Cassazione Penale, Sentenza n. 2970/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili hanno impugnato la sentenza di appello che, accogliendo l'eccezione di incompetenza funzionale, aveva annullato la sentenza di primo grado e disposto la trasmissione degli atti al Procuratore presso il Tribunale di Potenza. Hanno dedotto due gruppi di censure: (1) questione di costituzionalità dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., nella parte che impedisce l'impugnazione immediata in Cassazione delle sentenze dichiarative di incompetenza, per presunta violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. (sostenevano che l'annullamento del processo di ampia portata e la possibile vanificazione delle statuizioni a favore delle parti civili generano un danno irreparabile che dovrebbe essere sindacabile in Cassazione); (2) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 11 cod. proc. pen. (e subordinata questione di costituzionalità ex art. 25 Cost.), sostenendo che la dislocazione del processo per la presenza di magistrati onorari costituiti parte civile era ingiustificata, specie perché alcuni di essi avevano poi cessato dal servizio, e che la norma non dovrebbe operare in processi che riguardano beni collettivi di vasta portata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e le questioni di legittimità costituzionale manifestamente infondate. Ha ritenuto inammissibile la rimessione alle Sezioni Unite (art. 618 cod. proc. pen.) perché mancava il contrasto giurisprudenziale richiesto. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui la sentenza che dichiara l'incompetenza (prima o in appello) è insuscettibile di impugnazione in Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., salvo casi di abnormità strutturale o funzionale non dedotti nel ricorso. Ha qualificato la sentenza impugnata come pronuncia di mero rito, non idonea a produrre un pregiudizio irreparabile che giustifichi il ricorso in Cassazione; ha indicato come rimedi ordinari/alternativi la denuncia di conflitto ex art. 28 e la riproposizione dell'eccezione come motivo di ricorso ordinario nei limiti previsti. Ha inoltre dichiarato pregiudizialmente inammissibile il ricorso riferito a un imputato deceduto. Per essere stata giudicata l'impugnazione infondata, la Corte ha condannato le associazioni ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
La sentenza che dichiara l'incompetenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente è insuscettibile di impugnazione in Cassazione, salvo casi di abnormità strutturale o funzionale
art. 11, cod. proc. pen.
Disciplina la competenza funzionale; la Corte non ha ritenuto gli argomenti dei ricorrenti idonei a escludere l'applicazione della norma solo perché alcuni magistrati onorari avevano successivamente cessato dal servizio
art. 28 e ss., cod. proc. pen. (conflitto di competenza)
Il rimedio ordinario per le questioni di competenza è la denuncia di conflitto davanti alla Corte di Cassazione piuttosto che l'impugnazione immediata della sentenza declinatoria
art. 610 e art. 618, cod. proc. pen.
art. 610, art. 618 cod. proc. pen.
Regolano l'assegnazione dei ricorsi alle sezioni e la rimessione alle Sezioni Unite; la rimessione è ammessa solo in presenza di contrasto giurisprudenziale o quando il Collegio non condivida un principio già affermato dalle Sezioni Unite
art. 111, art. 3, art. 24 Cost.
art. 111 Cost.; art. 3 Cost.; art. 24 Cost.
I parametri costituzionali evocati non sono stati ritenuti violati: la limitazione delle impugnazioni nel processo penale risponde a ragionevoli esigenze di ordine pubblico processuale e alla natura pubblicistica del procedimento penale
art. 616, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna al pagamento delle spese e per la sanzione alla Cassa delle ammende a carico delle parti civili per impugnazioni considerate irrituali o colpose
art. 576 e 606, cod. proc. pen.
art. 576 cod. proc. pen.; art. 606 cod. proc. pen.
Richiamate nel corpo del ragionamento: art. 576 delimita il potere di impugnazione della parte civile; art. 606 disciplina i motivi di ricorso ordinario per l'imputato
Massime di principio
- Le sentenze che dichiarano l'incompetenza (sia in primo grado sia in appello) sono, di regola, inoppugnabili in Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen.; la parte civile non ha generalmente titolo a proporre ricorso per cassazione contro pronunce di mero rito processuale
- Il rimedio appropriato per contestare la competenza è la denuncia di conflitto di competenza (art. 28 e ss. cod. proc. pen.) oppure la riproposizione dell'eccezione nel ricorso ordinario nei limiti previsti; l'impugnazione immediata in Cassazione è eccezionale e ammessa solo per abnormità strutturali o funzionali
- Le censure di incostituzionalità contro il divieto di impugnazione immediata devono dimostrare l'esistenza di un pregiudizio irreparabile non altrimenti rimediabile; la mera dilatazione dei tempi o la vanificazione provvisoria di statuizioni favorevoli non basta di per sé
- La cessazione dal servizio del magistrato onorario costituito parte civile non è automaticamente sufficiente a escludere l'operatività dell'art. 11 cod. proc. pen.; la valutazione dell'imparzialità e della necessità della dislocazione è rigorosa e non meramente formale
- Prima di intraprendere impugnazioni di questo tipo valutare il rischio di inammissibilità e le conseguenze economiche (spese e possibili somme alla Cassa delle ammende); la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall'art. 618
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2968/2025 del 27/01/2025
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2969/2025 del 27/01/2025
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2974/2025 del 27/01/2025
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2977/2025 del 27/01/2025
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2978/2025 del 27/01/2025
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2979/2025 del 27/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →