Cassazione Civile, Ordinanza n. 17335/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2010, con cui erano stati recuperati maggiori IRES, IRAP e IVA e irrogate sanzioni, nell'ambito di un accertamento fondato sugli studi di settore ex art. 62-sexies d.l. n. 331/1993. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello della società ritenendo nullo l'atto perché non avrebbe adeguatamente motivato il superamento delle difese endoprocedimentali del contribuente, in particolare quelle sulla crisi del settore e sull'antieconomicità della gestione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 62-sexies d.l. n. 331/1993 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'Ufficio avesse invece valutato le osservazioni del contribuente e parzialmente rielaborato lo studio di settore; e omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'antieconomicità e anormalità della gestione caratteristica, tenuto conto della rimodulazione degli studi di settore. La società ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso e dei motivi.
La decisione
La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilità, ha accolto entrambi i motivi di ricorso ritenendoli fondati e ha cassato la sentenza della CTR con rinvio alla medesima commissione in diversa composizione. Ha affermato che, nell'accertamento basato sugli studi di settore, l'Ufficio adempie l'obbligo di motivazione rafforzata quando esamina le osservazioni del contribuente e dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni del loro parziale o totale superamento; nel caso concreto, dall'avviso risultava che l'Amministrazione aveva valutato le difese sulla crisi del settore e sul costo del lavoro, procedendo a una rideterminazione parziale dei ricavi. Il giudice di rinvio dovrà quindi esaminare nel merito le ragioni dello scostamento addotte dalla contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per denunciare omesso esame di un fatto decisivo.
art. 39, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale norma sulla legittimazione dell'accertamento e sul relativo regime probatorio/motivazionale.
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Richiamato come base normativa dell'accertamento mediante studi di settore e dell'obbligo di considerare le osservazioni del contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova nella contestazione dell'accertamento.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Richiamato dalle eccezioni preliminari di inammissibilità, rigettate perché il ricorso indicava gli atti e le parti rilevanti ed era correttamente documentato.
Massime di principio
- Nell'accertamento fondato sugli studi di settore, quando il contribuente contesta i parametri applicati, l'Ufficio deve motivare l'atto in modo da dare conto delle osservazioni ricevute e delle ragioni per cui esse siano state disattese, anche solo parzialmente.
- L'obbligo di motivazione rafforzata è soddisfatto se dall'atto emerge una reale disamina delle deduzioni difensive del contribuente e una conseguente rimodulazione, totale o parziale, dell'accertamento, non essendo necessaria una confutazione analitica di ogni argomento difensivo.
- In sede di legittimità, il controllo della Corte sulla motivazione dell'accertamento si limita alla verifica della sussistenza formale dell'adempimento procedimentale e della presenza di una motivazione non meramente apparente, non potendosi trasformare in un riesame del merito economico dell'operazione.
- Non sussiste violazione del contraddittorio endoprocedimentale quando l'Amministrazione abbia effettivamente esaminato le giustificazioni del contribuente e abbia esplicitato, sia pure sinteticamente, le ragioni del proprio dissenso.
- La contestazione dell'antieconomicità o dell'anomalia gestionale va valutata dal giudice di merito quando l'atto impositivo abbia già superato il vaglio di legittimità formale sulla motivazione e sul contraddittorio.
- rami
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