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Sentenza

Sentenza n. 2535/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva riconosciuto il pagamento di € 887,59, oltre interessi legali, per indennità sostitutiva di ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti del codice del processo amministrativo, chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1457/2025, notificata al Ministero il 17 ottobre 2025 e passata in giudicato. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato l’amministrazione al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, per complessivi € 887,59, oltre interessi legali. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. È stata riconosciuta l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza anche per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. Il giudice ha verificato l’esistenza del giudicato e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni, decorrente dalla notificazione della sentenza all’amministrazione. Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è stato accolto ed è stato ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. È stato inoltre disposto, per il caso di ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, da attivare su istanza dell’interessato entro un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario è stato nominato senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di ottenere l’esecuzione delle decisioni giudiziarie non spontaneamente adempiute.

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze definitive del giudice ordinario, quando l’amministrazione sia tenuta ad adempiere.

  • art. 114 c.p.a.

    Regola il procedimento di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e predisporre misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    L’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La regola sull’assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    Norma richiamata quale disposizione introduttiva dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’obbligata sia una pubblica amministrazione.
  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è proponibile, per le condanne al pagamento di somme di denaro, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato contenente una condanna pecuniaria, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione o di un’articolazione amministrativa competente, con facoltà di delega, e può operare senza compenso aggiuntivo quando trovi applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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