Cassazione Penale, Sentenza n. 3039/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Comito ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro che aveva rigettato l'appello cautelare avverso la misura interdittiva della sospensione dall'ufficio pubblico (durata 1 mese) applicata dal G.I.P. di Vibo Valentia il 17/04/2024, connessa ai reati contestati (art. 452-bis c.p. e art. 323 c.p.) per fatti legati alla gestione dei conferimenti presso la Eco Call s.p.a.. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) interesse attuale all'impugnazione nonostante la scadenza della misura, a causa di pregiudizi professionali ed economici (differenza retributiva indicata in euro 40.960,36 lordi); 2) carenza di autonoma valutazione della posizione di Comito da parte del Tribunale del Riesame; 3) insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti (sia abuso d'ufficio che reato ambientale previsto dall'art. 452-bis); 4) assenza delle esigenze cautelari e del pericolo di reiterazione, dato il diverso incarico attuale dell'interessato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che la misura interdittiva era ormai cessata e che la sopravvenuta inefficacia della misura interdittiva determina il venir meno dell'interesse all'impugnazione. La Corte ha inoltre precisato che le misure interdittive non danno luogo a profili riparatori ex art. 314 c.p.p. e che la mera persistenza del procedimento penale non integra interesse concreto e attuale. Ha aggiunto che l'abrogazione dell'abuso d'ufficio (legge n. 114/2024) non avrebbe comunque cancellato la misura, ove questa non fosse scaduta, posto che la misura poggiava anche sul reato previsto dall'art. 452-bis c.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Fattispecie ambientale ritenuta ancora penalmente rilevante e parte della motivazione a sostegno della misura interdittiva; la sua persistenza avrebbe reso la misura giustificabile anche senza l'art. 323 c.p.
Norma sull'abuso d'ufficio indicata tra le imputazioni originarie; la Corte osserva che l'eventuale successiva abrogazione di tale reato non avrebbe automaticamente invalidato la misura, se questa fosse rimasta in vigore per altri fondamenti
art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006
art. 29 decies, comma 9, del d. lgs. n. 152 del 2006
Normativa richiamata rispetto alle diffide e alle eventuali proroghe per la conformazione degli impianti; il ricorso sosteneva che la normativa consente proroghe adeguatamente motivate, mentre l'atto cautelare riteneva comunque sussistenti violazioni pregresse
La Corte richiama il principio per cui le misure interdittive non comportano profili riparatori ai sensi di questa norma, utilizzando tale principio per escludere che l'assenza di effetti attuali della misura possa essere supplita da richieste riparatorie
legge n. 114 del 9 agosto 2024
legge n. 114 del 9 agosto 2024
Richiamata come norma che ha abrogato il delitto di abuso d'ufficio; la Corte osserva che l'abrogazione non avrebbe comunque fatto venir meno la misura se questa fosse stata ancora efficace, essendo rimasto invocabile l'art. 452-bis
Norma applicata per l'onere delle spese al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Citate in relazione ai criteri per l'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, la Corte ha valutato che il ricorso non era presentato con colpa e ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000
Massime di principio
- La sopravvenuta cessazione di efficacia di una misura cautelare interdittiva determina, di regola, la mancanza di interesse concreto e attuale all'impugnazione e dunque l'inammissibilità del ricorso.
- Gli effetti professionali o economici subiti dopo l'applicazione, ma cessati con la scadenza della misura, difficilmente possono valere a mantenere l'interesse ad impugnare ove la misura sia divenuta inefficace.
- Le misure interdittive non generano automaticamente diritti a riparazione ex art. 314 c.p.p.; pertanto la possibilità di ottenere tutele riparatorie non supplisce l'assenza di interesse processuale all'impugnazione.
- L'abrogazione successiva di una fattispecie di reato non annulla automaticamente tutti gli effetti cautelari già adottati se, al momento della decisione, permangono altri titoli penali che giustificano la misura.
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve dimostrare un interesse attuale e concreto: non è sufficiente la mera pendenza del procedimento o conseguenze economiche generiche; serve un pregiudizio attuale riconducibile alla misura ancora efficace.
- In caso di inammissibilità il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni verso la Cassa delle ammende; è importante valutare la buona fede nella presentazione del ricorso per modulare eventuali sanzioni
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