Cassazione Civile, Ordinanza n. 26266/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un intervento edilizio realizzato su un fabbricato in ampliamento e sopraelevazione rispetto alla sagoma originaria. Il proprietario del fondo vicino ha ottenuto in primo e in secondo grado una condanna alla demolizione della porzione di edificio posta a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 907 c.c. rispetto alla veduta esercitata da un balcone del suo immobile. La Corte d'appello ha ritenuto, sulla base delle fotografie in atti e della CTU, che la modifica edilizia, eseguita in stretta vicinanza al confine, impedisse o ostacolasse la veduta diretta, obliqua e laterale precedentemente esercitata. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 907 c.c., sostenendo che lo stato dei luoghi rendeva inapplicabile la norma e che la veduta sarebbe stata solo obliqua; 2) violazione degli artt. 2933 e 2058 c.c. e dell'art. 34 del testo unico edilizia, deducendo che la demolizione integrale o parziale avrebbe potuto compromettere l'intero edificio e arrecare pregiudizio all'economia nazionale; 3) violazione degli artt. 907 e 873 c.c., assumendo che l'opera fosse conforme alla disciplina urbanistica e alle distanze tra costruzioni, e contestando la valutazione della Corte sul recepimento delle conclusioni del CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla natura della veduta, qualificata come diretta, obliqua e laterale; ha ribadito che il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione delle prove. Ha parimenti ritenuto inammissibile il secondo motivo perché fondato su prospettazioni nuove di fatto e, comunque, ha richiamato il principio per cui il limite del pregiudizio all'economia nazionale ex art. 2933 c.c. opera solo per cose insostituibili o di eccezionale importanza per l'economia nazionale, non per la demolizione di un edificio abitativo. Quanto al terzo motivo, la Corte ha giudicato inconferente il richiamo all'art. 873 c.c., chiarendo che la disciplina delle distanze dalle vedute ex art. 907 c.c. ha natura, presupposti e funzione diversi da quella delle distanze tra costruzioni; ha inoltre qualificato come inammissibili le ulteriori censure, perché dirette a sovvertire gli accertamenti di fatto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La distanza di tre metri si applica alla costruzione che impedisca una veduta diretta e obliqua; la norma tutela il diritto di veduta del proprietario del fondo vicino e opera distintamente dalla disciplina delle distanze tra costruzioni.
È richiamato come parametro per la sola veduta obliqua, per la quale la distanza è di settantacinque centimetri dal lato più vicino della finestra.
Disciplina diversa da quella dell'art. 907 c.c.; tutela esigenze generali connesse alle distanze tra costruzioni, non il godimento della veduta del vicino.
Non è invocabile per escludere la reintegrazione specifica nei diritti reali sulla base di una generica eccessiva onerosità, secondo la prospettazione del ricorrente non condivisa dalla Corte.
pregiudizio all'economia nazionale
Il limite al conseguimento in forma specifica degli obblighi di non fare riguarda solo cose insostituibili o di eccezionale importanza per l'economia nazionale; non è utilizzabile per evitare la demolizione di un edificio abitativo.
art. 34 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'impossibilità della demolizione; la Corte lo considera non decisivo rispetto alla tutela civilistica della veduta.
È il rito accelerato nel quale era stata formulata la proposta di definizione del giudizio.
Richiamato dalla Corte a proposito dell'assenza di incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione accelerata.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di somme ulteriori, in conseguenza della decisione conforme alla proposta di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito o a ottenere una nuova valutazione delle prove.
- La disciplina delle distanze dalle vedute ex art. 907 c.c. ha funzione e presupposti distinti da quelli della disciplina delle distanze tra costruzioni ex art. 873 c.c.; il rispetto della seconda non esclude, di per sé, la violazione della prima.
- L'obbligo di rispettare la distanza di tre metri previsto dall'art. 907 c.c. opera quando la nuova costruzione incide su una veduta diretta e obliqua; se la veduta è soltanto obliqua, trova applicazione il diverso parametro di cui all'art. 906 c.c.
- Nel sindacato di legittimità non è consentito trasformare una contestazione sulla verità dei fatti accertati dal giudice di merito in un vizio di violazione di legge.
- Il limite del pregiudizio all'economia nazionale di cui all'art. 2933 c.c. è eccezionale e si riferisce a beni insostituibili o di eccezionale importanza per l'economia nazionale; non è invocabile per evitare la demolizione, totale o parziale, di un edificio ad uso abitativo.
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