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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26807/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che confermava l'applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di De Matteo per i reati di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990 in concorso con art. 110 c.p.) e per il reato di resistenza/ostacolo all'esercizio della funzione pubblica (artt. 110 e 337 c.p.), in relazione a un inseguimento notturno durante il quale l'auto condotta dal coimputato Di Martino avrebbe effettuato manovre pericolose e De Matteo avrebbe lanciato dal finestrino una busta poi risultata contenere cocaina. La difesa ha proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione e carenza di gravi indizi per il reato di resistenza, sostenendo che la condotta non avrebbe messo in pericolo terzi e che gli agenti non avrebbero adeguatamente dimostrato l'intimazione dell'alt; 2) insufficienza di indizi circa la consapevolezza di De Matteo sulla presenza di droga nella busta (contestazione del concorso nella detenzione); 3) mancata valutazione della derubricazione alla fattispecie attenuata dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la dinamica descritta nel verbale (accelerazione, manovre pericolose durante l'inseguimento) fosse idonea, sul piano degli indizi richiesti nella fase cautelare, a integrare il reato di resistenza in concorso, e ha escluso la rilevanza delle censure meramente critiche sulla valutazione di merito. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto sussistente un compendio indiziario grave: il gesto di disfarsi della busta durante l'inseguimento è stato letto come comportamento compatibile con la consapevolezza del contenuto illecito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse concreto alla diversa qualificazione giuridica (nessuna utilità pratica invocata dal ricorrente rispetto alla misura cautelare), richiamando il principio secondo cui l'impugnazione richiede un vantaggio pratico per l'impugnante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'ordinanza del Tribunale del Riesame con cui si valuta la misura cautelare; richiamata come base procedurale del provvedimento impugnato.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; interpretata come applicabile alla fattispecie con Di Martino autore materiale e De Matteo in concorso.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione al reato contestato di resistenza/ostacolo all'esercizio di pubblica funzione; la decisione interpreta la condotta di guida pericolosa come idonea, a livello indiziario, a integrare il reato.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (comma 5)

    Norma sulle fattispecie sanzionatorie per stupefacenti; la derubricazione invocata alla fattispecie di comma 5 è stata ritenuta inammissibile per mancanza di utilità pratica rispetto alle misure cautelari richieste.

  • art. 568 comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che l'impugnazione presuppone un interesse concreto e attuale dell'impugnante; utilizzato per dichiarare l'inammissibilità della richiesta di derubricazione priva di vantaggio pratico.

  • art. 4 comma 3 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con L. 13 novembre 2023, n. 159

    Richiamato ai fini della considerazione sul regime sanzionatorio aggiornato (limiti edittali) e sulla possibile incidenza della nuova formulazione sulla misura cautelare; la Corte valuta che comunque la pena edittale applicabile non impedisce l'adozione di misure detentive.

Massime di principio

  • In presenza di un inseguimento con manovre pericolose verso agenti, anche una sola manovra grave può fondare, sul piano degli indizi cautelari, il reato di resistenza o di ostacolo all'azione della polizia: la brevità del fatto o l'ora notturna non escludono automaticamente la pericolosità.
  • Il gesto di disfarsi di un oggetto (es. gettare una busta dal finestrino) durante l'intervento degli agenti può essere valorizzato come indizio grave della consapevolezza del contenuto illecito, specie se collegato alla dinamica complessiva dell'evento.
  • La semplice disponibilità di denaro non è di per sé decisiva per escludere o assolvere dalla responsabilità per droga; occorre valutare il quadro indiziario complessivo.
  • Le censure meramente critiche sulla valutazione del merito operata dai giudici del riesame sono spesso inammissibili in sede di legittimità se non è dimostrata una manifesta illogicità o carenza motivazionale grave.
  • Le domande di derubricazione in sede cautelare possono essere dichiarate inammissibili se il ricorrente non dimostra un "interesse concreto" ossia una utilità pratica derivante dalla diversa qualificazione (ad es. incidenza sulla pena edittale tale da escludere misure detentive).
  • Per impugnare con successo decisioni cautelari è strategico dimostrare: errori di diritto nella motivazione, nuovi elementi probatori o la concreta assenza dei presupposti cautelari (esigenze cautelari, gravità indiziaria), non limitandosi a rilievi di mera opportunità o ricostruzione alternativa priva di supporto probatorio.

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