Cassazione Civile, Ordinanza n. 35726/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato il ricorso originario della società contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha posto a carico della società controricorrente le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES per l'anno d'imposta 2006 con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti e ha revocato i benefici del regime del consolidato nazionale, disconoscendo la compensazione di una perdita della società consolidata con il reddito della consolidante. La revoca si fondava sulla tardività della comunicazione di opzione per il consolidato, inviata telematicamente oltre il termine previsto dall'art. 119, comma 1, lett. d), TUIR. I giudici di merito avevano accolto la tesi della buona fede della contribuente, ritenendo che essa si fosse attenuta a istruzioni ministeriali poi risultate erronee. L'Agenzia, con due motivi di ricorso, ha denunciato la violazione dell'art. 9 L. 212/2000 e degli artt. 117, 119 e 124 TUIR, nonché dell'art. 8 d.lgs. 247/2005, del d.m. 9 giugno 2004 e dell'art. 41-bis d.P.R. 600/1973, sostenendo che il consolidato è un regime opzionale speciale e che la comunicazione tempestiva è condizione sostanziale ed essenziale di efficacia dell'opzione, non sostituibile da comportamenti concludenti né superabile invocando la buona fede del contribuente.
Norme richiamate
art. 9 L. 27 luglio 2000, n. 212
La norma sullo Statuto del contribuente non è stata ritenuta applicabile per superare la mancata osservanza di un termine essenziale di opzione per un regime fiscale agevolato; la buona fede non sana l'inefficacia dell'opzione tardiva.
art. 117 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel quadro della disciplina del consolidato nazionale e dei requisiti di accesso al regime.
art. 119 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
L'esercizio congiunto dell'opzione per il consolidato deve essere comunicato entro il termine previsto; la comunicazione tempestiva è condizione essenziale di efficacia dell'opzione.
art. 124 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Il venir meno di uno dei requisiti dell'opzione comporta l'inefficacia dell'opzione o l'interruzione del regime, con gli effetti previsti da questa disposizione.
art. 8 d.lgs. 19 novembre 2005, n. 247
Richiamato dalla ricorrente quale norma di raccordo che incide sulla disciplina del termine per la comunicazione dell'opzione.
d.m. 9 giugno 2004
L'opzione si perfeziona solo se comunicata all'Agenzia entro il termine previsto dall'art. 119, comma 1, lett. d), TUIR; la comunicazione telematica è elemento sostanziale e non mero adempimento formale.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La mancata efficacia dell'opzione per il consolidato comporta il recupero a tassazione del maggior reddito, non una sanzione.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, una volta cassata la sentenza impugnata, ha deciso la causa nel merito senza rinvio.
Massime di principio
- Nel regime del consolidato fiscale nazionale, l'opzione ha natura costitutiva e deve essere esercitata con manifestazione di volontà espressa, univoca e tempestiva, nel rispetto delle forme e dei termini prescritti dalla disciplina applicabile.
- La comunicazione telematica dell'opzione per il consolidato non è un adempimento meramente formale, ma una condizione sostanziale di efficacia del regime; la sua omissione o tardività rende inefficace l'opzione, con conseguente applicazione della tassazione ordinaria o del recupero a tassazione del maggior reddito.
- L'eventuale buona fede del contribuente o l'affidamento su istruzioni amministrative non possono sanare il mancato rispetto di un termine essenziale previsto per l'accesso a un regime fiscale opzionale e agevolato.
- In materia di regime opzionale speciale, i comportamenti concludenti non valgono a sostituire la comunicazione richiesta dalla legge e dal regolamento attuativo quando questa sia prevista come presupposto di perfezionamento dell'opzione.
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