Cassazione Civile, Ordinanza n. 23044/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica dell'accertamento doganale e dal conseguente provvedimento sanzionatorio, emessi perché nel valore in dogana della merce importata non erano state incluse le royalties corrisposte al titolare del marchio dei prodotti importati. In primo grado le contribuenti avevano ottenuto accoglimento; in appello, l'ufficio doganale aveva invece visto riformata la decisione. Con il ricorso per cassazione le società hanno articolato undici motivi, denunciando soprattutto: omessa pronuncia e motivazione apparente della sentenza d'appello; violazione delle norme doganali e civilistiche sull'inclusione delle royalties nel valore in dogana; errata applicazione del requisito della "condizione di vendita"; omissione sull'asserita doppia imposizione IVA; omissione sulla sanzione e sui profili soggettivi e sull'obiettiva incertezza normativa. La censura centrale ha riguardato il fatto che la CTR si era limitata a richiamare una precedente sentenza di Cassazione, senza spiegare in concreto perché il caso fosse davvero sovrapponibile e senza esaminare autonomamente i contratti prodotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione della sentenza regionale fosse solo apparente in punto di sussistenza dei presupposti per assoggettare a dazio le royalties, e in particolare in ordine alla condizione di vendita e al richiamo al precedente di legittimità. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte lo richiama come parametro del vizio di omessa pronuncia; tuttavia l'accoglimento è fondato principalmente sulla motivazione apparente e non sull'omissione di pronuncia dei singoli motivi assorbiti.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La sentenza d'appello deve contenere una motivazione effettiva e intellegibile; il mero rinvio a un precedente senza spiegazione del parallelismo fattuale integra motivazione apparente.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per sostenere l'illegittimità della motivazione meramente assertiva.
Invocato dalle ricorrenti in relazione all'obbligo di motivazione dell'atto impositivo.
art. 11, comma 5, d.lgs. n. 374 del 1990
Richiamato dalle ricorrenti per censurare la motivazione dell'atto di rettifica doganale.
artt. 29 e 32, comma 1, lett. c), CDC
Richiamati per la disciplina del valore in dogana e dell'inclusione delle royalties quando siano condizione della vendita.
artt. 143, comma 1, 157, comma 2, 159, 160 e allegato 23 DAC
Richiamati dalle ricorrenti nel contestare l'interpretazione doganale adottata dalla CTR.
Invocati per sostenere una diversa interpretazione dei contratti di licenza e vendita.
Richiamato dalle ricorrenti per la doglianza sulla pretesa doppia imposizione IVA sulle royalties.
Richiamato dalle ricorrenti per contestare la sanzione sotto il profilo dell'elemento soggettivo e dell'obiettiva incertezza normativa.
art. 303 TULD
Richiamato dalle ricorrenti per contestare la legittimità della pretesa sanzionatoria anche alla luce dei principi di proporzionalità ed equivalenza.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza non è sufficiente quando il giudice di merito si limita a richiamare un precedente di legittimità senza spiegare in modo autonomo e verificabile in quali termini i fatti di causa siano effettivamente sovrapponibili a quelli già decisi.
- In materia doganale, l'inclusione delle royalties nel valore in dogana richiede un accertamento concreto dei presupposti normativi, compresa la verifica della sussistenza della condizione di vendita e del nesso tra pagamento del diritto di licenza e importazione.
- Quando la decisione di appello omette di esaminare autonomamente i contratti e le circostanze di fatto rilevanti, la motivazione può risultare solo apparente e quindi nulla.
- L'accoglimento di un motivo che investe la struttura motivazionale della sentenza assorbe gli ulteriori motivi di ricorso che presuppongano il previo riesame del merito.
- Nel giudizio di cassazione, ove la sentenza impugnata venga cassata per vizio di motivazione, al giudice di rinvio spetta un nuovo esame della controversia e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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