacale, ma la doglianza è stata ritenuta non specificamente formulata e comunque infondata.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato nella censura probatoria, ma la sua deduzione è stata ritenuta impropria rispetto al sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; nel caso concreto non sussistevano gravi ed eccezionali ragioni per compensare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la riserva della motivazione.

Massime di principio

  • Le violazioni relative alla destinazione interna del magistrato o alla formazione del collegio non determinano, di per sé, nullità del provvedimento; la nullità per vizio di costituzione del giudice richiede che la decisione sia resa da soggetto estraneo all’ufficio o non investito della funzione.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione; non è sufficiente che la parte non condivida il ragionamento del giudice.
  • Nel trasferimento di ramo d’azienda relativo a impresa soggetta a procedura concorsuale, l’accordo sindacale può prevedere il passaggio dei lavoratori in continuità del rapporto, anche in deroga all’art. 2112 c.c.; se il rapporto prosegue senza soluzione di continuità con la cessionaria, non matura il credito per indennità di preavviso verso la cedente.
  • Quando la decisione di merito è fondata su una valutazione delle prove e vi è doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La valutazione del materiale probatorio e la scelta delle fonti ritenute attendibili appartengono al giudice di merito e non possono essere sovvertite in cassazione sotto forma di rivalutazione del merito.
  • La compensazione delle spese processuali è eccezionale e discrezionale; in assenza di ragioni gravi ed eccezionali, la soccombenza resta il criterio ordinario di regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteLavoro a termineTrasferimento d'aziendaAccertamento del passivo
RamiProcesso civileLavoroFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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