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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32279/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della banca controricorrente. La decisione ha confermato, in via definitiva, la riforma operata dalla Corte d'appello, che aveva respinto la domanda degli investitori e disposto la restituzione delle somme da essi riscosse in esecuzione della sentenza di primo grado.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una serie di operazioni di investimento effettuate tra il novembre 1999 e il novembre 2006 presso un intermediario bancario. Gli investitori hanno agito sostenendo la nullità degli ordini di acquisto e la responsabilità della banca per violazione della disciplina sui servizi di investimento prevista dal T.U.F. e dal regolamento Consob n. 11522/1998. In primo grado il tribunale ha condannato la banca al pagamento di somme in favore degli attori. In appello la banca ha ottenuto la riforma integrale della decisione, con rigetto della domanda risarcitoria/restitutoria e condanna degli investitori alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 23 T.U.F. e degli artt. 30, 37 e 47 reg. Consob n. 11522/1998, sostenendo di non avere ricevuto copia del contratto quadro e contestando la validità del rapporto; 2) violazione delle medesime norme, deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la violazione degli obblighi informativi sulla base di risultanze documentali incompatibili; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa pronuncia su cinque motivi dell’appello incidentale; 4) violazione dell’art. 23 T.U.F., dell’art. 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, con riferimento a una nota del 31 ottobre 2007 che, secondo i ricorrenti, documentava un grave disservizio informativo imputabile alla banca. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché mirava a una rivalutazione del fatto e, comunque, la mancata consegna della copia del contratto non determina nullità del contratto quadro; il secondo perché in parte introduceva questioni nuove e in parte sollecitava una nuova valutazione delle prove; il terzo per difetto di specificità nella deduzione dell’omessa pronuncia; il quarto per la sovrapposizione impropria di censure ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., per carenza di autosufficienza e perché l’onere probatorio non risultava violato, essendo l’intermediario tenuto a provare il proprio adempimento ma non essendo configurabile un obbligo informativo permanente oltre l’esecuzione dell’ordine, salvo gestione di portafogli non dedotta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 23 t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998)

    La nullità prevista dalla norma presidia la forma dell'accordo in quanto modalità espressiva del consenso; non sanziona la mancata consegna dell'esemplare del contratto al cliente.

  • artt. 30, 37 e 47 reg. Consob n. 11522/1998

    Sono richiamati come norme di disciplina degli obblighi informativi e della regolazione del rapporto di intermediazione; la loro violazione non è stata ritenuta dimostrata e, in cassazione, le censure sono state giudicate inammissibili perché dirette a rivalutare il fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione di omessa pronuncia richiede la puntuale trascrizione delle domande o eccezioni asseritamente non esaminate e l'indicazione degli atti in cui furono proposte.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per sostenere la nullità della sentenza per difetto di pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione/struttura della sentenza deve essere dedotto in modo specifico; non è sufficiente una critica generica o riassuntiva.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata dalla regola legale, non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Non è consentita la mescolanza di censure eterogenee; il motivo deve essere ricondotto con chiarezza a uno specifico vizio denunciabile. L'omesso esame ex n. 5 riguarda un fatto storico decisivo e non la mera insufficiente valutazione delle prove.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare in modo specifico atti e documenti rilevanti, trascrivendone o riassumendone il contenuto essenziale e precisandone la collocazione processuale.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    Per il vizio di omesso esame o per le censure che richiedono l'esame diretto degli atti, occorre il deposito e la precisa indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito.
  • La mancata consegna al cliente della copia del contratto quadro di intermediazione finanziaria non determina, di per sé, la nullità del contratto, perché la forma richiesta dall'art. 23 T.U.F. attiene alla manifestazione scritta del consenso e non alla successiva consegna dell'esemplare.
  • In materia di servizi di investimento, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario, il danno e il nesso causale; l'intermediario deve provare il proprio adempimento specifico e la diligenza richiesta.
  • Gli obblighi informativi dell'intermediario, fuori dall'ipotesi di gestione di portafogli, sono funzionali all'operazione da compiere e si esauriscono con essa, senza configurare un dovere informativo permanente per tutta la durata del rapporto.
  • La deduzione dell'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede specificità massima: il ricorrente deve riportare nel ricorso le domande o eccezioni non esaminate e indicare con precisione dove siano state formulate nei gradi di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla valutazione delle prove o alla logicità complessiva dell'apprezzamento del merito.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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