Cassazione Penale, Sentenza n. 2969/2025 del 27/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo relativo all'immobile occupato dalla ricorrente. La difesa censurava: carenza di legittimazione del Tribunale nel non valutare il difetto di querela e la mancata prova della proprietà dell'immobile (con conseguente insussistenza del reato contestato), errata valutazione dello stato di necessità; inoltre sosteneva l'interesse ad impugnare in quanto la ricorrente possedeva l'immobile da oltre un anno e non era stata esperita azione di spoglio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio per cui l'indagato non titolare del bene può proporre riesame solo se dimostra un interesse concreto e attuale corrispondente all'effetto tipizzato (la restituzione della cosa mediante dissequestro), interesse che nel caso concreto mancava perché la ricorrente non era titolare di alcun diritto sull'immobile. È stato inoltre osservato che il possessore privato del possesso a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria non ha rimedio reintegratorio e dunque non può ottenere il rientro in possesso; le censure di merito sullo stato di necessità sono inammissibili poiché il ricorso contro ordinanze in materia di sequestro ha carattere di impugnazione per violazione di legge. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nonché a versare alla Cassa delle ammende la somma di € 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 633-639-bis cod. pen.
Norme relative al reato contestato nell'indagine (rif. alla fattispecie che coinvolge l'occupazione dell'immobile); la Corte non entra nel merito della responsabilità penale in sede di ammissibilità del ricorso, ma rileva che la mancanza di prova della titolarità può incidere sulla configurazione del reato
art. 322 cod. proc. pen.
Disciplina la legittimazione a proporre richiesta di riesame del titolo cautelare; la Corte specifica che l'indagato non titolare è astrattamente legittimato ma solo se dimostra un interesse concreto e attuale all'impugnazione finalizzato alla restituzione della cosa
Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021 (Di Luca)
Giurisprudenza di riferimento che stabilisce il principio secondo cui l'interesse concreto dell'indagato non titolare deve corrispondere al risultato tipizzato (restituzione) per rendere ammesso il gravame
art. 1168 cod. civ.
Prevede l'azione di reintegrazione per il possessore ingiustamente privato del possesso con modalità violente o clandestine; la Corte ricorda che tale rimedio non opera quando il possesso è stato tolto per effetto di un provvedimento dell'autorità giudiziaria
art. 616 cod. proc. pen.
Consente, con il provvedimento che dichiara l'inammissibilità del ricorso, di condannare la parte privata al pagamento delle spese processuali e, ove sussistano profili di colpa nella causa di inammissibilità, a una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata nel caso per una somma di € 3.000,00
Massime di principio
- L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro è legittimato a chiedere il riesame solo se prova un interesse concreto e attuale all'impugnazione, che si identifica nell'effettiva possibilità di ottenere la restituzione del bene mediante dissequestro
- Il semplice possesso materiale prolungato non equivale a un diritto alla restituzione quando il possesso è stato sottratto per effetto di un provvedimento dell'autorità giudiziaria; in tale ipotesi l'azione reintegratoria possessoria non è efficace
- Le censure di merito relative alla sussistenza del reato o allo stato di necessità, sollevate in ricorso avverso ordinanze di sequestro, sono inammissibili se non fondate su violazioni di legge: il controllo in Cassazione su tali ordinanze è limitato a profili di legittimità
- Chi propone ricorso in cassazione per inammissibilità o manifesta motivi manifestamente infondati rischia la condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
- In casi simili è essenziale documentare non solo un interesse soggettivo alla cosa, ma specificamente l'esistenza di un titolo giuridico idoneo a giustificare la richiesta di restituzione come effetto del riesame
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