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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07715/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un gruppo di dipendenti del Ministero degli Affari Esteri, in servizio presso sedi estere, aveva chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento, dal 1° gennaio 2004, dell'indennità di amministrazione, ritenendo che essa fosse cumulabile con l'indennità di servizio all'estero prevista per il personale in missione fuori sede. I giudici di merito avevano respinto la domanda, aderendo all'idea che l'indennità di amministrazione non potesse aggiungersi al trattamento economico di sede estera, anche sulla base dell'art. 1-bis del d.l. n. 138/2011, qualificato dalla Corte territoriale come norma di interpretazione autentica dell'art. 170 del d.P.R. n. 18/1967. Nel ricorso per cassazione i dipendenti hanno dedotto: la violazione dell'art. 1-bis del d.l. n. 138/2011 e dell'art. 170 del d.P.R. n. 18/1967, sostenendo che la disposizione sopravvenuta avesse natura innovativa e non potesse applicarsi retroattivamente a crediti retributivi maturati prima della sua entrata in vigore; plurimi profili di illegittimità costituzionale della norma, sia come interpretativa sia come retroattiva, in rapporto alla CEDU e a vari parametri costituzionali; infine la violazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri, da cui desumevano la natura retributiva, fissa e continuativa dell'indennità di amministrazione e quindi la sua cumulabilità con l'indennità di servizio all'estero.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha escluso la cessazione della materia del contendere perché non risultava una composizione negoziale della lite né un'integrale satisfazione della pretesa. Nel merito ha ritenuto decisiva la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 145/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis del d.l. n. 138/2011 nella parte in cui escludeva, per le fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, l'inclusione dell'indennità di amministrazione nel trattamento economico spettante al personale MAE in servizio all'estero. In coerenza con tale pronuncia, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai ricorrenti indicati e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda, facendo applicazione dell'interpretazione dell'art. 170 d.P.R. n. 18/1967 e della natura dell'indennità di amministrazione ricostruite nel provvedimento. Al giudice del rinvio è stato demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 18/1967

    L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva e si cumula con gli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno; l'indennità di amministrazione, avendo carattere fisso, continuativo e generale, rientra tra gli emolumenti cumulabili.

  • art. 1-bis d.l. n. 138/2011 conv. in L. n. 148/2011

    La disposizione, qualificata come interpretativa dai giudici di merito, è stata ritenuta dalla Corte costituzionale illegittima nella parte in cui, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, escludeva l'indennità di amministrazione dal trattamento economico del personale del MAE in servizio all'estero.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati dedotti vizi di violazione di legge e omesso esame/insufficienza motivazionale in relazione alla cumulabilità delle indennità e alla natura della norma sopravvenuta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per rinviare alla motivazione dell'ordinanza interlocutoria che aveva ricostruito il quadro normativo e contrattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • artt. 3, 24, 102, 111 e 117 Cost.

    Richiamati dalla Corte costituzionale quale parametro di illegittimità della norma retroattiva che escludeva l'indennità di amministrazione.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato quale parametro convenzionale della declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    Evocato dai ricorrenti come parametro di censura della disciplina retroattiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la cessazione della materia del contendere richiede una composizione negoziale della lite risultante da una dichiarazione congiunta delle parti e da una chiara soddisfazione integrale della pretesa; in mancanza, il processo prosegue.
  • Per l'interpretazione dell'art. 170 del d.P.R. n. 18/1967, l'indennità di servizio all'estero cumula con gli emolumenti che abbiano carattere fisso e continuativo, senza che sia decisivo il fatto che tali emolumenti appartengano al trattamento accessorio anziché a quello fondamentale.
  • Un'indennità corrisposta in modo generale, fisso, continuativo e non subordinato al raggiungimento di obiettivi può rientrare tra gli assegni cumulabili con l'indennità di servizio all'estero.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma retroattiva che incide su rapporti già sorti comporta il venir meno del fondamento della decisione di merito fondata su quella norma, imponendo la cassazione con rinvio per un nuovo esame alla luce del diritto vivente risultante dalla decisione della Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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