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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07168/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto, nei gradi di merito, l'accertamento della corretta qualifica rivestita, del periodo di lavoro svolto e delle mansioni effettivamente eseguite, nonché la condanna della società datrice al pagamento di differenze retributive, trattamento di fine rapporto, ferie non godute, compensi per lavoro straordinario, accessori e versamento integrale dei contributi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'Appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata la dedotta continuità del rapporto di lavoro dal 1997 al 2011, i periodi non regolarizzati, l'orario e le mansioni allegati. In cassazione il ricorrente ha formulato un unico motivo, denunciando vizio di motivazione apparente, violazione e falsa applicazione di norme processuali e di diritto, travisamento della prova e omesso esame di un fatto decisivo, richiamando gli artt. 115, 116, 421, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e l'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto la presenza di una doppia conforme tra primo e secondo grado, con conseguente preclusione del motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c. Ha inoltre osservato che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Quanto alle censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. e alla dedotta motivazione apparente, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse un percorso argomentativo sufficiente e controllabile, tale da escludere la nullità denunciata. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione della controparte; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    I motivi di ricorso sono stati scrutinati alla luce dei possibili vizi deducibili in cassazione; il vizio di cui al n. 5 è risultato precluso dalla doppia conforme e comunque non correttamente veicolato dalla censura.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni di fatto e di diritto, il ricorso per cassazione non può essere proposto per omesso esame di fatti decisivi nei termini di cui all'art. 360, n. 5.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri riconosciutigli; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è denunciabile come violazione di legge la mera critica alla maggiore o minore forza persuasiva attribuita dal giudice di merito alle prove ritualmente acquisite.

  • art. 421 c.p.c.

    La censura non ha evidenziato un uso illegittimo dei poteri officiosi del giudice del lavoro; la doglianza si è risolta nella contestazione dell'apprezzamento delle prove.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta esistente e comprensibile, quindi non apparente né nulla.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dichiarata la inammissibilità del ricorso, sono stati ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può investire il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando appello e primo grado si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali della causa.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i poteri consentiti; non è sufficiente lamentare una diversa lettura del compendio probatorio.
  • La motivazione apparente sussiste solo quando il giudice ometta di indicare gli elementi posti a base del convincimento o li esponga in modo da rendere impossibile il controllo logico-giuridico; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a superare il sindacato di legittimità.
  • Il giudizio di cassazione non costituisce un terzo grado di merito: la selezione e valutazione delle prove, nonché l'attribuzione di prevalenza ad alcune rispetto ad altre, appartengono al giudice di merito e restano insindacabili se sorrette da argomentazione congrua.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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