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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18302/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato il suo appello e confermato l'annullamento, disposto in primo grado, di un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva proceduto al nuovo classamento di un immobile dei contribuenti, sito in Roma, variandone la categoria da A/3 ad A/2 con tre cantine e aumentando la rendita catastale. Con l'unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004, dell'art. 2697 c.c. e dei principi sulla motivazione degli atti catastali, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto l'avviso illegittimo per difetto di motivazione, nonostante esso contenesse, oltre alla variazione di categoria, classe e rendita, anche l'indicazione dei presupposti giuridici e fattuali dell'accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo del ricorso. Ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui, nel caso di revisione parziale del classamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, l'atto deve essere sorretto da una motivazione specifica e rigorosa, capace di indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare. Nel caso esaminato, l'avviso si limitava a fare riferimento alla revisione generalizzata della microzona e a formule generiche, senza indicare in modo analitico i vantaggi concretamente ritraibili dal singolo immobile né gli specifici fattori edilizi e urbanistici rilevanti. La motivazione non poteva essere integrata in giudizio né valorizzata la possibilità del contribuente di difendersi ex post. Il ricorso è stato pertanto rigettato e l'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata richiamata come norma processuale a fondamento della censura per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    La revisione del classamento per microzone richiede un obbligo motivazionale rigoroso, con indicazione dei presupposti concreti che giustificano il diverso classamento della singola unità immobiliare.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ne ha tratto un autonomo principio decisivo nel rigetto, concentrandosi sulla motivazione dell'atto catastale.

  • art. 8 del d.P.R. n. 138/1998

    Costituisce il parametro per individuare gli elementi concreti rilevanti ai fini del classamento, quali qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo in ragione della soccombenza di un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per dare atto della proposta del relatore e del contraddittorio regolarmente costituito.

Massime di principio

  • Nel procedimento di revisione parziale del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione dell'atto deve essere concreta, specifica e riferita alla singola unità immobiliare, non essendo sufficiente il mero richiamo alla microzona o a presupposti normativi astratti.
  • La legittimità del riclassamento per microzone non può fondarsi in via presuntiva sulla sola esistenza di uno scostamento statistico tra valori di mercato e valori catastali, ma richiede l'indicazione dei fattori urbanistici ed edilizi che, in concreto, hanno inciso sul nuovo classamento.
  • La motivazione dell'avviso catastale deve consentire al contribuente una conoscenza ex ante delle ragioni del provvedimento, così da permettere un effettivo esercizio del diritto di difesa; non è sufficiente che tali ragioni emergano solo nel giudizio di impugnazione.
  • L'Amministrazione finanziaria non può integrare in sede contenziosa la motivazione mancante o insufficiente dell'atto di riclassamento.
  • Nel giudizio sulla motivazione del classamento non è decisivo verificare se il contribuente abbia comunque potuto articolare difese in giudizio: il controllo va compiuto ex ante sulla completezza dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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