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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07181/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un infermiere dipendente di un istituto ospedaliero aveva agito per ottenere differenze di trattamento di fine rapporto, assumendo che nella base di calcolo dovessero essere incluse varie voci retributive percepite in costanza di rapporto. Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda, aveva riconosciuto una somma a titolo di differenze di TFR; la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che la domanda originaria, letta alla luce del richiamo all'art. 2120 c.c., comprendesse anche emolumenti non espressamente elencati ma corrisposti con continuità, tra cui compartecipazioni/incentivazioni e indennità di mensa. L'istituto ospedaliero ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere incluso nel TFR voci non domandate; 2) violazione dell'art. 195 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per asserita acritica adesione alla consulenza tecnica e per mancata considerazione delle osservazioni della difesa; 3) violazione degli artt. 115, 116, 2697 e 2727 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non aver valorizzato elementi che proverebbero l'estensione al lavoratore di un precedente giudicato relativo alla natura non subordinata dei compensi per plus orario; 4) e 5) violazione delle norme sulle prove e dell'art. 2909 c.c. per l'erronea esclusione del giudicato esterno o riflesso; 6) violazione dell'art. 6, comma 3, d.l. 333/1992 conv. in l. 359/1992 e del CCNL Comparto Sanità, per avere incluso nel TFR l'indennità di mensa, che la contrattazione collettiva applicata al rapporto escludeva dalla base di calcolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi tranne il sesto. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di nullità della notifica del ricorso per cassazione eseguita nei confronti del lavoratore deceduto, perché il vizio era stato sanato dalla rituale costituzione degli eredi prima del passaggio in giudicato della sentenza. Ha poi escluso l'ultrapetizione, reputando plausibile l'interpretazione della domanda di primo grado compiuta dai giudici di merito alla luce del richiamo all'art. 2120 c.c.; ha ritenuto infondati anche i motivi sulla consulenza tecnica e quelli relativi al preteso giudicato, osservando che le censure miravano in realtà a una diversa lettura delle risultanze processuali e che, comunque, il giudicato esterno non era stato adeguatamente documentato in cassazione. È stato invece accolto il motivo sulla indennità di mensa: la Corte ha affermato che, secondo la disciplina dell'art. 6, comma 3, d.l. 333/1992 conv. in l. 359/1992 e secondo la giurisprudenza consolidata, il valore del servizio mensa e dell'indennità sostitutiva non hanno natura retributiva e non sono computabili a nessun effetto, salvo diversa previsione collettiva espressa; la sentenza impugnata ha quindi erroneamente incluso tale voce nel TFR facendo dipendere la sua computabilità dall'effettiva istituzione del servizio mensa. La sentenza è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il divieto di ultrapetizione impone che il giudice non attribuisca un bene della vita non richiesto; tuttavia la qualificazione della domanda consente di ricomprendere le voci coerenti con il petitum e con il riferimento normativo invocato dalla parte.

  • art. 195 c.p.c.

    Le censure sulle operazioni peritali sono infondate quando non si denuncia una lesione del contraddittorio tecnico o del diritto di difesa, ma soltanto una diversa valutazione degli esiti della consulenza.

  • art. 2120 c.c.

    La base di calcolo del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, con esclusione dei rimborsi spese e salve le diverse previsioni collettive.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio, specie in presenza di doppia conforme.

  • art. 116 c.p.c.

    Le doglianze che mirano a sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle prove sono inammissibili.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova non può tradursi in un riesame del merito delle risultanze istruttorie.

  • art. 2727 c.c.

    Le critiche sulle presunzioni sono inammissibili se volte a contestare l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2909 c.c.

    L'efficacia del giudicato esterno o riflesso può essere dedotta solo se il precedente giudicato sia specificamente allegato e documentato in cassazione con sentenza completa e attestata irrevocabile.

  • art. 6, comma 3, d.l. 11 luglio 1992, n. 333 conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359

    "il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso ... non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro"

    L'indennità di mensa e il valore del servizio mensa sono esclusi dalla retribuzione a tutti gli effetti, compreso il TFR, salvo espressa diversa previsione dei contratti collettivi; la norma opera come interpretazione autentica e non richiede la prova dell'effettiva istituzione del servizio mensa.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato solo quanto al rito camerale e al termine per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La sentenza o il provvedimento richiamato come giudicato esterno deve essere prodotto completo di motivazione e attestazione di irrevocabilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, quando si deduce ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la Corte può e deve esaminare direttamente gli atti processuali per verificare l'esatta portata della domanda introduttiva.
  • La domanda giudiziale va interpretata in modo complessivo e secondo criteri letterali e logici: il richiamo a una specifica norma sostanziale può estendere la richiesta alle conseguenze giuridiche che ne derivano, anche se non tutte le voci sono nominate singolarmente.
  • Le censure contro la consulenza tecnica d'ufficio sono rilevanti solo se denunciano una reale violazione del contraddittorio o un vizio decisivo; non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del merito tecnico-probatorio.
  • L'eccezione di giudicato esterno o riflesso richiede che il precedente provvedimento sia puntualmente allegato e prodotto, completo di motivazione e attestazione del passaggio in giudicato, non essendo sufficiente il mero richiamo al suo contenuto.
  • L'indennità di mensa non ha natura ontologicamente retributiva e non entra nella base di calcolo del TFR o di altri istituti legali e contrattuali, salvo diversa previsione espressa della contrattazione collettiva; la sua inclusione non dipende dall'effettiva istituzione del servizio mensa ma dalla disciplina collettiva applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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