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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07186/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lavoratrice aveva domandato l'ammissione al passivo del fallimento in via privilegiata per complessivi euro 39.245,52, comprensivi di TFR, indennità sostitutiva del preavviso, retribuzione di settembre 2013 e spese di giustizia/custodia. Il giudice delegato aveva ammesso solo parzialmente il credito relativo al preavviso; il tribunale, decidendo sull'opposizione, aveva rigettato il resto ritenendo non sufficientemente provati i crediti: aveva valorizzato l'assenza di sottoscrizione, timbro o sigla datoriale sulle buste paga prodotte; aveva ritenuto contraddittorio il CUD 2014, nel quale compariva sia l'indicazione dell'importo del TFR sia l'annotazione di avvenuta erogazione; aveva escluso la prova delle spese legali per mancanza di prova del pagamento; aveva negato il privilegio per le spese di custodia dei beni pignorati per difetto del requisito dell'interesse comune della massa. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla efficacia probatoria delle buste paga e sul valore confessorio dei documenti datoriali; 2) violazione dell'onere della prova, del principio di non contestazione e delle regole di valutazione della prova; 3) errata attribuzione al CUD di valore probatorio del pagamento del TFR, invece che del solo importo dovuto; 4) violazione delle regole sulla prova delle spese di giustizia e sul privilegio per le spese di custodia dei beni pignorati.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo e, in parte, il quarto; ha respinto i primi due motivi. Ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Macerata in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta l'esclusione di efficacia probatoria alle buste paga prive di firma, sigla o timbro datoriale e ha negato che la mancata contestazione della curatela comportasse ammissione automatica del credito. Ha invece censurato il tribunale per avere attribuito al CUD proveniente dal datore valore di prova del pagamento del TFR, ossia di un fatto estintivo che non poteva essere desunto da un documento formato dalla stessa parte interessata a far valere l'estinzione; ha inoltre ritenuto fondata, quanto alle spese di custodia dei beni pignorati, la censura relativa al riconoscimento del relativo privilegio, mentre ha confermato il rigetto della prova del credito per spese legali fondata sulle sole fatture.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata per denunciare in cassazione violazioni di legge sostanziale e processuale

  • art. 2709 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia probatoria dei documenti provenienti dall'imprenditore

  • art. 2733 c.c.

    richiamato in tema di confessione giudiziale e valore probatorio del documento

  • art. 2735 c.c.

    richiamato per sostenere il valore confessorio della documentazione datoriale

  • decreto-legge n. 112 del 2008

    richiamato quale fonte del libro unico del lavoro e della disciplina sostitutiva dei precedenti libri obbligatori

  • legge n. 4 del 1953

    richiamata dalla ricorrente in relazione alla documentazione retributiva

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova tra opponente e curatela

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre ultrapetizione o pronuncia su eccezioni non proposte

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per il principio di non contestazione e la considerazione dei fatti non contestati

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare l'apprezzamento delle prove da parte del giudice

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente con riferimento al tacito riconoscimento dei documenti non contestati

  • art. 2755 c.c.

    richiamato per il privilegio sulle spese di custodia dei beni pignorati

  • art. 2770 c.c.

    richiamato dalla Corte insieme all'art. 2755 c.c. per il credito privilegiato relativo alle spese di custodia

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato quanto alla trattazione camerale e al deposito dell'ordinanza

  • art. 2704 c.c.

    richiamato dalla Corte in tema di opponibilità al fallimento della prova documentale di crediti risultanti da buste paga e CUD

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore opponente deve provare il fatto costitutivo del proprio credito; la curatela deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, ma il giudice conserva poteri officiosi nella verifica del passivo.
  • Le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore fanno piena prova del credito solo se recano, alternativamente, firma, sigla o timbro del datore di lavoro; la mera presenza di indicazioni grafiche o stampigliature non equivale a tali requisiti.
  • Il principio di non contestazione non determina l'ammissione automatica del credito allo stato passivo e non preclude al giudice fallimentare di rilevare d'ufficio carenze probatorie.
  • Un documento proveniente dalla parte che intende avvalersene non può essere utilizzato come prova del fatto estintivo che la stessa parte vorrebbe far valere; in particolare, il CUD può valere come prova contro il suo autore, non a favore di chi lo ha formato, salvo quietanza del creditore.
  • Le fatture, da sole, non provano l'effettivo pagamento della spesa nel giudizio di opposizione, anche se possono essere idonee a fondare un decreto ingiuntivo.
  • Le spese sostenute per la custodia dei beni pignorati possono essere ammesse in privilegio quando risulti il nesso funzionale con la procedura e il parallelismo tra creditore procedente e creditore istante in sede concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFRSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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