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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2977/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Salerno in due motivi: (1) nullità per omessa traduzione della sentenza di primo grado nella lingua nota all'imputato (somalo), con conseguente sospensione del termine d'impugnazione e inammissibilità della sentenza stessa; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo la mancata prova dell'esistenza dell'associazione criminale e della sua partecipazione, per un errore nella trascrizione/traduzione delle intercettazioni da parte del perito (le conversazioni riguarderebbero trasferimenti di denaro e non di persone) e per il presunto utilizzo di brogliacci non acquisiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in entrambi i motivi. Sul primo motivo ha ritenuto che, comunque, l'eventuale nullità per omessa traduzione sia stata sanata perché la Corte d'appello aveva disposto e depositato la traduzione della sentenza di primo grado prima che l'imputato potesse proporre un autonomo atto di appello, e l'imputato era presente e ha reso spontanee dichiarazioni; inoltre il ricorrente non ha indicato un pregiudizio concreto e verificabile derivante dall'omessa traduzione. Sul secondo motivo ha confermato che la valutazione delle intercettazioni e delle informazioni di polizia rientra nel sindacato di merito: le trascrizioni del perito sono state ritenute chiare e prive di vizi, le conversazioni, anche se talvolta riferite a termini che possono indicare "denaro", sono state valutate nel loro contesto investigativo come collegabili al trasferimento di persone; la Corte di cassazione non è luogo per rieffettuare il giudizio di fatto e la critica generale della persuasività probatoria è inammissibile. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    norma che incrimina l'associazione per delinquere; applicata per contestare al ricorrente il ruolo di capo/promotore nell'organizzazione che favoriva il trasferimento di clandestini

  • art. 12, commi 3 e 5, d.lgs. n. 286/1998

    norme sull'immigrazione applicate per il favoreggiamento dell'ingresso e della permanenza in Italia di cittadini stranieri clandestini; ricorrente ritenuto aver favorito, dietro pagamento, ingressi e permanenze

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    riferita alla disciplina della nullità: la sentenza richiama la giurisprudenza sul regime di nullità (nullità generale a regime intermedio) connessa all'omessa traduzione degli atti all'imputato alloglotto

  • art. 593 c.p.p.

    richiamato in relazione al diritto dell'imputato di proporre personalmente appello: la traduzione mira a consentire l'esercizio consapevole di tale diritto e la decorrenza dei termini

  • art. 581, comma 1-quater c.p.p.

    menzionato rispetto alla possibilità per il difensore, anche senza mandato specifico, di presentare impugnazioni quando mutata la disciplina; utilizzato per argomentare sulla rappresentanza dell'imputato

  • art. 192 c.p.p.

    norma processuale probatoria richiamata dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto invece che le intercettazioni e le informazioni di polizia costituiscono elementi idonei e regolarmente valutati

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    disciplinante i limiti del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione: la Corte può censurare solo la mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non rivalutare i fatti

Massime di principio

  • L'omessa traduzione della sentenza per un imputato che non conosce l'italiano può configurare una nullità a regime intermedio, ma tale nullità può essere sanata se la traduzione viene successivamente depositata e l'imputato ha avuto la concreta possibilità di esercitare l'impugnazione; per ottenere la nullità occorre dimostrare un pregiudizio concreto e attuale derivante dall'omissione
  • La Corte di Cassazione ha limitati poteri di riesame: non è luogo per rimettere in discussione le valutazioni di fatto, la credibilità delle prove o la persuasività del giudice di merito, salvo che ricorrano vizi di motivazione evidenti, manifestamente illogici o contraddittori
  • Contestazioni tecniche relative a trascrizioni o perizie intercettive richiedono nel ricorso l'indicazione puntuale delle parti ritenute erronee e l'allegazione dei documenti/perizie; lamentele generiche sulla correttezza delle trascrizioni risultano inammissibili in Cassazione
  • Se la difesa non propone un autonomo ricorso personalmente dopo aver ricevuto la traduzione e/o ha agito nei termini utili in udienza (es. rendendo dichiarazioni), la presunzione di conoscenza e la mancanza di pregiudizio possono rendere non decisiva l'omessa traduzione iniziale
  • In procedimenti fondati soprattutto su intercettazioni, è determinante il contesto investigativo e probatorio: termini criptici nelle conversazioni possono essere interpretati alla luce delle indagini; tuttavia, chi contesta la lettura deve fornire elementi specifici che mostrino l'irragionevolezza o l'incoerenza della valutazione del giudice di merito

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