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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20109/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dalla società nei confronti di amministrazioni statali per ottenere l'accertamento della proprietà privata di alcuni mappali situati nel Comune di Ameglia, in opposizione alla delimitazione dei confini effettuata con termini lapidei e resa esecutiva da decreto ministeriale. Il Tribunale aveva qualificato la domanda come regolamento di confini ex art. 950 c.c. e aveva ritenuto che l'area fosse demanio marittimo, perché costituente arenile funzionale agli usi del mare anche dopo il ritiro naturale delle acque, nonostante la presenza di manufatti privati. La Corte d'appello ha confermato, ritenendo che la demanialità discendesse dalla natura oggettiva del bene e che le opere antropiche non ne mutassero la destinazione. In cassazione la società ha proposto sette motivi: con i primi due ha denunciato falsa applicazione degli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav., in relazione agli artt. 42 Cost. e 1 Protocollo n. 1 CEDU, oltre a vizio motivazionale, sostenendo che i cordoli sarebbero stati superati dall'acqua solo in casi eccezionalissimi e quindi non ricorrerebbero i presupposti dell'arenile; con il terzo ha contestato che possano considerarsi mareggiate straordinarie anche eventi di eccezionale intensità provvisoriamente modificativi dello stato dei luoghi; con il quarto, quinto, sesto e settimo motivo ha nuovamente dedotto violazione di legge, chiedendo in sostanza un riesame del merito e della valutazione probatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla motivazione non integrasse alcuna anomalia motivazionale censurabile in sede di legittimità, poiché la sentenza d'appello conteneva una motivazione percepibile e riferita al caso concreto; ha inoltre osservato che le censure miravano in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e l'accertamento di fatto compiuti dal giudice di merito. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha qualificato come manifestamente infondato, perché volto a introdurre una distinzione non prevista tra diverse categorie di mareggiate straordinarie. I motivi successivi sono stati considerati come richiesta di un improprio terzo grado di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 950 c.c.

    La domanda originaria è stata inquadrata come azione di regolamento di confini.

  • art. 822 c.c.

    È richiamato per affermare che l'arenile e il lido del mare appartengono al demanio marittimo in base alla natura oggettiva del bene.

  • art. 28 cod. nav.

    È richiamato insieme all'art. 822 c.c. per individuare l'estensione del demanio marittimo.

  • art. 42, co. 2, Cost.

    È invocato dalla ricorrente, ma la Corte ritiene infondate o inammissibili le censure costruite su tale parametro.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    È invocato dalla ricorrente, ma non incide sulla conclusione della Corte, che ritiene corretta la qualificazione demaniale.

  • art. 111, co. 7, Cost.

    È richiamato a sostegno del denunciato vizio motivazionale, ma la Corte esclude l'anomalia della motivazione.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato quale norma sulla valutazione delle prove, ma la censura viene ritenuta diretta a contestare il merito.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato in relazione al preteso vizio di motivazione, escluso dalla Corte.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è censurabile solo l'anomalia motivazionale nei casi estremi individuati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    È richiamato come filtro di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento consolidato.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    È evocato solo in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 348-bis c.p.c.

    È richiamato in via sistematica nel discorso sul filtro dell'inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale base del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in un riesame del merito o della valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si risolva in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, mentre non è deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione o non è riferibile al caso concreto; se il ragionamento del giudice è ricostruibile e collegato alle risultanze di causa, la censura non è ammissibile.
  • Ai fini della qualificazione di un bene come demanio marittimo, il giudice deve verificare la sua attuale consistenza obiettiva al momento della decisione; se il bene presenti i caratteri del lido o dell'arenile, la demanialità sussiste indipendentemente da atti costitutivi della pubblica amministrazione o da opere private sul bene.
  • L'arenile comprende anche il tratto di terraferma che costituisce il relitto naturale del ritirarsi del mare e che sia funzionale, anche solo potenzialmente, agli usi del mare; non rilevano, per escluderne la natura demaniale, manufatti o delimitazioni di origine antropica che non ne impediscano tale funzione.
  • Non è configurabile, all'interno della nozione di mareggiate straordinarie, una ulteriore sotto-categoria di eventi 'più straordinari' idonea a sottrarre l'area alla disciplina del demanio marittimo se essa sia comunque normalmente interessata, in via oggettiva, dagli usi del mare.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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