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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07187/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consulente finanziario)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto contrattuale tra una banca e un ex consulente finanziario, nel quale il consulente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 238.573,13 a titolo di "Tutela manageriale speciale". La banca aveva proposto opposizione e, in via di compensazione atecnica, aveva opposto un controcredito di euro 443.113 per "storno struttura", cioè il corrispettivo residuo per la rete di consulenti messa a disposizione del promotore e da questi ancora dovuto. In primo grado l'opposizione era stata rigettata e il decreto ingiuntivo confermato; la Corte d'appello aveva respinto sia l'appello principale della banca sia quello incidentale del consulente, interpretando le clausole degli allegati 2 e 3 della lettera integrativa del 27 febbraio 2018 nel senso che il residuo credito della banca per lo storno provvigionale fosse esigibile solo se il manager avesse maturato i requisiti per la "Tutela manageriale" ordinaria, requisiti mancanti nel caso concreto. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., sostenendo che la locuzione "Tutela manageriale" nell'allegato 2 dovesse essere riferita anche alla tutela speciale e che la Corte territoriale avesse dato una lettura restrittiva e illogica delle clausole, valorizzando in modo erroneo il diverso lessico usato per "requisiti" e "condizioni"; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione apparente o incomprensibile, riproponendo sotto il profilo motivazionale le stesse critiche ermeneutiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, congiuntamente esaminati, entrambi i motivi di ricorso. Ha ribadito che l'interpretazione di un atto negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione che non raggiunga il minimo costituzionale. Nel caso concreto, la sentenza impugnata è stata considerata sorretta da motivazione logica, coerente e sufficientemente argomentata, fondata sul dato letterale e sistematico delle clausole contrattuali; le censure della banca sono state ritenute, in sostanza, una mera contrapposizione di una diversa interpretazione degli stessi atti negoziali. Quanto alla dedotta nullità per motivazione apparente, la Corte ha escluso che ricorressero le ipotesi radicali individuate dalla giurisprudenza di legittimità, osservando che la Corte d'appello aveva ampiamente spiegato le ragioni della decisione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della banca alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e con statuizione sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto; nel caso concreto la censura era diretta contro l'interpretazione delle clausole contrattuali secondo gli artt. 1362 e ss. c.c.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro per dedurre la nullità della sentenza per vizi di motivazione radicali, nei limiti del "minimo costituzionale".

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Le norme sull'interpretazione del contratto non possono essere usate in cassazione per ottenere una diversa lettura degli atti negoziali quando quella del giudice di merito sia plausibile e motivata.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un contratto o di una clausola negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se il giudice abbia violato specifici canoni legali di ermeneutica o abbia reso una motivazione al di sotto del minimo costituzionale.
  • Non è ammissibile in sede di legittimità una censura che, sotto il nome di violazione delle regole interpretative o di vizio motivazionale, si risolva nella mera proposta di una lettura alternativa del testo contrattuale.
  • Quando il giudice di merito offra una delle possibili interpretazioni plausibili di una clausola, la parte soccombente non può ottenere cassazione solo perché avrebbe preferito un diverso significato attribuito al medesimo testo.
  • La motivazione è nulla per apparenza o per obiettiva incomprensibilità solo nei casi estremi di mancanza assoluta, contrasto irriducibile, motivazione perplessa o argomentazione obiettivamente inidonea a rendere percepibile l'iter logico della decisione.
  • La deduzione del vizio motivazionale non può essere utilizzata per rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti o la valutazione degli elementi negoziali compiuta dal giudice di merito, se la sentenza consente il controllo delle ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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