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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2970/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le parti civili hanno impugnato la sentenza di appello che, accogliendo l'eccezione di incompetenza funzionale, aveva annullato la sentenza di primo grado e disposto la trasmissione degli atti al Procuratore presso il Tribunale di Potenza. Hanno dedotto due gruppi di censure: (1) questione di costituzionalità dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., nella parte che impedisce l'impugnazione immediata in Cassazione delle sentenze dichiarative di incompetenza, per presunta violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. (sostenevano che l'annullamento del processo di ampia portata e la possibile vanificazione delle statuizioni a favore delle parti civili generano un danno irreparabile che dovrebbe essere sindacabile in Cassazione); (2) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 11 cod. proc. pen. (e subordinata questione di costituzionalità ex art. 25 Cost.), sostenendo che la dislocazione del processo per la presenza di magistrati onorari costituiti parte civile era ingiustificata, specie perché alcuni di essi avevano poi cessato dal servizio, e che la norma non dovrebbe operare in processi che riguardano beni collettivi di vasta portata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e le questioni di legittimità costituzionale manifestamente infondate. Ha ritenuto inammissibile la rimessione alle Sezioni Unite (art. 618 cod. proc. pen.) perché mancava il contrasto giurisprudenziale richiesto. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui la sentenza che dichiara l'incompetenza (prima o in appello) è insuscettibile di impugnazione in Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., salvo casi di abnormità strutturale o funzionale non dedotti nel ricorso. Ha qualificato la sentenza impugnata come pronuncia di mero rito, non idonea a produrre un pregiudizio irreparabile che giustifichi il ricorso in Cassazione; ha indicato come rimedi ordinari/alternativi la denuncia di conflitto ex art. 28 e la riproposizione dell'eccezione come motivo di ricorso ordinario nei limiti previsti. Ha inoltre dichiarato pregiudizialmente inammissibile il ricorso riferito a un imputato deceduto. Per essere stata giudicata l'impugnazione infondata, la Corte ha condannato le associazioni ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 568, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 568, comma 2, cod. proc. pen.

    La sentenza che dichiara l'incompetenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente è insuscettibile di impugnazione in Cassazione, salvo casi di abnormità strutturale o funzionale

  • art. 11, cod. proc. pen.

    Disciplina la competenza funzionale; la Corte non ha ritenuto gli argomenti dei ricorrenti idonei a escludere l'applicazione della norma solo perché alcuni magistrati onorari avevano successivamente cessato dal servizio

  • art. 28 e ss., cod. proc. pen. (conflitto di competenza)

    Il rimedio ordinario per le questioni di competenza è la denuncia di conflitto davanti alla Corte di Cassazione piuttosto che l'impugnazione immediata della sentenza declinatoria

  • art. 610 e art. 618, cod. proc. pen.

    art. 610, art. 618 cod. proc. pen.

    Regolano l'assegnazione dei ricorsi alle sezioni e la rimessione alle Sezioni Unite; la rimessione è ammessa solo in presenza di contrasto giurisprudenziale o quando il Collegio non condivida un principio già affermato dalle Sezioni Unite

  • art. 111, art. 3, art. 24 Cost.

    art. 111 Cost.; art. 3 Cost.; art. 24 Cost.

    I parametri costituzionali evocati non sono stati ritenuti violati: la limitazione delle impugnazioni nel processo penale risponde a ragionevoli esigenze di ordine pubblico processuale e alla natura pubblicistica del procedimento penale

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna al pagamento delle spese e per la sanzione alla Cassa delle ammende a carico delle parti civili per impugnazioni considerate irrituali o colpose

  • art. 576 e 606, cod. proc. pen.

    art. 576 cod. proc. pen.; art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamate nel corpo del ragionamento: art. 576 delimita il potere di impugnazione della parte civile; art. 606 disciplina i motivi di ricorso ordinario per l'imputato

Massime di principio

  • Le sentenze che dichiarano l'incompetenza (sia in primo grado sia in appello) sono, di regola, inoppugnabili in Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen.; la parte civile non ha generalmente titolo a proporre ricorso per cassazione contro pronunce di mero rito processuale
  • Il rimedio appropriato per contestare la competenza è la denuncia di conflitto di competenza (art. 28 e ss. cod. proc. pen.) oppure la riproposizione dell'eccezione nel ricorso ordinario nei limiti previsti; l'impugnazione immediata in Cassazione è eccezionale e ammessa solo per abnormità strutturali o funzionali
  • Le censure di incostituzionalità contro il divieto di impugnazione immediata devono dimostrare l'esistenza di un pregiudizio irreparabile non altrimenti rimediabile; la mera dilatazione dei tempi o la vanificazione provvisoria di statuizioni favorevoli non basta di per sé
  • La cessazione dal servizio del magistrato onorario costituito parte civile non è automaticamente sufficiente a escludere l'operatività dell'art. 11 cod. proc. pen.; la valutazione dell'imparzialità e della necessità della dislocazione è rigorosa e non meramente formale
  • Prima di intraprendere impugnazioni di questo tipo valutare il rischio di inammissibilità e le conseguenze economiche (spese e possibili somme alla Cassa delle ammende); la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall'art. 618

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