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Sentenza

Sentenza del 16/02/2023 n. 5011 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impatto avverso due iscrizioni ipotecarie legali fondate su cartelle di pagamento: il ricorrente contestava la validità delle notifiche delle cartelle (mancanza di prova della notifica, notifiche indirizzate a terzi non conviventi), la mancanza di preavviso/invito a fornire delucidazioni e la prescrizione; in sede di appello denunciava altresì carenza di motivazione della sentenza di primo grado e dell'appello e mancato esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (difetto di motivazione dell'atto di appello) ritenendo la motivazione della Corte regionale meramente apparente: la sentenza si limitava a un «verdetto» senza indicare quali notifiche fossero state esaminate, il loro nesso con le cartelle impugnate, le modalità di esecuzione delle notifiche e le ragioni per ritenerle regolari. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata e il giudizio rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione perché rinnovasse la motivazione tenendo conto dei motivi di gravame; le altre censure sono dichiarate assorbite; il giudice del rinvio regolerà le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 4

    Fondamento per le censure in cassazione: n.3 (violazione di norme di diritto) e n.4 (nullità per carenza motivazionale). La Corte ha ritenuto prevalente il vizio di motivazione ascrivibile al n.4.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censire l'omessa o insufficiente pronuncia del giudice d'appello; la Corte ha ritenuto che l'appello non abbia fornito adeguata motivazione conforme a quanto richiesto dall'art.112.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, art. 36 comma 2 n. 4

    Richiamato come parametro procedurale relativo all'obbligo motivazionale di decisioni tributarie; la Corte ha ritenuto la motivazione della Commissione regionale insufficiente rispetto agli obblighi normativi.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, art. 61

    Norma del processo tributario citata fra le norme di riferimento per il corretto svolgimento del giudizio e del contraddittorio.

  • art. 118 disp. att. / trans. c.p.c.

    Rilevato in connessione con l'obbligo di motivazione e l'efficacia delle pronunce in grado d'appello nel processo tributario.

  • art. 306 c.p.c. comma 1 n. 5

    Richiamato in relazione all'omesso esame di fatto decisivo su cui le parti si erano confrontate; la Corte ha valutato tale profilo assorbito dalla censura principale sulla motivazione.

  • art. 12 comma 7 L. n. 212/2000

    Invocato dal ricorrente per la presunta violazione dell'obbligo di contraddittorio/preavviso; la questione andrà verificata in sede di rinvio con adeguata motivazione.

  • artt. 137, 138, 139, 140 c.p.c.

    Norme relative alla prova per testi e documenti e alle modalità probatorie; citate con riferimento alla valutazione delle prove di notifica delle cartelle.

  • L. n. 890/1982, art. 8

    Richiamata in relazione ai mezzi di prova e alla validità delle notifiche (contesto probatorio).

  • art. 2697 c.c.

    Principio generale sulla ripartizione dell'onere della prova; invocato nella valutazione della documentazione prodotta dall'agente della riscossione sulla notifica delle cartelle.

  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1 (conv. L. 1 dicembre 2016, n. 225)

    Richiamato in relazione alla successione di Equitalia nell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e agli effetti processuali: la mancata sostituzione non ha privato il procuratore già costituito del 'ius postulandi' (art.85 c.p.c.) fino alla sua sostituzione.

  • art. 85 c.p.c.

    Principio della perpetuatio iuris postulandi: il difensore della parte estinta in pendenza di processo mantiene il potere di rappresentanza fino alla sua sostituzione.

  • Cost. art. 111 comma 6

    Richiamato per il principio costituzionale della motivazione delle sentenze; la Corte sottolinea che la motivazione deve raggiungere il 'minimo costituzionale' per consentire il controllo logico-giuridico.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello deve motivare in modo concreto e specifico: indicare quali documenti/ notifica siano stati valutati, il loro collegamento con le cartelle impugnate e le ragioni per ritenere valide le notifiche; la mera affermazione che "dalla documentazione risultano le date" è insufficiente.
  • Se la motivazione è 'apparente' (esistente formalmente ma priva di ragioni utili a comprendere l'iter logico), ciò costituisce vizio rilevante e dà luogo a cassazione per nullità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.4.
  • Quando si contestano notifiche di cartelle di pagamento, il concessionario deve produrre prove specifiche e riconducibili alle singole cartelle; il contribuente deve puntare a mostrare lacune documentali e chiedere l'espressa verifica giudiziale di ciascuna notifica.
  • Le questioni procedurali connesse al contraddittorio (es. preavviso ex art.12 L.212/2000) e alla prescrizione devono essere esaminate dal giudice con motivazione puntuale; il mancato esame può essere dedotto in cassazione ma può essere assorbito se prevale un vizio motivazionale generale.
  • In caso di trasformazione/estinzione dell'agente della riscossione, la mancata sostituzione dell'ente successore non cancella automaticamente la validità degli atti processuali: il difensore già costituito mantiene il 'ius postulandi' fino alla sostituzione.
  • Strategia pratica per il contribuente: contestare singolarmente le notifiche, richiedere al giudice che indichi e valuti i documenti prodotti dal concessionario e sollevare, se necessario, il vizio di motivazione qualora la decisione sia generica o non ripercorra il materiale probatorio.

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