Cassazione Civile, Ordinanza n. 29080/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un privato aveva proposto opposizione all'esecuzione promossa per la riscossione di un canone idrico di euro 241,00 vantato da un comune, deducendo la prescrizione biennale del credito ai sensi dell'art. 1, comma 10, della L. n. 205/2017. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e dichiarato estinto il credito. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione e/o falsa applicazione della norma richiamata, assumendo che essa si applicasse solo ai consumi successivi al 1° gennaio 2020, e la violazione dell'art. 11 disp. prel. c.c. La Corte, tuttavia, ha rilevato preliminarmente che il giudice di merito aveva qualificato la controversia come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; in base al principio dell'apparenza, l'impugnazione doveva quindi essere proposta nelle forme dell'appello e non del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, poiché la sentenza impugnata aveva deciso una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il mezzo di impugnazione corretto fosse l'appello, in forza del principio dell'apparenza, e non il ricorso per cassazione. Non sono state liquidate spese per il giudizio di legittimità perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1, comma 10, L. n. 205/2017
richiamato dal giudice di pace come base della prescrizione biennale del credito idrico; il ricorrente ne contestava l'applicabilità ai consumi anteriori al 1° gennaio 2020, ma la Corte non è entrata nel merito della questione
invocato dal ricorrente a sostegno della censura sull'applicazione temporale della norma, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità dell'impugnazione
la controversia è stata qualificata dal giudice di pace come opposizione all'esecuzione; tale qualificazione ha determinato il regime dell'impugnazione
la Corte richiama la soppressione, dal 7 luglio 2009, dell'ultimo periodo dell'articolo come base del principio per cui la sentenza che decide l'opposizione all'esecuzione è appellabile e non ricorribile per cassazione
art. 49, comma 2, L. n. 69 del 2009
norma che ha soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c., incidendo sul mezzo di impugnazione esperibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il deposito della memoria del ricorrente nel procedimento camerale
Massime di principio
- Quando il giudice di merito qualifica espressamente la domanda o il tipo di opposizione, la scelta del mezzo di impugnazione deve essere compiuta secondo il principio dell'apparenza, facendo riferimento a tale qualificazione e non a quella prospettata dalle parti.
- La sentenza che decide una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dopo la modifica introdotta dalla L. n. 69/2009, è impugnabile con appello e non con ricorso per cassazione.
- L'erronea qualificazione della domanda sostenuta dall'impugnante non consente di derogare al mezzo di impugnazione previsto in base alla qualificazione data dal giudice a quo.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione e di mancata attività difensiva dell'intimato, non si provvede alla liquidazione delle spese; resta ferma l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti.
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