Cassazione Civile, Ordinanza n. 19734/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società poi fallita aveva impugnato un avviso di accertamento per omesso versamento di ritenute relativo all'anno d'imposta 2001 e un atto di contestazione, atti scaturiti da un verbale ispettivo che aveva rilevato una situazione di interposizione di manodopera: alcune lavoratrici, formalmente dipendenti di una cooperativa, sarebbero state in realtà utilizzate dalla società contribuente. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l'Ufficio sosteneva che, per i fatti del 2001, dovesse applicarsi la disciplina della l. n. 1369/1960 e non quella del d.lgs. n. 276/2003, con conseguente imputazione all'interponente degli obblighi anche fiscali del datore di lavoro, e deduceva inoltre che la CTR avesse omesso di pronunciarsi sull'eccezione di giudicato formatosi su una precedente decisione relativa all'anno 2002, fondata sui medesimi fatti.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse applicato una cornice normativa non vigente al tempo dei fatti, poiché per l'anno 2001 continuava ad applicarsi la disciplina della l. n. 1369/1960 sul divieto di interposizione, la quale poteva imporre all'interponente gli obblighi fiscali connessi al rapporto di lavoro effettivamente utilizzato. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva omesso di esaminare l'eccezione di giudicato esterno sollevata in appello, dovendo il giudice del rinvio verificare se vi sia identità tra violazione contestata e fatti accertati, considerato che non è esclusa una diversa configurazione annuale della vicenda. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 23 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale norma sugli obblighi di ritenuta e versamento, in relazione alla disciplina dell'interposizione di manodopera applicabile ai fatti di causa
art. 1 l. 23 ottobre 1960, n. 1369
considerata disciplina applicabile ratione temporis al divieto di interposizione per i fatti del 2001
art. 85, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
richiamato dall'Ufficio per sostenere l'abrogazione della precedente disciplina, ma ritenuto non applicabile ai fatti antecedenti
art. 29, comma 3-bis, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
citato nel motivo dell'Ufficio, ma la Corte ha affermato che la CTR ha erroneamente fatto riferimento alla cornice normativa del d.lgs. n. 276/2003 per fatti del 2001
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento
richiamato in relazione all'eccezione di giudicato esterno
richiamato in relazione all'efficacia del giudicato esterno
menzionato nella motivazione della CTR, che aveva ritenuto necessario il ricorso del lavoratore per far sorgere il rapporto con l'interponente; la Corte reputa tale richiamo inconferente
richiamato per il deposito della memoria in cassazione
Massime di principio
- In materia di interposizione di manodopera, la disciplina applicabile va individuata in base al tempo di consumazione dei fatti: per vicende anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003 continua ad applicarsi la l. n. 1369/1960.
- Quando una controversia riguarda fatti ricadenti nella vigenza della l. n. 1369/1960, è inconferente fondare la decisione sulla successiva disciplina del d.lgs. n. 276/2003.
- Se il giudice di merito non esamina un'eccezione di giudicato ritualmente proposta, la sentenza è viziata per omessa pronuncia e va cassata con rinvio.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve verificare in concreto l'identità tra la violazione contestata e i fatti accertati nel precedente giudicato, poiché la ripetizione annuale della pretesa non esclude di per sé la diversità dei presupposti fattuali.
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