Cassazione Penale, Sentenza n. 2968/2025 del 27/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Salerno che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta da Bianchi in relazione alla condanna per estorsione aggravata. Il difensore deduceva che la dichiarazione di assenza dell'imputato all'udienza del 18/10/2021 era carente dei requisiti di cui all'art. 420-bis c.p.p. e che la Corte avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., convertire la richiesta in istanza di restituzione nel termine, anziché dichiararla inammissibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato l'applicazione della disciplina anteriore (prima della novella del 2022) in virtù della norma transitoria (art. 89 d.lgs. n.150/2022) perché rileva la data dell'ordinanza che ha disposto il giudizio in assenza. Ha ritenuto che la rescissione del giudicato (art. 629-bis) si applica solo se l'imputato non ha avuto conoscenza dell'intero giudizio; nel caso di specie Bianchi era stato regolarmente citato a giudizio, quindi la richiesta è inammissibile. Ha inoltre escluso la possibilità di convertire l'istanza di rescissione nella richiesta di restituzione in termini, atteso che i due rimedi hanno natura e funzione ontologicamente diverse. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 420-bis c.p.p.
Regola la procedura per il giudizio in assenza; la Corte ha ritenuto che eventuali vizi relativi a differimenti di udienza non rientrano tra le nullità della "vocatio in iudicium" e devono essere dedotti nel merito con gli ordinari mezzi di impugnazione.
art. 629-bis c.p.p. (già 625-ter)
Disciplina la rescissione del giudicato; la Corte ha interpretato che l'onere probatorio è a carico del ricorrente che deve dimostrare la incolpevole ignoranza dell'esistenza del processo per poter accedere al rimedio.
art. 568, comma 5, c.p.p.
Principio di conservazione degli atti/processi impugnatori; la Corte ha ritenuto che non si può applicare per riqualificare un'istanza di rescissione in una richiesta di restituzione in termini, perché i rimedi non sono entrambi qualificati come impugnazioni dal codice.
art. 89 d.lgs. n.150/2022 (disposizione transitoria)
"quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni ... anteriormente vigenti"
Stabilisce che per processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi le norme anteriori; la Corte ha applicato la disciplina previgente avendo rilevato la data dell'ordinanza che disponeva il procedimento in assenza.
art. 616 c.p.p.
Prevede che la parte che propone ricorso dichiarato inammissibile sia condannata al pagamento delle spese; la Corte l'ha applicato condannando il ricorrente alle spese e, per profili di colpa, al pagamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato ex art. 629-bis è esclusa quando l'imputato ha avuto conoscenza del giudizio (es. regolare notifica del decreto di citazione); il rimedio è riservato a chi ignora incolpevolmente l'esistenza del processo.
- Per stabilire quale disciplina applicare si guarda alla data dell'ordinanza che ha disposto il giudizio in assenza e non alla data della sentenza passata in giudicato, in presenza di disposizioni transitorie.
- L'omessa comunicazione del differimento di un'udienza, se non attiene alla "vocatio in iudicium", configura una nullità da eccepire nel merito con i normali mezzi di impugnazione e non giustifica la rescissione del giudicato.
- Non è possibile la riqualificazione automatica di una istanza di rescissione in una richiesta di restituzione in termini: i due rimedi hanno natura e funzione diverse e il principio di conservazione non impone tale conversione.
- Il ricorrente che proponga un rimedio manifestamente inammissibile può essere condannato alle spese e, se sussistono profili di colpa nella scelta del motivo, anche alla Cassa delle ammende.
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