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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2974/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto di competenza relativo a un procedimento di esecuzione volto alla declaratoria di non eseguibilità ex art. 670 c.p.p. proposto da Elton ARAPI con istanza depositata l'8 aprile 2024. La Corte d'appello di Roma, giudice dell'esecuzione investito dopo la declinatoria pronunciata dal Presidente della Corte d'appello di Firenze (8/08/2024), ha sollevato conflitto negativo ritenendo che, per il principio della perpetuatio competentiae, la competenza dovesse appartenere alla Corte d'appello di Firenze in relazione a una sentenza di quest'ultima resa il 18/09/2015 (irrevocabile 15/11/2017), mentre la Corte d'appello di Firenze aveva disposto la trasmissione a Roma dell'incidente ritenendo prevalente la sentenza del Tribunale di Firenze del 21/11/2007 (irrevocabile 21/04/2008).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato che il decreto del Presidente della Corte d'appello di Firenze dell'8/08/2024 è nullo per violazione delle norme sulla costituzione del giudice (art. 178, comma 1, lett. a). Il presidente non poteva declinare de plano la competenza trattandosi di questione riservata al collegio (art. 666 c.p.p. e seguenti). Perciò il decreto è annullato senza rinvio e si dichiara l'insussistenza del conflitto. Spetta ora al collegio d'appello di Firenze, designato per la trattazione dell'incidente di esecuzione in seguito alla declinatoria del Tribunale di Firenze, adottare i provvedimenti consequenziali e verificare la data di irrevocabilità dei provvedimenti rispetto alla data dell'istanza, nel rispetto del principio di perpetuatio jurisdictionis.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza di declaratoria di non eseguibilità della sentenza; è il titolo sostanziale del procedimento di esecuzione in cui è sorta la questione di competenza

  • art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di nullità assoluta per violazione delle norme sulla costituzione del giudice; applicata per annullare il decreto presidenziale che non indicava la collegialità e la camera di consiglio

  • art. 179, comma 1 cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Corte di legittimità il potere di rilevare d'ufficio le nullità assolute, utilizzato per censurare il provvedimento presidenziale irregolare

  • art. 666, commi 2 e 3 cod. proc. pen.

    Regolano i poteri del Presidente del collegio in materia di esecuzione: il presidente può decidere de plano solo in ipotesi tassative (es. manifesta infondatezza), mentre in tutti gli altri casi la decisione spetta al collegio; qui è stato affermato che la declinatoria di competenza non rientra tra i casi di intervento de plano

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il conflitto di competenza fra organi; richiamata nella giurisprudenza citata relativamente alla impropria attivazione del conflitto da parte del Presidente del collegio

Massime di principio

  • La declinatoria di competenza nell'incidente di esecuzione deve essere decisa dal collegio e non può essere adottata de plano dal Presidente se non nei casi tassativamente previsti dall'art. 666 c.p.p.; il mancato rispetto della collegialità determina nullità assoluta del provvedimento.
  • Se la decisione di un Presidente che declina la competenza è nulla, il conflitto di competenza eventuale non sussiste e il provvedimento presidenziale va annullato; la trattazione della questione spetta al collegio regolarmente costituito.
  • Nel determinare la competenza per questioni connesse all'esecuzione, occorre applicare il principio della perpetuatio jurisdictionis: la competenza si fissa in base all'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile alla data di presentazione dell'istanza.
  • Il giudice che riceve la declinatoria del Tribunale deve verificare la cronologia delle irrevocabilità delle pronunce pertinenti rispetto alla data dell'istanza per rispettare la perpetuatio jurisdictionis.
  • Le nullità relative alla costituzione dell'organo decisorio possono essere rilevate d'ufficio in sede di legittimità e comportano l'annullamento senza rinvio dell'atto viziato, rimettendo la materia alla decisione collegiale competente.

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