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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2978/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revocazione della confisca di strumenti finanziari acquistati nel 2010 e confiscati con decreto del Tribunale di Torino (30/05/2013) confermato in appello e in cassazione. Il Mauro fondava la revocazione sull'assoluzione intervenuta nel 2022 per fatti di truffa e riciclaggio fino al 2013, sostenendo che tale assoluzione escluderebbe "in modo assoluto" i presupposti della confisca di prevenzione (perché la confisca può colpire solo beni acquistati nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale). L'istanza veniva dichiarata inammissibile in primo grado dalla Corte d'appello di Milano per tardività, per mancata produzione in copia autentica della sentenza assolutoria e per manifesta infondatezza nel merito; il ricorso in Cassazione deduceva difetto di motivazione sulla persistenza e sull'attualità della pericolosità e censurava la decorrenza del termine semestrale e l'obbligo di allegare la copia autentica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Mauro. Ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato che l'elemento invocato (la sentenza assolutoria del 26/10/2022) non costituisce "prova nuova decisiva" sopravvenuta ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. 159/2011, ma rientra nella fattispecie della lett. b) (sentenze penali definitive sopravvenute) e, comunque, non esclude "in modo assoluto" i presupposti della confisca perché la sentenza si fonda in parte su dichiarazioni del medesimo Mauro e, in ogni caso, ricostruisce condotte illecite (seppure riconducibili a diverso titolo di reato, truffa anziché riciclaggio) che confermano la natura lucrogenica delle attività poste in essere. La Corte ha inoltre chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il termine semestrale per proporre la revocazione decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale (qui il 11/03/2023) e ha riconosciuto che la mancata produzione in copia autentica della sentenza assolutoria non era decisiva nel caso di specie; nondimeno la revocazione è stata rigettata per l'assenza del requisito specifico richiesto dall'art. 28 lett. b) (assoluzione che escluda in modo assoluto i presupposti della confisca) e per la manifesta infondatezza della domanda alla luce degli elementi già acquisiti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione - "codice antimafia")

    "art. 28, comma 1, lett. a) e b) e comma 3"

    L'art. 28 disciplina la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione: lett. a) prova nuova decisiva sopravvenuta; lett. b) quando fatti accertati con sentenze penali definitive sopravvenute o conosciute dopo il procedimento escludano in modo assoluto i presupposti della confisca; comma 3 prevede il termine di sei mesi per proporre la revocazione dalla data in cui si verifica il caso. La Corte ha richiamato che non qualsiasi sentenza assolutoria produce automaticamente la revocazione: occorre che la sentenza riguardi direttamente i fatti che giustificarono il giudizio di pericolosità e che li escluda in modo assoluto.

  • art. 633, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo, a pena di inammissibilità in alcune ipotesi, di allegare copia autentica delle sentenze invocate; la Corte ha osservato che tale obbligo non si applica automaticamente al caso di specie (si applica ai casi indicati nelle prime due lettere dell'art. 630, comma 1 c.p.p.), pertanto la mancata produzione non era decisiva qui.

  • Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca (giurisprudenza di legittimità)

    "In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione... è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento... sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva"

    Richiama la distinzione tra prove realmente sopravvenute e prove preesistenti ma scoperte dopo, utili ai fini della revocazione; la Corte l'ha citata per inquadrare i limiti dell'eventuale prova nuova invocata dal ricorrente.

  • Sez. 5, n. 32994 del 30/03/2017 (Trubchaninova)

    Precedente che ha valutato la coincidenza temporale tra acquisto del bene e pericolosità sociale e ha ritenuto legittima la confisca in presenza di elementi che indicano la provenienza illecita della provvista anche se desunti da procedimenti diversi o da indagini archiviate.

  • Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019 (Simply soc. coop.)

    "la sopravvenuta sentenza penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione... la misura può essere revocata solo se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali era stata ordinata la confisca"

    Conferma l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale e la necessità che l'assoluzione riguardi direttamente e definitivamente i fatti fondanti la misura di prevenzione.

  • Sez. 5, n. 18000 del 14/02/2024 (Cesarano)

    Sottolinea che la revocazione non può essere usata per sollecitare un nuovo giudizio su fatti già esaminati nei gradi di impugnazione, al di fuori delle ipotesi tipizzate dall'art. 28.

  • Sez. 1, n. 26880 del 26/05/2015 (Trubchaninova, citata)

    Richiamata nel contesto per la valutazione della rilevanza temporale degli elementi che fondano la pericolosità e la confisca; conferma che il giudizio di pericolosità deve essere valutato con riferimento al periodo in cui si è formata la provvista.

Massime di principio

  • La revocazione della confisca di prevenzione richiede elementi molto stringenti: o una prova nuova e decisiva sopravvenuta (art. 28 lett. a) o una sentenza penale definitiva che escluda in modo assoluto i presupposti della confisca (art. 28 lett. b). Una semplice assoluzione non comporta automaticamente la revoca se non incide in modo assoluto sui fatti che avevano giustificato la misura.
  • Le sentenze penali fondate su elementi già noti (es. dichiarazioni del medesimo proposto) non costituiscono di regola "prove nuove" sopravvenute; se la prova era conoscibile in precedenza, non può giustificare la revocazione salvo dimostrazione di impedimento oggettivo.
  • Il termine di sei mesi per proporre la revocazione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza penale che si intende invocare (ossia dal momento in cui la decisione diventa definitiva), non dalla sola data di pronuncia.
  • Non è ammesso impugnare in sede di revocazione il merito del giudizio di prevenzione per questioni già esaminate nei gradi ordinari; la revocazione è rimedio straordinario e va limitata alle ipotesi tassative dell'art. 28.
  • Quando si invoca la revocazione è fondamentale documentare con precisione la "novità" e la decisività della prova (allegare, se richiesto e applicabile, la copia autentica della sentenza o altri documenti probanti) e dimostrare che la nuova acquisizione elimina "in modo assoluto" i presupposti della misura.
  • La diversa qualificazione del reato in sede penale (es. riconduzione a truffa anziché a riciclaggio) non è necessariamente idonea a far venire meno il giudizio di pericolosità o la provenienza illecita della provvista se resta confermata la natura lucrogenica dell'attività illecita.

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